Recupero di crediti con trattenute sulla pensione: dall'INPS i chiarimenti sui casi in cui è legittima la decurtazione dell'assegno. Tutte le regole nel messaggio n. 3187 del 2021.
Quando l’INPS è legittimata al recupero di crediti di terzi tramite trattenute sulla pensione?
A questa domanda risponde il messaggio numero 3187 del 22 settembre 2021 con il quale l’Istituto spiega quando può prelevare quote della pensione e versarle a soggetti terzi creditori.
Si tratta in sostanza di tutti quei casi in cui si riceve una pensione “ridotta” a seguito, per esempio, della stipula di un contratto di cessione del quinto o per una sentenza di condanna.
Una decurtazione tramite trattenute sull’assegno che, nel caso, si avrà fino all’estinzione del debito, con il recupero di tutti i crediti, o alla cessazione della pensione.
Recupero crediti sulle pensioni: quando sono legittime le trattenute INPS?
Secondo quanto riportato nel messaggio del 22 settembre il prelievo ad opera dell’INPS di quote della pensione è legittimo nei seguenti casi:
- in forza di un atto negoziale posto in essere dal titolare della pensione, per esempio:
- con contratti di finanziamento da estinguersi dietro cessione del quinto;
- con concessione dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE volontario);
- nel caso di iscrizione del pensionato a un’Organizzazione sindacale;
- in forza di atti non negoziali, senza quindi l’intervento volontario del pensionato, ad esempio nei seguenti casi:
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- rapporto di sostituzione tra l’Amministrazione finanziaria e l’Istituto per il prelievo delle imposte a carico del pensionato nella sua qualità di contribuente;
- sentenza di condanna dell’Autorità giudiziaria ovvero ordinanza di assegnazione giudiziale conseguente ai processi di esecuzione forzata presso terzi, in virtù dei quali l’Istituto è chiamato ad adempiere nella qualità di terzo pignorato;
- provvedimento di assegnazione giudiziale di quote di pensione (ad esempio, per corresponsione degli assegni divorzili).
“(...) in assenza degli istituti giuridici che conferiscano espressamente il potere impositivo, l’Istituto non è in alcun modo legittimato a effettuare trattenute su pensioni, né pagamenti disgiunti a favore di più beneficiari”.
Ribadisce l’INPS nel messaggio del 22 settembre.
Recupero crediti con trattenute sulla pensione: quando l’INPS non può farlo?
Non sono legittime tutte le richieste di recupero al di fuori dalle ipotesi sopracitate, che l’INPS definisce extra ordinem.
Non sono ammesse, per esempio, le richieste provenienti da Pubbliche amministrazioni per il recupero di eccedenze sulle stipendio erogate a lavoratori dipendenti messi a riposo. A nulla rileva il consenso del pensionato.
Per tale ragione “devono ritenersi superate tutte le diverse indicazioni a suo tempo emanate anche dagli Enti confluiti nell’Istituto”.
Tuttavia, con riferimento alle trattenute per crediti con queste modalità già in corso, in via eccezionale l’Istituto comunica che tali operazioni proseguiranno secondo le direttive emanate, ora decadute, fino all’estinzione del debito.
A riguardo, gli Organismi pubblici possono comunque siglare convenzioni con l’INPS, da stipulare esclusivamente a livello centrale, con oggetto servizi di pagamento nei confronti di terzi soggetti, ma sempre nel rispetto dei principi di trasparenza e di efficienza dell’azione amministrativa.
Tali convenzioni dovranno, peraltro, individuare gli obblighi a carico dell’Organismo interessato, mettere in campo un meccanismo che preveda il consenso esplicito del pensionato nonché stabilire contributi a favore dell’INPS che sostiene i costi di recupero.
Recupero crediti erariali ad opera dell’INPS in caso di condanna della Corte dei Conti
All’interno del messaggio del 22 settembre l’INPS dedica un intero paragrafo al recupero dei crediti erariali a seguito di sentenze di condanna della Corte dei Conti (Codice di giustizia contabile, all’allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174).
Il danno erariale è infatti quel pregiudizio, di carattere patrimoniale, subito da un’Amministrazione o Ente per effetto della condotta di un proprio dipendente in violazione degli obblighi di servizio o di impiego.
Alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti nei confronti dei responsabili per danno erariale provvede l’Amministrazione o l’Ente titolare del credito dopo la notificazione del titolo giudiziale esecutivo.
L’azione di recupero del credito si svolge mediante una delle seguenti modalità di riscossione:
- recupero in via amministrativa;
- esecuzione forzata;
- iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli Enti locali e territoriali.
Quando l’INPS iene chiamato al recupero del credito per danno erariale azionato dall’Amministrazione o Ente creditore in via amministrativa o con esecuzione forzata nel caso di pignoramento presso terzi, anche in questo caso, svolge l’attività in posizione di terzietà.
Quando ricorrano i presupposti di legge, l’INPS dispone le ritenute sul trattamento pensionistico del debitore, oppure sugli arretrati di pensione o sul trattamento di fine servizio/rapporto, per conto del creditore.
Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda al testo integrale del messaggio numero 3187 del 22 settembre di seguito allegato.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Recupero crediti sulle pensioni: quando sono legittime le trattenute INPS?