Adeguamenti statutari ETS: la costituzione di un'associazione segue procedimenti diversi imposti dal legislatore sulla base della principale suddivisione di categoria a cui può appartenere l'ente stesso.
Adeguamenti statutari ETS: un’associazione può essere riconosciuta o non riconosciuta, e da questa differenza dipendono a cascata ogni adempimento necessario dalla sua costituzione fino all’eventuale scioglimento ed estinzione.
La differenza tra le due tipologie di associazioni la abbiamo analizzata in diverse occasioni, ma uno degli aspetti più controversi che sta suscitando in questo momenti dubbi negli utilizzatori è legato alle associazioni non riconosciute e alle variazioni richieste dalla norma al fine della loro inclusione nel registro unico degli enti del terzo settore.
Le associazioni non riconosciute non hanno difatti obblighi formali riguardanti la loro costituzione, in alcuni casi possono detenere un atto costitutivo e statuto in mera forma verbale, ma negli anni vi sono state delle costituzioni effettuate per atto pubblico, che ad oggi fanno nascere incertezze sul procedimento di modifica di tali atti.
Adeguamenti statutari associazioni costituite per atto pubblico
Le associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica, devono per legge costituirsi mediante atto pubblico, davanti ad un notaio, quindi ogni modifica attinente alla loro struttura deve essere successivamente effettuata tramite la stessa procedura.
Questo perché il riconoscimento della personalità giuridica, e dell’autonomia patrimoniale perfetta che da essa discende richiede particolari procedure che devono essere assolutamente seguite.
L’associazione non riconosciuta che invece per semplice scelta dei suoi fondatori è stata costituita per atto pubblico, in prossimità della data imposta dal governo per modificare gli statuti usufruendo delle maggioranze semplificate in ottica di trasmigrare all’interno del RUNTS, si chiede qual è la procedura corretta da implementare.
Il Dipartimento Lavoro-Sociale della Regione Abruzzo ha formulato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un quesito per ottenere delucidazioni in merito alla necessità di effettuare i cambiamenti imposti dal d.lgs 117/2017 tramite notaio per le associazioni non riconosciute ma costituite con atto pubblico.
Nella risposta fornita il Ministero tiene ben distinte due peculiarità, la prima legata alle maggioranze necessarie al fine di finalizzare la modifica, e la seconda attinente alla forma prevista per apportare i cambiamenti allo statuto.
Le maggioranze necessarie per adeguare gli statuti
L’art. 101, al comma 2 del d.lgs 117/2017 prevede che le modifiche fatte entro la data prevista dal legislatore, in questo caso entro il 31 ottobre 2020, possano esser fatte beneficiando di maggioranze semplificate, senza quindi dover convocare un’assemblea straordinaria, ma potendo quindi usufruire di quella ordinaria.
Il Ministero in particolare scrive quanto segue:
“Entro la scadenza individuata dalla stessa norma, le modifiche siano limitate alle disposizioni inderogabili del Codice o all’introduzione di clausole volte ad escludere l’applicazione di nuove disposizioni rispetto alle quali il Codice richieda la previsione di una espressa deroga, le stesse possano essere assunte “con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria”, che di norma prevede quorum costitutivi e deliberativi non qualificati e minori formalità e/o tempi più veloci per le convocazioni.
Qualora si ecceda il limite temporale o quello fissato “ratione materiae”, invece, sarà necessario il raggiungimento dei quorum di norma richiesti per le modifiche statutarie; lo stesso dicasi per le “modalità” ovvero le formalità richieste ai fini della validità delle convocazioni assembleari”.
Il 31 ottobre 2020 è quindi non un termine perentorio, ma una data entro la quale il legislatore ha dato la possibilità agli enti di beneficiare delle maggioranze semplificate, sempre che queste siano previste da statuto per le assemblee ordinarie di tali enti.
Nel caso in cui infatti lo statuto dell’ente che deve effettuare le modifiche non preveda semplificazioni all’interno dell’assemblea ordinaria queste non saranno applicabili per il caso di specie.
Tale semplificazione sarà però usufruibile da tutti, associazioni riconosciute o non, costituite in qualsiasi forma.
Adeguamenti statutari ETS: modifica associazioni non riconosciute costituite per atto pubblico
Il secondo punto su cui vale la pena soffermarsi è relativo alla modalità di modifica dello statuto per le associazioni non riconosciute costituite per atto pubblico.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è espresso così: “non si ritiene che la presenza in un ente di tipo associativo di un atto costitutivo redatto con atto pubblico in assenza di una specifica prescrizione normativa possa inficiare la validità di successive delibere modificative risultanti da una semplice scrittura privata”.
Il Ministero cita gli articoli del codice civile, che regolano la forma e la sostanza delle associazioni non riconosciute, sottolineando che per esse non è prevista la costituzione per atto pubblico, e che all’art. 14 del codice civile “nulla si dice se non che ordinamento interno e amministrazione sono regolati dagli accordi tra gli associati (36, c. 1, c.c.)”.
Vi sono alcune fattispecie regolate da leggi speciali come ad esempio le imprese sociali, per le quali il codice del terzo settore richiede per legge la costituzione per atto pubblico, e associazioni che all’interno del proprio statuto hanno previsto che ulteriori modifiche avrebbero dovuto seguire il procedimento attraverso un notaio.
Ma oltre a tali casistiche, le associazioni non riconosciute anche se costituite per atto pubblico non dovranno seguire tale procedura per apportare le modifiche previste dalla normativa del codice del terzo settore.
Tutti i dettali nel testo integrale della Nota numero 10980 del 22 ottobre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Adeguamenti statutari ETS: associazione costituita per atto pubblico