Prestazioni INAIL per infortuni sul lavoro e malattie professionali, fissati gli importi con decorrenza dal 1° gennaio 2021. Nei DM nn. 186 e 188 pubblicati nella sezione Pubblicità legale del Ministero il 29 ottobre 2021 le rivalutazioni dell'assegno continuativo mensile, dell'assegno una tantum ai superstiti e non solo.
Prestazioni INAIL, rivalutati gli importi di rendite e assegni dovuti per infortuni sul lavoro e malattie professionali.
In particolare, i decreti del Ministero del Lavoro n. 186 e 188 pubblicati nella sezione Pubblicità Legale il 29 ottobre fissano le misure, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, delle seguenti prestazioni:
- l’assegno per l’assistenza personale continuativa;
- l’assegno una tantum in caso di decesso dell’assicurato;
- gli assegni continuativi mensili.
Sono poi stabiliti gli importi, sempre in vigore dal 1° gennaio di quest’anno, delle retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette ai superstiti per i lavoratori autonomi e per infortuni domestici.
Di seguito un riepilogo di tutti gli importi elencati nei decreti citati.
Prestazioni INAIL, rivalutati gli importi di rendite e assegni per il 2021
I decreti numero 186 e 188 del Ministero del Lavoro fissano gli importi di alcune prestazioni economiche riconosciute agli assicurati INAIL o ai loro superstiti a seguito di infortuni o malattie professionali.
Nello specifico, a partire dal 1° gennaio 2021 i valori degli assegni e delle rendite INAIL sono così ricalcolate:
- l’assegno per l’assistenza personale continuativa, il sussidio riconosciuto al lavoratore con una rendita per inabilità al 100 per cento che necessita di assistenza quotidiana, è fissato in 574,59 euro;
- l’assegno riconosciuto una tantum al familiare superstite dell’assicurato deceduto sul lavoro è fissato a 10.542,45;
- la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e ai superstiti in favore dei lavoratori autonomi è pari a 17.448,90 euro;
- la nuova retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte causate dai postumi di infortuni domestici è fissata a 17.448,90 euro.
Assegni continuativi INAIL, la rivalutazione degli importi per il 2021
Con i decreti del 29 ottobre, il Ministero del Lavoro fissa anche gli importi, da applicare sempre a partire dal 1° gennaio 2021, degli assegni continuativi mensili.
Si tratta di quelle prestazioni periodiche erogate dall’INAIL al titolare di una rendita vitalizia che presenti un grado di inabilità non inferiore al 50 per cento.
Gli importi, da commisurare alla percentuale di invalidità sono riportati nella tabella seguente.
Inabilità | Importi dal 1° gennaio 2021 |
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dal 50 al 59 per cento | 322,41 euro |
dal 60 al 79 per cento | 452,34 euro |
dall’80 all’89 per cento | 839,85 euro |
dal 90 al 100 per cento | 1.293,90 euro |
100 per cento + a.p.c | 1.869,23 euro |
Infine, si riportano i valori degli assegni continuativi mensili per gli invalidi dell’agricoltura.
Inabilità | Importi dal 1° gennaio 2021 |
---|---|
dal 50 al 59 per cento | 403,83 euro |
dal 60 al 79 per cento | 563,52 euro |
dall’80 all’89 per cento | 967,47 euro |
dal 90 al 100 per cento | 1.371,06 euro |
100 per cento + a.p.c | 1.945,96 euro |
Per ogni ulteriore dettaglio si riporta il testo integrale dei decreti numero 186 e 188 pubblicati il 29 ottobre 2021.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Prestazioni INAIL, rivalutati gli importi di rendite e assegni per il 2021