Le organizzazioni di volontariato, ODV, che rispettano determinati requisiti dimensionali possono usufruire del regime forfettario di tassazione previsto ad hoc dal legislatore per gli ETS, il quale designa anche una particolare disciplina iva per tali enti.
ODV, Organizzazioni di Volontariato, che aderiscono al regime forfettario: una panoramica sulla particolare disciplina iva.
Gli ETS delineati dal nuovo codice del terzo settore, sono gli enti appartenenti al mondo del no profit che per natura esercitano attività di natura non commerciale.
Può però verificarsi il caso in cui, a causa del superamento dei limiti imposti dal legislatore o per alcune caratteristiche proprie dell’attività da essi esercitata che i ricavi prodotti dagli ETS possano assumere la natura commerciale, ed essere quindi oggetto di tassazione.
Il legislatore ha quindi previsto uno specifico trattamento fiscale per tale eventualità, definito per la generalità degli enti dall’art. 80 e declinato invece nello specifico per le ODV e le APS all’interno dell’art. 86 del d.lgs/117/2017.
L’art. 86 del d.lgs 117/2017 oltre a definire il regime di tassazione previsto per le ODV e le APS, delinea anche il trattamento previsto per le stesse ai fini dell’assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto.
Adempimenti iva per gli ODV
L’art. 86 al comma 7 prevede, per le organizzazioni di volontariato che usufruiscono del regime forfettario, le seguenti disposizioni:
- possibilità di non esercitare la rivalsa dell’imposta per le operazioni nazionali;
- applicazione alle cessioni di beni intracomunitarie dell’articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- applicazione agli acquisti di beni intracomunitari dell’articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- applicazione alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi degli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- applicazione alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferma restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), e comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Bisogna sottolineare anche che per le operazioni sopramenzionate le ODV non hanno la possibilità di detrarre l’iva eventualmente assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.
Le ODV sono esonerate dal versamento dell’imposta sul valore aggiunto come specificato al comma 8 dell’art. 86 del CTS, mantengono però alcune obbligazioni dal punto di vista formale:
- obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
- obbligo di certificazione dei corrispettivi;
- obbligo di conservazione dei documenti relativi alla certificazione dei corrispettivi.
ODV: quando emettono fattura
Le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato sono per natura non commerciali, quindi non presuppongono l’obbligatorietà dell’apertura della partita iva per l’ente, né quindi una particolare forma per l’eventuale certificazione delle entrate da esse derivanti, ma nel caso in cui l’ODV dovesse svolgere attività commerciale sarà ad essa richiesta l’effettuazione di determinati adempimenti necessari ai fini fiscali e in linea con la disciplina iva.
In particolare il legislatore prevede al comma 9 dell’art. 86 che “le ODV che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitrici dell’imposta, debbano emettere la fattura o la debbano integrare con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e versare quindi l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni”.
Disciplina IVA ODV: passaggio da regime ordinario a forfettario
L’art. 86 del d.lgs 117/2017 comma 10 prevede che “il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all’articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella dichiarazione dell’ultimo periodo d’imposta di applicazione delle regole ordinarie.
In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un’analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo periodo d’imposta di applicazione delle regole ordinarie”.
É quindi la dichiarazione IVA il documento idoneo alla comunicazione di un eventuale passaggio dal regime ordinario a quello forfettario.
Risulta importante in questa sede riprendere anche ciò che riporta il legislatore al comma 11 del citato arti. 86, ove esplica che “nell’ultima liquidazione relativa al periodo d’imposta in cui è applicata l’imposta sul valore aggiunto è computata anche l’imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità, inoltre nella stessa liquidazione può essere esercitato, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell’opzione di cui all’articolo 32-bis del citato decreto-legge n. 83 del 2012, i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati”.
Nel caso in cui l’ultima dichiarazione presentata con modalità ordinaria, dalle organizzazioni di volontariato, che hanno optato per il regime forfettario, abbia come risultato un’eccedenza detraibile, tale somma può essere chiesta a rimborso o può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L’opzione per il regime forfettario sia per la disciplina iva che per la tassazione dei redditi, risulta essere valida per almeno un triennio, e sarà appunto comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
“Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun periodo d’imposta successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata” come specificato all’interno del comma 13 dell’art. 86 del d.lgs 117/2017.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Disciplina IVA nel Regime forfettario delle ODV