Proroga delle imposte sui redditi, non si applicano interessi alle rate pagate fino al 15 settembre 2021 secondo le scadenze precedenti al rinvio. I chiarimenti arrivano dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 53/E del 5 agosto 2021.
Proroga delle imposte, non si applicano interessi alle rate pagate fino al 15 settembre 2021 per chi ha scelto di versare secondo le precedenti scadenze.
L’Agenzia delle Entrate conferma una linea già adottata in relazione ai precedenti rinvii delle imposte sui redditi, fornendo con la risoluzione n. 53/E del 5 agosto 2021 le istruzioni sulle modalità di pagamento.
Gli interessi da rateizzazione eventualmente già versati prima della proroga al 15 settembre 2021 e non più dovuti potranno essere scomputati sulle rate successive.
Viene confermata inoltre la possibilità di pagare secondo importi e scadenze a libera scelta, dando in ogni caso evidenza nel modello F24 del numero di rata versata.
Proroga delle imposte, rate senza interessi fino al 15 settembre 2021: i chiarimenti delle Entrate
La proroga delle imposte sui redditi si applica ai soggetti titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali si applicano gli ISA compresi i soggetti esclusi, quali ad esempio i forfettari. Rientrano tra i beneficiari del rinvio al 15 settembre 2021 anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese.
La risoluzione n. 53/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 5 agosto 2021 fa il punto sull’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della proroga disposta dall’articolo 9-ter della legge di conversione del decreto Sostegni bis.
La proroga di saldo 2020 e primo acconto 2021 si applica non solo alle imposte sui redditi ma anche all’IVA annuale. Le somme dovute potranno essere versate entro la scadenza del 15 settembre 2021 senza maggiorazioni, in un’unica soluzione o a rate.
Per le rate pagate prima del 15 settembre, seguendo il precedente piano di rateizzazione, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’applicazione degli interessi decorrerà solo per le somme pagate in data successiva al termine prorogato.
I beneficiari della proroga che hanno già iniziato il pagamento a rate di saldo e primo acconto 2021 possono quindi proseguire i versamenti secondo le scadenze previste dal piano originario di rateizzazione.
Per tutte le somme pagate dal 30 giugno al 31 agosto, che di fatto si considerano prorogate al 15 settembre, vengono quindi cancellati gli interessi di rateazione pari al 4 per cento annuo, che si applicheranno esclusivamente dal 16 settembre.
Qualora fossero già state pagate le rate con i relativi interessi, sarà possibile recuperarli scomputandoli da quelli dovuti sulle rate successive alla scadenza del 15 settembre.
Proroga imposte sui redditi 2021, versamenti entro il 15 settembre con importi e scadenze a libera scelta
Per chi ha scelto di pagare le imposte senza beneficiare della proroga al 15 settembre, si conferma così come già previsto lo scorso anno la possibilità di pagare le rate con scadenze e importi a libera scelta.
Il contribuente potrà pagare le somme dovute senza avvalersi di alcun piano di rateazione, evidenzia l’Agenzia delle Entrate. In ogni caso, nel modello F24 bisognerà dare evidenza del numero di rata versata.
Per la differenza dovuta a saldo sarà invece possibile seguire due diverse vie:
- pagare in un’unica soluzione, al più tardi entro il 15 settembre 2021 e senza interessi;
- pagare in un massimo di quattro rate, di cui la prima entro il 15 settembre 2021, applicando gli interessi a partire dalla rata successiva.
Proroga delle imposte al 15 settembre 2021, il calendario delle scadenze per partite IVA e non
Al netto di chi ha già iniziato a versare la somma dovuta, il versamento delle imposte sui redditi potrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 15 settembre 2021.
La proroga disposta dalla legge di conversione del decreto Sostegni bis non consente di differire il versamento di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40 per cento.
Sarà in ogni caso possibile rateizzare i versamenti, secondo il seguente calendario differenziato:
- per i soggetti titolari di partita IVA:
- entro il 15 settembre 2021 la prima rata, senza interessi;
- entro il 16 settembre 2021 la seconda rata, con interessi;
- entro il 18 ottobre 2021 la terza rata, con interessi;
- entro il 16 novembre 2021 la quarta rata, con interessi.
N. rata - titolari di partita IVA | Scadenza | Interessi |
---|---|---|
1 | 15 settembre | 0 |
2 | 16 settembre | 0,01 |
3 | 18 ottobre | 0,34 |
4 | 16 novembre | 0,67 |
- per i soggetti non titolari di partita IVA che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
- entro il 15 settembre 2021, la prima rata, senza interessi;
- entro il 30 settembre 2021, la seconda rata, con interessi;
- entro il 2 novembre 2021, la terza rata, con interessi;
- entro il 30 novembre 2021, la quarta rata, con interessi.
N. rata - non titolari di partita IVA | Scadenza | Interessi |
---|---|---|
1 | 15 settembre | 0 |
2 | 30 settembre | 0,17 |
3 | 2 novembre | 0,50 |
4 | 30 novembre | 0,83 |
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Proroga delle imposte, rate senza interessi fino al 15 settembre 2021: i chiarimenti delle Entrate