Pensione medici e infermieri: quali sono gli effetti degli incarichi straordinari affidati agli operatori sanitari, in pendenza dell'emergenza sanitaria da Covid? I chiarimenti arrivano con la circolare INPS n. 70 del 26 aprile 2021.
Pensione medici e infermieri: come e in che misura hanno inciso gli incarichi straordinari conferiti al personale sanitario durante l’emergenza Covid 19 sul trattamento pensionistico?
I chiarimenti sugli effetti dell’impiego di medici e infermieri pensionati per fronteggiare il Covid arrivano con la circolare INPS numero 70 del 26 aprile 2021 che distingue coloro per i quali è prevista la sospensione del trattamento durante il periodo dell’incarico e coloro che invece possono ricevere l’assegno insieme alla retribuzione.
Tra i primi rientrano i sanitari collocati in quiescenza con i requisiti per la pensione di vecchiaia, per cui interviene la sospensione, tra i secondi vi sono i dirigenti medici, veterinari e sanitari che rientrano nella cosiddetta “quota 100” e per cui, secondo la legge, i redditi da lavoro autonomo sono cumulabili con la pensione.
Pensione medici e infermieri, gli effetti degli incarichi straordinari causa Covid: chiarimenti INPS
È molto delicata la questione della pensione dei medici e degli infermieri i quali, per sopperire alla mancanza di personale sanitario in piena pandemia, sono tornati in servizio.
Sul punto, con la circolare numero 70 del 26 aprile 2021 l’INPS fornisce le istruzioni relative agli effetti pensionistici degli incarichi conferiti in tali circostanze eccezionali in materia di sospensione, innanzitutto, della pensione di vecchiaia.
- INPS - circolare numero 70 del 26 aprile 2021
- Scarica la circolare su Effetti pensionistici derivanti dagli incarichi conferiti ai pensionati per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19. Sospensione dei trattamenti pensionistici di vecchiaia del personale sanitario collocato in quiescenza a seguito di conferimento di incarichi retribuiti di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29. Cumulabilità dei trattamenti pensionistici c.d. quota 100 con i redditi da lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, del personale del ruolo sanitario del comparto sanità, nonché degli operatori socio-sanitari ai sensi dell’articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Disposizioni in materia di cumulabilità tra redditi e pensioni nei confronti dei medici, infermieri e assistenti sanitari collocati in quiescenza assunti con contratto in somministrazione per concorrere allo svolgimento dell’attività di profilassi vaccinale alla popolazione di cui all’articolo 1, comma 461, della legge n. 30 dicembre 2020, n. 178
Il documento di prassi si riferisce al Decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni lo scorso 13 marzo. Il provvedimento, all’articolo 3-bis permette alle aziende sanitarie, in via eccezionale, di conferire incarichi retribuiti a personale in pensione con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022.
“Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l’incarico è retribuito”.
Si legge, però, nell’ultima parte della norma.
Ecco, quindi, che nei confronti del personale sanitario collocato in quiescenza con i requisiti per la pensione di vecchiaia, a cui sono stati conferiti incarichi retribuiti dal 13 marzo 2021 in poi per l’emergenza sanitaria, l’INPS sospende il trattamento pensionistico per tutto il periodo di riferimento, ossia a decorrere dal mese in cui viene corrisposta la retribuzione e fino alla scadenza dell’incarico.
Saranno le aziende sanitarie a dover trasmettere alle strutture territoriali dell’INPS il contratto di lavoro con decorrenza, durata e i mesi a partire dai quali l’incarico è retribuito, allegando la dichiarazione sostituiva di certificazione sottoscritta dal sanitario interessato.
Medici e infermieri, cumulabilità dei trattamenti pensionistici “quota 100” con i redditi da lavoro autonomo
Il Decreto Legge n. 18/2020, così come convertito, all’articolo 2-bis comma 5, ha previsto per fronteggiare l’emergenza il conferimento di incarichi di lavoro autonomo dal 30 aprile 2020 in poi, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ai dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.
Tali incarichi, in forza della proroga introdotta dalla Legge di Bilancio 2021, possono proseguire nell’anno 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.
“Agli incarichi in questione non si applica l’incumulabilità tra i relativi redditi e il trattamento pensionistico di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019 (c.d. quota 100)”.
Chiarisce l’INPS nella circolare numero 70, dando quindi la possibilità a coloro che sono andati in pensione anticipata con questo istituto di percepire il reddito da lavoro autonomo e al contempo il trattamento previdenziale.
Per quanto riguarda i cosiddetti “precoci”, invece, il relativo trattamento non è cumulabile con i redditi da lavoro autonomo per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l’anzianità contributiva prevista per la pensione anticipata e l’anzianità contributiva al momento del pensionamento.
Effetti sui sanitari in pensione assunti con contratto di somministrazione per la campagna vaccinale
Sempre la Legge di Bilancio 2021, per mettere in atto la campagna vaccinale sul tutto il territorio nazionale, ha dovuto ricorrere a figure professionali specializzate.
In particolare, sono stati assunti, con contratto a tempo determinato in somministrazione, medici, infermieri e assistenti sanitari per concorrere allo svolgimento dell’attività di profilassi vaccinale della popolazione.
L’ultima manovra che ha previsto tale misura, però, non ha contemplato deroghe alla disciplina generale in materia pensionistica con riguardo ai lavoratori precoci, ai titolari di quota 100 e di APE sociale.
Pertanto, in caso di contratto in somministrazione di queste particolari figure, il trattamento pensionistico nei loro confronti si sospende per tutta la durata del rapporto.
“Pertanto, per tutte le suddette tipologie di prestazioni si fa rinvio alle diposizioni fornite dall’Istituto con riferimento all’incumulabilità tra pensione e redditi da lavoro dipendente”.
Stabilisce a riguardo la circolare INPS.
Come restano in vigore, con riferimento ai citati incarichi straordinari, le incompatibilità e le incumulabilità dei trattamenti pensionistici di inabilità con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.
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