Pensione di reversibilità, la domanda precompilata sarà accessibile su My INPS da tutti gli interessati a partire dal 20 ottobre 2021. Con il messaggio n. 3555 del 19 ottobre, l'Istituto comunica la fine della fase di sperimentazione del nuovo strumento incluso del progetto di piena automazione dei processi di liquidazione dei trattamenti economici semplici.
Pensione di reversibilità, dal 20 ottobre 2021 la domanda precompilata è entrata a pieno regime.
L’INPS, con il messaggio numero 3555 del 19 ottobre 2021, comunica che la fase di sperimentazione del nuovo strumento, iniziata quest’estate presso alcune Sedi territoriali, è ufficialmente terminata.
Da ora in poi tutti i familiari superstiti, una volta cessata una pensione per decesso del titolare, hanno a disposizione nella propria area personale My INPS la domanda precompilata di reversibilità elaborata automaticamente dal sistema con i dati disponibili.
L’iniziativa rientra nell’ambito dei Progetti di innovazione digitale 2021 e, in particolare, in quello denominato Piena automazione dei processi di liquidazione dei trattamenti economici “semplici”.
Una novità importante che agevola tutti i cittadini negli adempimenti burocratici che seguono un evento così doloroso come la morte di un congiunto.
Pensione di reversibilità, domanda precompilata disponibile per tutti dal 20 ottobre 2021
La domanda precompilata per richiedere la pensione di reversibilità da mercoledì 20 ottobre 2021 è resa disponibile su tutto il territorio nazionale.
Dal 30 giugno scorso, come riporta l’INPS nel messaggio numero 3555, la procedura era stata testata solo in alcune Strutture territoriali, ma ora diventa definitivamente una delle funzionalità messe a disposizione dall’Istituto.
Si ricorda che la pensione di reversibilità è ricompresa, insieme a quella indiretta in caso di morte dell’assicurato e non del pensionato, nella macro categoria della pensione ai superstiti. È un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del titolare in favore dei familiari.
Da ora in poi chiunque si trovi nella condizione di poter richiedere questa prestazione non dovrà più redigere interamente la richiesta, ma ne troverà una nella propria area personale già parzialmente compilata dall’INPS con i dati presenti nei suoi archivi.
Nei giorni successivi alla cancellazione del trattamento pensionistico principale l’INPS, nel caso sia in possesso dei contatti del familiare del titolare, lo avverte con un sms della facoltà di fruire della domanda precompilata.
Una volta eseguito l’accesso in My INPS, l’utente interessato è comunque informato con un’apposita notifica che lo condurrà alla redazione della richiesta di reversibilità.
La domanda precompilata di reversibilità, la novità illustrata dall’INPS
Il nuovo meccanismo messo a punto dall’INPS si attiva automaticamente al momento della cessazione della pensione per la scomparsa del pensionato ed è ispirato a principi di semplicità, proattività ed efficienza.
Il documento di prassi che annuncia l’impiego dello strumento in tutta Italia ne illustra i numerosi vantaggi. In particolare, la domanda precompilata della pensione di reversibilità permette:
- di proporre proattivamente all’utente la possibilità di accesso alla pensione di reversibilità;
- di assistere l’utente nella presentazione della domanda, precompilando il modulo di domanda con tutti i dati reperibili negli archivi dell’Istituto, facilitando il completamento del modulo e rendendo informazioni di interesse nell’immediato;
- di ottimizzare i tempi di definizione dell’istruttoria e di erogazione della prestazione.
Gli interessati da questa nuova funzionalità sono tutti i familiari del pensionato che, si rammenta, hanno diritto ad una quota percentuale del trattamento.
Si tratta, nel dettaglio, dei seguenti soggetti:
- il coniuge o l’unito civilmente del pensionato deceduto;
- il coniuge divorziato del pensionato deceduto a condizione che sia titolare dell’assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- i figli minorenni alla data del decesso del dante causa;
- i figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età;
- i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età;
- i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26esimo anno di età;
- in assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i genitori del pensionato che al momento della morte di quest’ultimo abbiano compiuto il 65esimo anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto;
- in assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i fratelli celibi e sorelle nubili del pensionato che al momento della morte di quest’ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione, siano a carico del lavoratore deceduto.
Tutti i dettagli sono contenuti nel messaggio INPS numero 3555 del 19 ottobre 2021.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Pensione di reversibilità, domanda precompilata disponibile su My INPS per tutti dal 20 ottobre 2021