Perdita d'esercizio nelle S.r.l.: regole fiscali e civilistiche, anche alla luce delle deroghe introdotte dalla normativa emergenziale.
Il risultato economico di esercizio sorge contabilmente al saldo di chiusura del Conto economico ed è collocato in Stato patrimoniale nella voce “A.IX”.
Lo stesso può essere positivo o negativo: in caso positivo può essere accantonato in riserve che andranno a costituire poste del patrimonio netto oppure può essere distribuito con le opportune limitazioni previste dalla legge o dallo statuto; in caso di risultato negativo, sorgono specifici obblighi in capo agli organi societari, quali amministratori ed assemblea.
La presente trattazione concentra l’attenzione sulle operazioni previste in caso di manifestazione di una perdita di esercizio, subordinate alla risoluzione del problema capitale eroso.
Le operazioni sono indirizzate a due importanti valutazioni:
- ricostituire il capitale
- sancire la definitiva riduzione della ricchezza con conseguente riduzione di poste del patrimonio netto.
In generale, l’emersione di una perdita di esercizio comporta determinati adempimenti da parte degli organi amministrativi della società: amministratori e assemblea.
Profili civilistici ed entità della perdita d’esercizio nelle Srl (articoli 2446 e 2447 del codice civile)
La determinazione dell’entità della perdita è una delle prime azioni da porre in essere nel momento in cui emerge.
La procedura comporta una valutazione non solo in termini assoluti ma anche in termini relativi/proporzionali rispetto al capitale sociale.
Infatti, l’elemento chiave è valutare se la perdita emersa sia inferiore o superiore ad un terzo del capitale.
In accordo con gli artt. 2446 e 2447 c.c. al verificarsi di una perdita superiore ad un terzo il codice civile impone di seguire una specifica procedura a seconda se la stessa sia nel limite del capitale legale minimo o meno.
Perdita superiore ad un terzo entro il limite del capitale legale minimo (2482bis del codice civile)
Nel caso di un ammontare della perdita superiore ad un terzo del capitale sociale ma entro i limiti minimi di capitale sociale previsto dalla legge, l’articolo 2482bis prevede che gli amministratori devono procedere a convocare, senza indugio, l’assemblea dei soci per effettuare gli opportuni provvedimenti.
Deve, inoltre, essere sottoposta all’Assemblea una relazione da parte degli amministratori sulla situazione patrimoniale dell’azienda con data non anteriore a 120 giorni dalla data dell’Assemblea; il termine per il deposito, se non previsto diversamente dallo statuto, è di almeno 8 giorni antecedenti la data di convocazione della predetta assemblea.
Il codice civile prevede, inoltre che, se entro l’esercizio successivo non si è provveduto alla diminuzione della perdita al di sotto di un terzo del capitale, si deve procedere alla convocazione dell’Assemblea e successivamente alla diminuzione del capitale in proporzione alle perdite accertate.
Perdita superiore ad un terzo oltre il limite del capitale legale minimo (2482ter del codice civile)
Il caso proposto nella sezione precedente può presentare l’ipotesi che la perdita oltre un terzo superi il minimo di capitale legale previsto dalla legge.
In tale ipotesi gli amministratori devono senza indugio convocare la società e procedere a deliberare la riduzione del capitale ed il contestuale aumento del medesimo ad un cifra non inferiore al minimo. Inoltre, è prevista la possibilità di poter procedere alla trasformazione della società al fine di adeguare la situazione societaria al nuovo capitale sociale oppure di procedere allo scioglimento della stessa ai sensi del 2484 c.c.
La situazione particolare delle S.r.l. impone una specificazione sul limite legale del capitale:
- se la società a responsabilità limitata ha un capitale minimo di 10.000 euro, se per effetto della perdita si è ridotto oltre un terzo del minimo, i soci provvedono o a trasformare la società o a ridurre il capitale non oltre un euro;
- se la società a responsabilità limitata ha un capitale minimo inferiore a 10.000 euro, i soci in caso di perdita procedono a ridurre il capitale di una misura corrispondente e nel caso di valore negativo procedono alla trasformazione della società o ad un aumento di capitale ad un valore non inferiore ad un euro.
La relazione che si presenta all’Assemblea da parte degli amministratori deve essere comporta da:
- stato patrimoniale;
- conto Economico;
- relazione dettagliata degli amministratori che illustra specificamente le cause che hanno originato la perdita.
La distribuzione degli utili (Articolo 2433 codice civile)
L’art 2433 c3 cc sancisce che se si verifica una perdita del capitale sociale non si possono distribuire utili finché il capitale sociale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
Profili fiscali: riporto e rinvio della perdita (art. 84 D.P.R. 917/1986)
La perdita di un periodo d’imposta viene determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito.
La predetta a norma dell’art. 84 del TUIR può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare.
Perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione
Le perdite che riferiscono al periodo iniziale dell’attività (si specifica che si deve riferire ad una nuova attività produttiva) possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi entro il limite del reddito imponibile; le stesse sono, quindi, considerate “illimitatamente riportabili”.
Profili contabili e fiscali del rinvio della perdita
Il rinvio della perdita, da un punto di vista contabile, comporta lo storno del conto accesso alle perdite di esercizio a favore di un conto acceso alle perdite portate a nuovo.
Inoltre, comporta una fattispecie particolare di imposte anticipate.
In effetti, il TUIR prevede che una perdita fiscale per le società di capitali può essere riportata nel limite dell’80% del reddito imponibile e per l’intero importo che trova capienza in esso.
La presenza di perdite fiscali genera un beneficio fiscale potenziale non collegato ad un credito verso l’erario ma ad un eventuale maturazione di reddito futuro imponibile: in conseguenza, lo stesso beneficio può essere iscritto in bilancio a condizione che sussista la ragionevolezza che possa essere utilizzato.
La predetta ragionevole certezza si ricorda sussiste sulla base di proiezione dei risultati fiscali della società nel lungo periodo e nel caso vi siano imposte differite di cui si prevede il riversamento negli anni successivi sufficienti a coprire le perdite fiscali.
Al verificarsi delle predette condizioni si iscrivono nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce C.II. 5-ter “Imposte anticipate” e come contropartita la voce 20 del conto economico “Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate”.
Si precisa che con riferimento all’esercizio 2020, al fine di sostenere le aziende nella gestione delle perdite a causa delle restrizioni imposte dall’autorità di Governo e al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica, è stata prevista una deroga.
Nello specifico il Decreto Liquidità (D.L. 23/2020) ha previsto la sospensione temporanea per un massimo di 5 anni per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 della messa in atto dei provvedimenti di copertura e ricapitalizzazione previsti dal Codice civile; inoltre, la stessa non concorre alla determinazione della soglia minima del capitale sociale in presenza di perdite che potrebbero emergere negli esercizi successivi e l’applicazione della predetta deroga non deve essere accompagna da una precisa correlazione con l’epidemia COVID-19.
Quindi, entro il 2026 gli amministratori dovranno porre in essere le procedure previste dal codice civile.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: La gestione civilistica e fiscale della perdita d’esercizio nelle S.r.l.