Regime forfettario e cause ostative: la verifica sul controllo di fatto

Alessio Mauro - Irpef

Potrebbe non esserci controllo di fatto di una società in presenza di un'esigua fornitura di servizi, ma è sempre necessario un esame fattuale. Il tema è centrale nella verifica delle eventuali cause ostative rispetto all'adozione del regime forfettario

Regime forfettario e cause ostative: la verifica sul controllo di fatto

In presenza di “un’esigua fornitura di servizi”, non è detto che si verifichi il controllo di fatto.

Per stabilirlo è sempre necessario un esame fattuale. Il tema è centrale nella verifica di eventuali cause ostative all’adozione del regime forfettario.

Lo spunto, come di consueto, arriva dall’analisi di un caso pratico che vede come protagonista uno dei tanti contribuenti che hanno scelto di applicare l’imposta sostitutiva del 15 per cento e devono fare i conti con le cause ostative previste per chi vuole aprire la partita IVA nel regime agevolato.

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Regime forfettario e cause ostative: l’Agenzia delle Entrate torna sul controllo di fatto

Il caso esaminato riguarda la situazione di un ingegnere che svolge attività con codice ATECO 711210 ed emette fatture prevalentemente nei confronti di tre società di ingegneria a responsabilità limitata, delle quali è anche socio:

  • Alfa, di cui è amministratore e titolare del 50 per cento del capitale sociale, come l’altro socio, svolge le attività di “elaborazione elettronica dati contabili”, «servizi di ingegneria integrata», «altra consulenza amministrativa» (codice 702209) e «altri servizi per le imprese n.c.a.»;
  • Beta, partecipata al 30 per cento dal contribuente, al 30 per cento e al 40 per cento dall’altro socio e da un terzo, di cui uno è amministratore, svolge l’attività di “servizi di progettazione di ingegneria integrata”;
  • Gamma, partecipata al 30 per cento dall’ingegnere che si rivolge all’amministrazione finanziaria, al 30 per cento dall’altro socio e al 40 per cento da un quarto soggetto, che riveste il ruolo di amministratore. La società svolge l’attività di “servizi di progettazione di ingegneria integrata”.

Alla luce della situazione delineata e riportando i dati dell’incidenza delle prestazioni rese dal contribuente a ciascuna delle società rispetto all’ammontare complessivo degli acquisti effettuati da ognuna delle stesse, chiede chiarimenti sul controllo diretto o indiretto, relativamente a società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

L’Agenzia delle Entrate, per esempio, con la risposta all’interpello numero 397 dell’8 ottobre 2019, ha affermato che risulta integrata la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 e, richiamando le regole contenute nella circolare numero 9/2019, chiarisce:

“L’istante decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1, ferma restando comunque l’applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019”.

L’analisi del caso che riguarda l’ingegnere diventa l’occasione per ribadire alcuni aspetti e tornare sul concetto di controllo di fatto.

Regime forfettario e cause ostative: per determinare il controllo di fatto serve un esame fattuale

Nel motivare la risposta, l’Agenzia delle Entrate passa a rassegna i rapporti che legano l’ingegnere con le società di cui detiene le quote.

Innanzitutto ribadisce le due condizioni che, in compresenza, fanno scattare la causa ostativa del controllo:

  • il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata e
  • l’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Per quanto riguarda il rapporto che lega il contribuente con la società Alfa, si verificano entrambe le condizioni.

Per gli altri due casi precisa:

“Venendo alle partecipazioni detenute dal contribuente nelle società Beta S.r.l. (30 per cento) e Gamma S.r.l. (30 per cento), si rileva che, sulla base di quanto affermato dall’istante, non sussisterebbe alcun controllo di diritto né influenza dominante su alcuna delle due società, ai sensi del primo comma, numeri 1) e 2), e secondo comma dell’articolo 2359 del codice civile, né rapporti di parentela tra i soci”.

E in chiusura affronta l’ipotesi di un controllo di fatto:

“Per quanto riguarda, infine, il controllo di fatto di cui al numero 3) del secondo comma dell’articolo 2359 del codice civile, lo stesso richiede un esame fattuale che esula dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello”.

Ma sulla base dei dati acquisiti specifica che, in linea generale, nel caso analizzato, qualora dovesse permanere nell’anno oggetto di analisi “un’esigua fornitura di servizi” alle due società partecipate, potrebbe non ravvisarsene la sussistenza.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 387 dell’8 ottobre 2019
Articolo 1, comma 57, lettera d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Cause ostative all’applicazione del regime c.d. forfetario.

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