Reddito di cittadinanza, a chi spetta? L'assegno viene erogato ai nuclei familiari che rispettano i requisiti richiesti e rientrano nelle soglie ISEE stabilite. Una panoramica su regole, dettagli e istruzioni per presentare domanda tramite i moduli dedicati.
Reddito di cittadinanza, a chi spetta? Ai nuclei familiari che rientrano in specifiche soglie ISEE e rispettano particolari requisiti.
In linea generale, per ricevere l’assegno, che varia in base al numero dei componenti e alla composizione della famiglia che lo richiede, bisogna presentare domanda utilizzando i moduli messi a punto dall’INPS e attendere l’accoglimento della richiesta.
A mettere nero su bianco le regole alla base dell’erogazione del sussidio economico è la legge numero 26 del 29 marzo 2019, che ha convertito in legge il Decreto numero 4 del 2019 Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
Reddito di cittadinanza: a chi spetta, requisiti e soglie ISEE
Il reddito di cittadinanza ha debuttato a marzo 2019. Chi risponde ai requisiti richiesti ha diritto, a partire dal mese successivo a quello della richiesta, a un assegno mensile fino a un importo massimo di 780 euro, nel caso di nuclei familiari composti da una sola persona.
L’importo risulta da un’integrazione al reddito, fino a 500 euro, più un contributo per l’affitto, fino a 280 euro. Scende a un massimo di 150 euro il contributo per chi paga il mutuo.
Sono previsti, poi, anche altri benefici come le agevolazioni per l’utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all’istruzione e alla tutela della salute.
La durata della prestazione è pari a 18 mesi, rinnovabile di ulteriori 18 mesi dopo la verifica dei requisiti e 30 giorni di stand by. Nessuna pausa prima del rinnovo, invece, per la Pensione di cittadinanza, la versione dedicata agli over 67.
Nei 13 articoli del Decreto Legge numero 4 del 2019, dedicati al reddito di cittadinanza, si stabilisce a chi spetta, quali sono i requisiti da rispettare e il limite delle soglie ISEE, ma anche come fare domanda, a quali sanzioni si può incorrere e quale percorso bisogna seguire una volta che è stato concesso il sostegno.
Il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari. E innanzi tutto è utile fare chiarezza sulla sua definizione. Come si legge nell’articolo 2, al comma 5:
“Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:
- a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione, se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
- a -bis ) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell’ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell’ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
- b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.”
Il nucleo familiare per accedere al reddito deve rispondere alle caratteristiche che seguono:
- in merito alla residenza e al soggiorno, chi ne fa richiesta deve essere:
- in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi che fanno parte dell’Unione Europea, o deve esserci un familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o ancora cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo;
- per quanto riguarda i requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
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- un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), ci cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, numero 159, inferiore a 9.360 euro;
- un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all’estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
- un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza previsto. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE;
- per quanto riguarda il godimento di beni durevoli, nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità:
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- di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta;
- di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc;
- motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
- di navi e imbarcazioni da diporto.
L’articolo 2, che delinea un identikit dei beneficiari, specifica che il reddito di cittadinanza è compatibile con la Naspi, l’indennità mensile di disoccupazione e con l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata, DISCOLL.
Non è compromessa, come era previsto in prima battuta, la possibilità di richiederlo anche per i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni.
Se si decide di interrompere un rapporto di lavoro, non si può beneficiare del sostegno economico per un anno. Ma il divieto si applica solo al singolo individuo e non a tutta la famiglia, che riceve ugualmente l’assegno anche se in misura ristretta.
In altre parole il calcolo viene effettuato come se quel componente non ci fosse.
Reddito di cittadinanza: a chi spetta, come fare domanda e i moduli
Chi ha i requisiti per presentare domanda, può scegliere tra quattro modalità:
- rivolgersi a un CAF e compilare i moduli messi a disposizione dall’INPS;
- recarsi alle Poste e consegnare il moduli cartacei INPS;
- collegarsi al portale www.redditodicittadinanza.gov.it utilizzando l’identità digitale, SPID, e compilare i moduli online;
- tramite il sito INPS.
Per richiedere l’assegno, bisogna compilare il modello Domanda di Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza classificato con la sigla SR180, che si compone nel modo che segue:
- Frontespizio: vengono riepilogati tutti i requisiti che un cittadino deve possedere per accedere al beneficio, le cause di esclusione e le modalità per presentarla;
- Dati della persona che presenta il modulo;
- Quadro A:
- Dati del richiedente: in caso di diritto al Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza, il richiedente acquisisce la titolarità della carta di pagamento, in caso di soggetto incapace, occorre aver compilato l’apposita sezione ad inizio del modello di domanda, inserendo i dati del rappresentante legale;
- Dati per le comunicazioni ai cittadini: per facilitare le comunicazioni si richiede almeno un recapito della persona, cellulare o mail;
- Quadro B: Requisiti di residenza e cittadinanza;
- Quadro C: Requisiti familiari riferiti al nucleo familiare come definito ai fini ISEE e risultante dalla DSU;
- Quadro D: Requisiti economici;
- Quadro E: Attività lavorative in corso non rilevate dall’ISEE per l’intera annualità;
- Quadro F: Condizioni necessarie per godere del beneficio. Impegni al fine della permanenza nella misura;
- Quadro G: Sottoscrizione dichiarazione.
- SR180 - Modulo di domanda per Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza
- Scarica il Modulo di domanda per Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza pubblicato dall’INPS.
Una precisazione importante riguarda i cittadini stranieri, che devono produrre apposita certificazione, rilasciata dalla autorità competente dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana, al fine di comprovare la composizione del nucleo familiare ed il possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali.
Nel modulo di domanda si chiarisce che le disposizioni non si applicano:
- nei confronti dei cittadini che hanno ottenuto lo status di rifugiati;
- nel caso in cui le convenzioni internazionali dispongano diversamente;
- nei confronti di cittadini di stati nei quali è oggettivamente impossibile acquisire tale documentazione, identificati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale.
I moduli messi a punto dall’INPS per il reddito di cittadinanza sono tre: oltre a quello standard, i beneficiari hanno a disposizione anche un modulo per dichiarare eventuali variazioni del reddito rispetto ai dati dichiarati con l’ISEE e un altro per le novità sulla situazione lavorativa del nucleo familiare.
Il modello SR 182 - Modello Com Ridotto è utile per dichiarare se uno o più componenti del nucleo familiare svolgono attività lavorativa, avviata durante il periodo di riferimento dell’ISEE o successivamente. Integra, quindi, i dati presentati nel modello principale.
- SR 182 - Modello Com - Ridotto INPS
- Scarica il modulo Reddito di Cittadinanza / Pensione di Cittadinanza - Comunicazione attività di lavoro e redditi non interamente rilevati in ISEE - integrazione della domanda di RdC e PdC
Mentre il modello SR 181 - Come Esteso va utilizzato se nel corso della fruizione del beneficio uno o più componenti del nucleo familiare avviano un’attività lavorativa autonoma, di impresa e/o subordinata. La comunicazione deve essere inviata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. Altrimenti il beneficio decade.
- SR 181 - Modello RdC Com - Esteso INPS
- Scarica il modulo Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza - Comunicazioni attività di lavoro e altre variazioni dei beneficiari di RdC e PdC
Reddito di cittadinanza: i tempi di attesa, l’iter della domanda e la card
Dopo aver presentato il modulo, la domanda segue l’iter di approvazione. I tempi di attesa sono di circa 20 giorni:
- una volta presentata la richiesta, le informazioni contenute nelle domande vengono comunicate entro 10 giorni lavorativi all’INPS.
- l’Istituto ha a disposizione 5 giorni per verificare se il potenziale beneficiario ha i requisiti per accedere al sostegno economico analizzando le informazioni disponibili nei suoi archivi e in quelli delle amministrazioni collegate.
L’ok per l’assegno, quindi, arriva dall’INPS che lo comunica a Poste Italiane, a questo punto tutto è pronto per accreditare sulla card l’importo a cui i cittadini hanno diritto: fino a un massimo di 780 euro se si considerano i nuclei familiari composti da una sola persona.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Reddito di cittadinanza: a chi spetta, requisiti, soglie ISEE e moduli di domanda