Anche in presenza di comunicazione IVA si configura la responsabilità del contribuente per il delitto di omessa presentazione della dichiarazione annuale: gli adempimenti, infatti, non risultano equipollenti, rispondono a finalità diverse. Lo chiarisce la Corte di Cassazione
Si configura la responsabilità del contribuente per il delitto di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche quando lo stesso abbia regolarmente provveduto alla comunicazione IVA, ora non più prevista.
Si tratta di adempimenti non equipollenti e che rispondono a diverse finalità perché la dichiarazione serve a liquidare l’imposta mentre la semplice comunicazione non serve al pagamento dell’IVA.
Sono queste le conclusioni della sentenza della sezione penale della Corte di Cassazione n. 40492 del 5 ottobre 2023.
Omessa dichiarazione IVA anche in caso di comunicazione dati
La vicenda attiene al ricorso in cassazione presentato dal legale rappresentante di una società di capitali avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione relativamente al reato di cui all’articolo 5 del DLgs. 74 del 2000.
L’imputato, infatti, in qualità di legale rappresentante della società, aveva omesso di presentare la dichiarazione IVA per gli anni di imposta 2015 e 2016 con imposta evasa di importo superiore alle soglie previste dalla legge.
A parere del ricorrente la sentenza indicata era viziata per violazione dell’art. 5 del decreto del 2000 in merito alla sussistenza del reato.
Il giudice d’appello, infatti, aveva ritenuto sussistente il dolo specifico per avere il ricorrente presentato la comunicazione IVA per il solo anno 2015; invece, gli elementi acquisiti non consentono di ritenere configurato il dolo specifico di evasione al di là di ogni ragionevole dubbio. La presentazione della comunicazione annuale dell’IVA risulta elemento sintomatico per l’esclusione del dolo specifico di evasione.
La posizione della Corte di Cassazione
I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto infondato il motivo di ricorso, ritenendo peraltro corretta la decisione della Corte di appello che ha ritenuto che l’omessa dichiarazione per gli anni di imposta 2015 e 2016 è stata effettuata al fine di evadere le imposte, con dolo specifico di evasione in quanto, mentre per l’anno 2015 era stata presentata la comunicazione IVA, per il successivo anno nessuna comunicazione era stata presentata.
A tal riguardo il giudice di legittimità ha precisato che è configurabile la responsabilità del contribuente per il delitto di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche quando lo stesso abbia regolarmente provveduto alla comunicazione IVA, prevista dall’art. 8-bis del DPR 22 luglio 1998, n. 322, vigente ratione temporis, poiché si tratta di adempimenti non equipollenti e che rispondono a diverse finalità.
Infatti, sotto l’aspetto dello scopo degli adempimenti fiscali, mentre la dichiarazione serve a liquidare l’imposta la semplice comunicazione non serve al pagamento dell’IVA.
La Corte di cassazione ha pertanto rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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