Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la nota n. 7073 del 26 maggio scorso, ha chiarito alcune tempistiche che gli enti del terzo settore dovranno rispettare per l'approvazione del bilancio sociale, compresi gli enti gestori dei Centri di servizio per il volontariato.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la nota n. 5176 del 16-04-2021 aveva già analizzato una casistica relativa alla categoria di enti “impresa sociale” disciplinata dal d.lgs 112/2017, nella quale veniva richiesto al Ministero parere in merito al periodo d’imposta a partire dal quale si dovesse considerare obbligatorio per tale impresa la redazione del bilancio sociale.
Nella nuova nota, la numero 7073 pubblicata il 26 maggio scorso, risponde invece al quesito posto dai Centri di servizio per il volontariato, i quali si interrogano sulle scadenze da rispettare per adempiere alla redazione e al deposito del bilancio sociale riferito all’annualità 2020.
L’analisi ripercorre entrambe le note pubblicate dal Ministero riepilogando quindi il periodo d’imposta a partire dal quale decorre l’obbligatorietà di tale adempimento e la tempistica da rispettare per l’annualità 2020.
Il bilancio sociale: la proroga anche per i CSV
Il Ministero con la nota numero 5176 del 2021 aveva chiarito che, in generale per le imprese cooperative, quindi anche imprese sociali, vale quanto scritto nell’art. 9 del d.lgs. 112/2017, quale il vincolo normativo dell’adempimento della redazione e del deposito del bilancio sociale; tale obbligo rileva a partire dal momento in cui l’ente consegue tale qualifica.
"L’obbligo di redazione del bilancio sociale sorge – insieme agli altri vincoli che scaturiscono dal d.lgs. n. 112/2017 - per effetto della qualificazione come impresa sociale."
Quindi nel caso in cui l’impresa cooperativa fosse stata costituita nel corso del 2021, questa sarebbe stata la prima annualità a partire dalla quale la redazione ed il contestuale deposito del bilancio sociale sarebbe divenuto obbligatorio.
Compresa bene la decorrenza da cui è applicabile la normativa prevista dall’art. 9 del d.lgs 112/2017 è bene capire anche quali saranno le tempistiche che gli enti dovranno rispettare per l’annualità 2020.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in risposta alla richiesta di chiarimenti in merito ad una eventuale proroga applicabile anche ai CSV per la redazione e contestuale deposito del bilancio sociale, così come è stato previsto per l’approvazione del bilancio di esercizio, risponde come segue:
“Si segnala la previsione di cui al comma 2 del più volte citato articolo 106, che consente alle società oltre allo slittamento dei termini di convocazione delle assemblee in deroga alle disposizioni di legge o di statuto, anche la possibilità che le assemblee si svolgano, tra l’altro, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.
Tali previsioni, sempre in virtù dell’ampia formulazione dell’articolo 8- bis, che fa riferimento alle “disposizioni del presente articolo”, si ritengono applicabili, entro la richiamata scadenza del 31 luglio 2021, anche alle assemblee di approvazione dei bilanci (e dei bilanci sociali) degli enti del Terzo settore, in ragione della straordinaria situazione sanitaria che giustifica il temporaneo ricorso a particolari modalità anche qualora non previste espressamente dalle disposizioni interne dei vari enti”.
L’ articolo 106 del D.L. n. 18/2020 recita che "in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”, prevede cioè la possibilità per tutti i soggetti costituiti in forma di associazione e di fondazione, tra i quali rientrano anche tutti gli enti gestori dei CSV costituiti in forma associativa indipendentemente dal fatto che essi siano in possesso della qualifica di ODV, di convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio per l’annualità 2020 (quindi anche quello sociale) entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio precedente, e vale per tutte le assemblee convocate entro il 31 luglio 2021.
Slittano i termini per tutti gli ETS
Riepilogando la casistica sopra esposta, con l’art. 106 del D.L 18/2020 le associazioni e le fondazioni, e quindi anche i CSV hanno la possibilità di usufruire della proroga stabilita dal legislatore. Potranno difatti convocare le assemblee entro 180 giorni dalla chiusura dell’anno precedente al fine di poter approvare:
- il bilancio di esercizio;
- il bilancio sociale.
È fatta salva inoltre la possibilità di tenere le assemblee con modalità telematica, utilizzando una piattaforma che permetta di individuare chiaramente i partecipanti e consentire loro di poter votare.
Tutti i dettagli nella nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali numero 7073 del 26 maggio 2021.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Proroga per l’approvazione del Bilancio sociale: slitta anche per i CSV