Processo tributario: risulta ammissibile la produzione in appello di una consulenza tecnica di parte che, costituendo semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, può essere prodotta singolarmente o nel contesto degli scritti difensivi
Con l’Ordinanza n. 26798/2023, la Corte di Cassazione ha affermato che, nell’ambito del processo tributario, le perizie estimative hanno contenuto di allegazione difensiva a contenuto tecnico, sia che esse siano singolarmente prodotte, sia che la relativa allegazione avvenga nel contesto di scritti difensivi.
Pertanto, è ammissibile la produzione in appello di una consulenza tecnica di parte che, costituendo semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto degli scritti difensivi.
La lente di ingrandimento della Cassazione sulla produzione di perizie estimative
Il procedimento è stato originato dal ricorso proposto da un contribuente nell’ambito di una controversia sull’impugnazione dell’avviso di accertamento, con cui l’Ufficio ha accertato una plusvalenza non dichiarata, in relazione alla vendita di un comprensorio di terreno su cui insistevano fabbricati da demolire.
La CTR ha rigettato l’appello del contribuente, riformando la decisione di prime cure.
La CTR, dopo aver preliminarmente accertato la correttezza della notifica dell’avviso di accertamento e della relativa motivazione, ha confermato la plusvalenza accertata, ritendendo di non poter prendere in considerazione la perizia tecnica di parte, non prodotta in primo grado, posto che la facoltà prevista dall’art. 58 punto 2 del DLgs. n. 546/92 di proporre nuove prove in grado di appello è limitata ai soli “documenti (che sono propriamente atti precostituiti, pubblici o privati, rappresentativi di fatti, stati, situazioni) e non anche a nuove acquisizioni di pareri tecnici sugli stessi fatti conosciuti in primo grado”.
Avverso tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, invocando la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione del citato art. 58, per non aver la C.T. Reg. preso in considerazione la perizia giurata di parte, redatta da un ingegnere, prodotta dal ricorrente nel giudizio di appello, perché erroneamente ritenuta “documento nuovo”.
Il motivo è stato accolto dalla Corte di cassazione, che ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte avuto modo di precisare che le perizie estimative, tanto che provengano da organi tecnici dell’amministrazione quanto da privati nell’interesse del contribuente, hanno contenuto di allegazione difensiva a contenuto tecnico, sia che esse siano singolarmente prodotte, sia che la relativa allegazione avvenga nel contesto di scritti difensivi.
Processo tributario e nuovi documenti in appello
Resta pertanto valido il principio secondo cui nel processo tributario, atteso che l’art. 58, comma secondo, del DLgs. 31 dicembre 1992, n. 546, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello, è ammissibile la produzione, nel predetto grado, di una consulenza tecnica di parte, che, costituendo semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto degli scritti difensivi.
Nel caso in esame, la memoria difensiva risulta essere prodotta nei termini di legge, di dieci giorni antecedenti all’udienza pubblica di discussione della causa in appello, e pertanto avrebbe dovuto essere valutata dal giudice dell’appello che, non facendolo, è incorso nella dedotta violazione dell’art. 58 DLgs. 546/92.
La sentenza è stata dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per la determinazione delle spese, alla Corte di giustizia di secondo grado competente, in diversa composizione, per la valutazione nel merito del contenuto tecnico della perizia prodotta dal contribuente e per ogni questione rimasta assorbita dalla decisione cassata.
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