Regime forfettario, quando opera la causa ostativa nel caso di dimissioni? Il contratto di lavoro cessa al termine del periodo di preavviso. Se nell'anno precedente all'apertura della partita IVA i redditi di lavoro dipendente superano i 30.000 euro è escluso l'accesso alla tassazione agevolata. Lo chiarisce la risposta all'interpello 368 del 24 maggio 2021 dell'Agenzia delle Entrate.
Regime forfettario, qual è il termine del rapporto di lavoro da considerare per l’applicazione delle cause ostative?
Lo spiega l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 368 del 24 maggio 2021.
Nel caso di dimissioni rassegnate nel 2020 e cessazione dal servizio nel 2021, quest’ultima data deve essere considerata per individuare il termine delle cause ostative.
In altre parole, il periodo di preavviso è ricompreso nel rapporto di lavoro.
Se nell’anno precedente all’apertura della partita IVA il dipendente supera il reddito di 30.000 euro è escluso dal regime forfettario.
Regime forfettario, dimissioni e preavviso: il termine per le cause ostative
Il regime forfettario è al centro della risposta all’interpello 368 del 24 maggio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 368 del 24 maggio 2021
- Articolo 1, comma 57 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Cause ostative all’applicazione del regime c.d. forfetario.
I chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria si concentrano sulle cause ostative al regime forfettario e sulla data a partire dalla quale deve essere individuata la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, a seguito delle dimissioni.
Il caso concreto è quello presentato dall’istante, che ha rassegnato le dimissioni nel 2020 ma ha continuato a lavorare anche nel 2021 nel rispetto del periodo di preavviso stabilito.
Il contribuente fa sapere di avere percepito, nell’anno precedente a quello di apertura della partita IVA, redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 30.000 euro.
Chiede quindi se si applica la causa ostativa per l’accesso al 2021, in considerazione del fatto che le sue dimissioni sono state rassegnate nel 2020.
L’Agenzia delle Entrate ritiene si debba applicare la causa ostativa prevista dalla lettera d-ter) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.
Nel motivare la propria interpretazione, l’Amministrazione richiama il quadro normativo di riferimento ed i documenti chiarificatori sul tema.
La causa ostativa in questione prevede che non possano accedere al regime forfettario:
“i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.”
In sostanza, per la non applicazione della causa ostativa il rapporto di lavoro deve essere cessato nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfettario, come indicato dalla risoluzione n. 7/E del 2020 che si muovono sulla stessa linea della circolare n. 10/E del 2016.
Resta quindi da definire qual è il termine del rapporto di lavoro, nel caso di dimissioni.
Regime forfettario, qual è il termine di cessazione del rapporto di lavoro?
Per determinare se opera la causa ostativa prevista dalla lettera d-ter) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è dunque necessario capire quando il rapporto di lavoro si considera cessato.
In prima battuta occorre sottolineare che non è prevista alcuna distinzione tra licenziamento e dimissioni volontarie.
Il nodo da sciogliere per l’accesso al regime agevolato previsto dalla legge n. 190 del 2014, all’articolo 1, commi da 54 a 89 ed esteso dalle leggi di bilancio 2019 e 2020, riguarda il periodo di preavviso prima successivo alle dimissioni.
La cessazione del rapporto di lavoro avviene nel giorno della rassegnazione delle dimissioni o al termine del periodo di preavviso?
Al quesito risponde l’Agenzia delle Entrate, chiarendo che:
“la cessazione dal servizio, con il conseguente venir meno della retribuzione e degli altri diritti connessi al rapporto di lavoro, avviene solo al termine del periodo di preavviso.”
L’interpretazione si fonda sull’orientamento applicativo n. AGF073 dell’ARAN, Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni.
Tale interpretazione è espressa come segue:
“sulla base di un consolidato orientamento interpretativo della normativa civilistica, il rapporto di lavoro è in atto anche durante il periodo di preavviso, nell’ambito del quale, quindi, trovano applicazione tutti gli istituti connessi al rapporto di lavoro.”
Nel caso concreto presentato dall’istante, tale considerazione esclude la possibilità di accesso al regime forfettario in quanto nell’anno precedente all’inizio del lavoro autonomo non sono avvenute cessazioni di rapporti di lavoro dipendente e i redditi percepiti superano il limite annuale di 30.000 euro.
Il soggetto potrà applicare il regime agevolato a partire dal 2022, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Regime forfettario, dimissioni e preavviso: il termine per le cause ostative