L'INPS, tramite il messaggio n. 3912 del 28 ottobre 2022, fornisce chiarimenti per la gestione delle attività relative all’inserimento dei periodi di riscatto, ricongiunzione e computo, riconosciuti con provvedimenti onerosi ante subentro. Le indicazioni riguardano i dipendenti pubblici iscritti alla CTPS, la Cassa dei trattamenti pensionistici dello Stato.
Riscatto e ricongiunzione contributi INPS, per i dipendenti pubblici, iscritti alla Cassa dei trattamenti pensionistici dello Stato, arrivano i chiarimenti dell’Istituto relativi ai periodi riconosciuti tramite provvedimenti onerosi ante subentro.
Le indicazioni sono contenute nel messaggio n. 3912 del 28 ottobre 2022.
Per il corretto inserimento nell’applicativo Passweb dei periodi riconosciuti con provvedimenti cosiddetti “ante subentro” bisogna registrare lo stato di pagamento, che deve risultare effettuato oppure in corso.
L’Istituto, inoltre, specifica che per recuperare le rate degli oneri di riscatto e ricongiunzione scadute e non versate si dovrà utilizzare il modello F24, pagando in un’unica soluzione entro il termine di 60 giorni a partire dalla notifica della richiesta dell’Istituto.
Con un altro modello F24 sarà, poi, necessario procedere al versamento degli interessi legali maturati.
Riscatto e ricongiunzione contributi: nuovi chiarimenti INPS per i dipendenti pubblici
Nel messaggio n. 3912 del 28 ottobre 2022, l’INPS fornisce diversi chiarimenti per la gestione delle attività che riguardano l’inserimento dei periodi di riscatto, ricongiunzione e computo dei contributi con onere a carico del richiedente, riconosciuti con provvedimenti cosiddetti “ante subentro”.
In particolare, il messaggio riguarda i dipendenti pubblici iscritti alla Cassa dei trattamenti pensionistici dello Stato, CTPS. A questa particolare cassa sono iscritti i dipendenti delle amministrazioni statali, tra cui ad esempio il personale civile e militare dello Stato, delle agenzie nazionali e delle università statali.
I chiarimenti arrivano in seguito alle richieste pervenute all’Istituto da parte degli enti territoriali, in relazione alle attività di verifica dello stato dei pagamenti dell’onere di ricongiunzione, di riscatto e di computo/riscatto dei contributi a fini pensionistici, relativi ai provvedimenti ante subentro, cioè quelli che sono stati emessi dalle Amministrazioni statali per i periodi precedenti al 1° gennaio del 2000, e al relativo inserimento in Passweb.
In particolare, l’INPS fornisce le seguenti indicazioni:
- le modalità di inserimento nell’applicativo Nuova Passweb dei periodi ricongiunti o riscattati con provvedimenti onerosi ante subentro;
- l’attività di verifica dello stato dei pagamenti;
- la valorizzazione dei periodi sul conto assicurativo;
- le modalità di recupero degli oneri di riscatto e di ricongiunzione per rate scadute e non pagate.
A questi proposito l’Istituto ricorda che:
“ai fini dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche, è necessaria una preventiva puntuale verifica dei piani di ammortamento in corso o definiti per riscatti e ricongiunzioni, oltre alle verifiche sui pagamenti in unica soluzione effettuati dagli interessati.”
Questa attività è necessaria sia per i provvedimenti emessi dall’INPS che per quelli ante subentro emessi dalle Amministrazioni dello Stato.
Riscatto e ricongiunzione contributi: modalità di inserimento in Passweb, valorizzazione e recupero rate
Per quanto riguarda i provvedimenti con onere ante subentro che vengono inseriti nell’applicativo “Nuova Passweb” tramite la funzione “da ricostruzione”, l’istituto specifica che bisogna segnalare lo stato del pagamento.
Nella schermata relativa al pagamento, infatti, sono presenti diversi stati:
- “ESTINTO”, indica che l’onere è stato pagato;
- “IN CORSO REGOLARE”, l’onere è in fase di pagamento ed è in regola con le scadenze delle rate;
- “IN CORSO NON REGOLARE”, l’onere è in corso di pagamento ma non è in regola con la scadenza delle rate.
Se lo stato del pagamento non viene indicato, il periodo non viene valutato nell’anzianità contributiva. Inoltre, nel calcolo dell’anzianità sono validi solamente i periodi con stato di pagamento “estinto” o “in corso regolare”.
I periodi per cui si intende far valere il riconoscimento a fini pensionistici, infatti, non possono essere valorizzati nell’applicativo se il pagamento non risulta oppure non è stato accertato (mancanza totale o di almeno quattro rate consecutive). In questo caso le Amministrazioni competenti o direttamente gli interessati dovranno fornire le prove dell’avvenuto pagamento.
Il pagamento parziale è ammesso solamente per il riscatto, in quanto viene riconosciuto solamente il periodo corrispondente all’importo effettivamente versato, mentre per la ricongiunzione non è consentito, e quindi con un pagamento incompleto non sarà riconosciuto alcun periodo.
In caso di tardivo o mancato pagamento degli oneri, gli interessati possono procedere a versare quanto dovuto utilizzando il modello F24.
L’operatore della Struttura territoriale, infatti, comunica l’importo complessivo delle rate scadute e non versate, che dovranno essere pagate in unica soluzione entro il termine di 60 giorni a partire dalla notifica della richiesta dell’Istituto.
Tramite un altro modello F24, inoltre, i soggetti in questione dovranno pagare gli interessi legali maturati sulle rate scadute e non versate. Come periodo di riferimento dovranno indicare il mese di inizio e fine dell’intero periodo.
Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale del messaggio n. 3912.
- INPS - Messaggio n. 3912 del 28 ottobre 2022
- Personale iscritto alla Cassa dei trattamenti pensionistici dello Stato (CTPS). Indicazioni per la gestione delle attività inerenti all’inserimento dei periodi riconosciuti con provvedimenti c.d. ante subentro di riscatto, ricongiunzione e computo/riscatto con onere a carico del richiedente
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Riscatto e ricongiunzione contributi: nuovi chiarimenti INPS per i dipendenti pubblici