Permessi 104 e congedo straordinario, novità su turni, part time e cumulo

Alessio Mauro - Leggi e prassi

Nuovi chiarimenti dell'Inps su permessi 104 e congedo straordinario: il messaggio del 7 agosto 2018 chiarisce le modalità di utilizzo per chi lavora su turni, in part time e sul cumulo delle ore.

Permessi 104 e congedo straordinario, novità su turni, part time e cumulo

Nuovi chiarimenti dell’Inps sui permessi 104 e sul congedo straordinario.

Con il messaggio n. 3114 pubblicato il 7 agosto 2018 arrivano indicazioni sulle modalità di fruizione per chi lavora su turni, in part time e sulla possibilità di cumulare le ore nello stesso mese.

Come noto, la legge 104/92 riconosce ai familiari di soggetti disabili di richiedere al datore di lavoro permessi retribuiti e periodi di congedo straordinario. I permessi della 104 possono essere utilizzati ad ore oppure a giorni e, in tutto, sono previste tre giornate di permesso retribuito da concordare con l’azienda.

Le indicazioni fornite dall’Inps con il messaggio n. 3114 pubblicato il 7 agosto affrontano alcuni casi particolari e, nello specifico, sono quattro i chiarimenti forniti:

Di seguito tutti i dettagli sulle modalità di fruizione dei permessi 104 e del congedo straordinario retribuito di due anni.

Permessi 104 e congedo straordinario, novità per turni, part time e cumulo: messaggio Inps n. 3114 del 7 agosto 2018

Messaggio Inps n. 3114 del 7 agosto 2018
Modalità di fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/92 e del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. Chiarimenti

Permessi 104, modalità di fruizione nel lavoro su turni e di notte

I giorni di permesso 104 potranno essere utilizzati anche in corrispondenza di un turno di lavoro da effettuare nella giornata di domenica.

La legge n. 104/92 infatti prevede l’uso dei permessi mensili retribuiti a giornata indipendentemente dall’articolazione dell’orario di lavoro nell’arco delle 24 ore o della settimana e dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto effettuare nel giorno di interesse.

Le stesse regole valgono anche per chi lavora di notte: l’Inps chiarisce infatti che, sebbene il lavoro notturno si svolga a cavallo di due giorni solari, la prestazione lavorativa resta riferita ad un unico turno di lavoro.

In base ai chiarimenti sopra esposti, il permesso è sempre di una giornata anche se è richiesto in un turno di lavoro che si articola a cavallo di due giorni solari, come può accadere a chi lavora di notte.

Il riproporzionamento orario dei giorni di permessi riconosciuti dalla legge 104/92 dovrà essere applicato soltanto a chi ne richiede l’utilizzo in ore. In questo caso, ai fini del calcolo delle ore mensili da utilizzare, bisognerà usare la formula riportata di seguito:

orario di lavoro medio settimanale / numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali * 3 = ore mensili fruibili

Permessi 104 nel lavoro part-time verticale o misto: come si calcolano

Chi lavora con contratto part time ha gli stessi diritti di un lavoratore a tempo pieno, anche per quanto riguarda i permessi 104. Nel caso di part time verticale o misto con attività lavorativa soltanto in alcuni giorni del mese i 3 giorni di assenza retribuita dal lavoro riconosciuti dalla legge dovranno essere ripropozionati.

Il calcolo per stabilire a quanti giorni di permesso si ha diritto dovrà essere effettuato utilizzando la formula riportata nel messaggio pubblicato dall’Inps:

orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time / orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno * 3 (giorni di permesso teorici)

Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

A titolo esemplificativo si riportano i seguenti due esempi:

Esempio 1): Lavoratore in part-time con orario medio settimanale pari a 18 ore presso un’azienda che applica un orario di lavoro medio settimanale a tempo pieno pari a 38 ore.

Applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente:

  • (18/38) X 3= 1,42 che arrotondato all’unità inferiore, in quanto frazione inferiore allo 0,50, dà diritto a 1 giorno di permesso mensile.

Esempio 2): Lavoratore in part-time con orario medio settimanale pari a 22 ore presso un’azienda che applica un orario di lavoro medio settimanale a tempo pieno pari a 40 ore.

Applicando la formula sopra enunciata il calcolo sarà il seguente:

  • (22/40) X 3=1,65 che arrotondato all’unità superiore, in quanto frazione superiore allo 0,50, dà diritto a 2 giorni di permesso mensili.

I tre giorni di permesso non andranno riproporzionati, invece, in caso di part-time orizzontale.

Relativamente a tali fattispecie, infatti, la commisurazione dei giorni di permesso alla ridotta durata dell’attività lavorativa è insita nella dinamica del rapporto medesimo.

Si ribadisce quindi che il riproporzionamento dei giorni di permesso 104 riconosciuti andrà effettuato solo in caso di part-time verticale e part-time misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese.


Il riproporzionamento dei tre giorni, infatti, non andrà effettuato per i mesi in cui, nell’ambito del rapporto di lavoro part time, è previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno.

Permessi 104 ad ore nel lavoro part time

Anche i lavoratori con contratto part time potranno usare i permessi 104 ad ore.

Sia nel caso di organizzazione dell’orario orizzontale, che verticale o misto, per determinare il massimo delle ore mensili dei permessi riconosciuti bisognerò utilizzare la seguente formula:

orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time / numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno * 3 (giorni di permesso teorici)

A titolo esemplificativo si riportano i seguenti due esempi:

Esempio 1): rapporto di lavoro part-time con orario di lavoro medio settimanale pari a 18 ore e una media di 3 giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per un lavoratore a tempo pieno dello stesso settore.

Applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente:

  • (18/3) X 3=18 ore mensili

Il lavoratore avrà dunque diritto a 18 ore di permessi mensili in corrispondenza di qualsiasi tipologia di part-time (orizzontale, verticale o misto).

Esempio 2): rapporto di lavoro part-time con orario di lavoro medio settimanale pari a 22 ore e una media di 5 giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per un lavoratore a tempo pieno dello stesso settore.

Applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente:

  • (22/5) X 3= 13,2 pari a 13 ore e 12 minuti mensili


Il lavoratore avrà dunque diritto a 13 ore e 12 minuti di permessi mensili in corrispondenza di qualsiasi tipologia di part-time (orizzontale, verticale o misto).

Cumulo tra congedo straordinario e permessi 104

Il lavoratore ha il diritto di cumulare nello stesso mese, purché in giornate diverse, i permessi 104 e i periodi di congedo straordinario (3 giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale).

Il messaggio pubblicato dall’Inps chiarisce che i periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi 104 senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici.

Quanto sopra può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario

La fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale stesso deve, invece, intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.

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