Regime forfettario: sono esclusi i dipendenti esteri con redditi superiori a 30.000 euro.
Al giorno d’oggi sempre più lavoratori italiani provano un’esperienza all’estero, a volte per motivi di crescita professionale altre per oggettive difficoltà a trovare in Italia il lavoro desiderato (ed alle condizioni desiderate).
Capita altrettante volte che questo lavoro non sia esclusivo ma coesista con collaborazioni sporadiche nel Belpaese, gestite magari con il regime forfettario, l’unica forma di partita IVA agevolata oggi utilizzabile da chi inizia una nuova attività (in teoria in via residuale esiste ancora l’ex regime dei minimi ma si tratta di un regime non più utilizzabile da chi apre una nuova partita IVA).
In questi casi occorre però prestare molta attenzione: tra i soggetti esclusi per le cause ostative all’adozione del regime forfettario ci sono i non residenti in Italia.
La stessa Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito diversi chiarimenti agli specifici quesiti dell’istante:
- un contribuente residente all’estero ed assunto come lavoratore dipendente con redditi superiori a 30.000 euro non ha diritto al regime di tassazione agevolata;
- il soggetto è escluso se il rapporto di lavoro è ancora in essere alla data di presentazione dell’istanza;
- il quesito sulla possibilità di svolgere l’attività professionale nei confronti di committenti esteri è inammissibile.
Regime forfettario, cause ostative: esclusione per i soggetti non residenti
Il regime forfettario e le relative cause ostative all’applicazione della tassazione agevolata sono, per esempio, l’oggetto della risposta all’interpello numero 257 del 16 aprile 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Lo spunto per i chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria nasce dalla situazione presentata dall’istante: un professionista residente all’estero e iscritto all’AIRE, assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato che intende rientrare in Italia per svolgere la libera professione.
Il contribuente pone all’Agenzia delle Entrate i seguenti quesiti:
- se la causa di esclusione del non residente si riferisca solo ai soggetti che hanno intenzione di iniziare un’attività d’impresa o di lavoro autonomo professionale in Italia, pur continuando a risiedere e dimorare all’estero per più di 183 giorni;
- se il limite dei 30.000 euro si applica anche al contribuente che, nel corso dell’anno, cessa il rapporto di lavoro all’estero per cui percepisce redditi che superano il limite e trasferisce la residenza in Italia;
- se causano l’esclusione dal regime forfettario committenti esteri.
Nel fornire chiarimenti ai quesiti dell’istante, l’Amministrazione finanziaria riepiloga il quadro normativo di riferimento, specificando che non è oggetto del documento di prassi il regime speciale per lavoratori impatriati.
Come riportato nel comma 57 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2015, sono esclusi dal regime forfettario:
“i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 percento del reddito complessivamente prodotto [lettera b)]”
Un’altra esclusione è prevista dalla lettera d-bis, che stabilisce l’esclusione per la categoria di soggetti seguente:
“le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.”
La lettera d-ter prevede una causa ostativa per:
“soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.”
Partendo da tali basi l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti all’istante.
Regime forfettario: esclusione per dipendenti esteri con redditi superiori a 30.000 euro
Dopo aver riportato il quadro normativo di riferimento, l’Amministrazione finanziaria fornisce chiarimenti ai quesiti dell’istante.
In merito al primo quesito, il documento di prassi spiega che l’istante non potrà accedere al regime forfettario perché il soggetto intende mantenere l’iscrizione all’AIRE in quanto opera la causa ostativa citata nella lettera b).
L’accesso al regime agevolato, secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, è preclusa anche per l’anno 2021 dal momento che il reddito percepito annualmente dal soggetto supera il limite dei 30.000 euro.
A riguardo le spiegazioni sono fornite nella risposta n. 81 del 3 febbraio 2021: il limite si applica anche nel caso di lavoro all’estero.
Il limite non opera nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato nell’anno precedente.
Per quanto riguarda il terzo quesito, invece, lo stesso viene ritenuto inammissibile, ai sensi dell’articolo11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
In conclusione l’Agenzia delle Entrate sottolinea quanto segue:
“Alla luce di quanto sopra, nel presupposto che l’istante - in coerenza con quanto dichiarato - cessi il rapporto di lavoro dipendente entro la fine del 2021, faccia rientro in Italia e sia qui residente ai fini fiscali, si ritiene che lo stesso potrà applicare il regime forfettario nel 2022, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti di legge.”
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Regime forfettario: il limite dei 30.000 euro vale anche per i “lavoratori esteri”