Regime forfettario, restano esclusi dalla flat tax del 15% i titolari di partita IVA che svolgono attività di sindaco o revisore in quanto i compensi percepiti sono considerati redditi assimilati a lavoro dipendente. Il chiarimento nella risposta all'interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 186 dell'11 giugno 2019.
Accesso al regime forfettario escluso per il contribuente che svolge l’attività di sindaco o revisore legale.
I compensi percepiti esclusivamente per l’attività di sindaco o revisore sono considerati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, anche nel caso di apertura di partita IVA, non sarà possibile optare per la tassazione con imposta sostitutiva del 15% prevista dal regime forfettario.
È questa la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 186 pubblicato l’11 giugno 2019 che, nel caso in oggetto, non lascia possibilità di scelta tra tassazione Irpef e applicazione della più conveniente flat tax del 15%.
Regime forfettario, sindaci e revisori esclusi
Il solo compenso relativo all’attività di sindaco o revisore percepito dal contribuente titolare di partita IVA iscritto all’apposito registro dei revisori legali non consente di accedere al regime forfettario.
È questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nell’interpello n. 186 presentato da un contribuente percettore di tale tipologia di compensi nel 2018 e che nel 2019 ha aperto una partita IVA con codice ATECO 69.20.13 (Servizi forniti da revisori contabili).
In contrasto rispetto alla soluzione interpretativa prospettata dall’istante, la risposta dell’Agenzia delle Entrate è chiara nell’escludere che nel caso di svolgimento in via esclusiva di attività di sindaco o revisore il reddito conseguito possa rientrare tra quelli tassabili con l’imposta sostitutiva del 15%.
I relativi redditi infatti sono qualificabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50 del TUIR) e quindi è esclusa la possibilità di applicare il regime di tassazione previsto per i titolari di partita IVA forfettari.
- Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 186 dell’11 giugno 2019
- Articolo 1, comma 57 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Accesso al regime c.d. forfetario
Regime forfettario solo per le attività d’impresa, arte o professione
Il regime forfettario, oggetto di importanti novità a partire dal 1° gennaio 2019, resta il regime fiscale agevolato rivolto ai titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa, arti o professioni.
La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto importanti novità in merito ai requisiti per l’accesso e la permanenza nel regime forfettario, tra cui il nuovo limite di 65.000 euro relativo a ricavi e compensi e le nuove cause ostative relative al possesso di quote di controllo in SRL e prestazioni svolte verso l’ex datore di lavoro.
Il regime forfetario rappresenta quindi il regime naturale delle persone fisiche che svolgono attività di lavoro autonomo, nel rispetto dei requisiti di accesso e permanenza.
È tuttavia chiaro che non potrà mai beneficiare della flat tax del 15% il contribuente che, purché titolare di partita IVA, percepisca esclusivamente redditi relativi all’attività di sindaco o revisore, qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50 del TUIR.
Una risposta scontata per molti, ma che racchiude uno dei rischi del nuovo regime forfettario, ovvero la ricerca di soluzioni per “fuggire” dall’Irpef e passare alla tassazione agevolata con la flat tax del 15%.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Regime forfettario, sindaci e revisori esclusi