Pensioni, adeguamento speranza di vita: rientrano tra i soggetti esclusi i lavoratori che svolgono attività gravose e gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose. Novità e chiarimenti nella circolare INPS n. 126 del 28 dicembre 2018.
Pensioni, adeguamento speranza di vita: soggetti esclusi sono i lavoratori che svolgono attività gravose e gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose, a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
Lo chiarisce l’INPS nella circolare n. 126 del 28 dicembre 2018.
Dal 1° gennaio 2019 ai requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata per queste due specifiche categorie di lavoratori non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita pari a 5 mesi. Il requisito contributivo dei 30 anni deve essere maturato in base alle disposizioni vigenti nella gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
La circolare specifica quali sono i lavoratori appartenenti alle categorie escluse e fornisce informazioni sui termini di pagamento delle indennità di fine servizio e sulle modalità di presentazione della domanda di pensione.
Pensioni, adeguamento speranza di vita 2019: soggetti esclusi
Come si legge nella circolare dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale n. 126 del 28 dicembre 2018, per i lavoratori che abbiano svolto una o più delle attività considerate gravose o particolarmente faticose e pesanti per il periodo previsto dalla legge e che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia è fissato al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi di età anche per il biennio 2019 e 2020.
A queste categorie di lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata, quindi, non si applica l’adeguamento alla speranza di vita.
Il requisito contributivo, richiesto per l’accesso alla pensione anticipata, rimane fissato per il biennio 2019/2020 a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
Si specifica che il requisito contributivo dei 30 anni deve essere maturato in base alle disposizioni vigenti nella gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
- Circolare INPS n. 126 del 28 dicembre 2018
- Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge n. 214 del 2011 e dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Si allega di seguito l’estratto della Legge di Bilancio 2018 con le norme circa l’esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita:
- Circolare numero 126 del 28-12-2018 Allegato 1
- Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con le norme in materia di esclusione dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita stabilito
Adeguamento speranza di vita pensioni 2019: escluso chi svolge attività gravose o particolarmente faticose
L’esclusione dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita, pari a 5 mesi a decorrere dall’anno 2019, è applicabile ai soggetti che abbiano svolto negli ultimi 10 anni di attività lavorativa almeno 7 anni di attività gravosa, che riguarda le seguenti figure:
- operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
- conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- conciatori di pelli e di pellicce;
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- conduttori di mezzi pesanti e camion;
- personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido;
- facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
- operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;
- pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
- lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67/2011;
- marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.
Nel computo si tiene conto dello svolgimento effettivo di attività lavorativa, ossia dei periodi effettivi di permanenza nelle predette attività, desumibile dall’accredito di contribuzione obbligatoria, e si considerano anche i periodi in cui l’accredito di contribuzione obbligatoria è integrato dall’accredito di contribuzione figurativa. Mentre sono esclusi i periodi di mancato svolgimento di attività lavorativa e quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa (ad esempio, contribuzione figurativa correlata all’indennità di mobilità).
Ai fini del computo del requisito contributivo dei 10 e 7 anni inoltre si tiene conto dei riscatti relativi a periodi effettivi di attività lavorativa (ad esempio, costituzione di rendita vitalizia).
Con riferimento al requisito contributivo dei 7 anni si tiene conto, in particolare, dei soli riscatti relativi a periodi effettivi di attività lavorativa cosiddetta gravosa.
Anche gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti rientrano nell’esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita. La circolare fa riferimento alle seguenti tipologie di lavoratori:
- lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale;
- lavoratori notturni, come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno;
- lavoratori addetti alla c.d. linea catena;
- conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizi pubblici di trasporto collettivo.
L’esclusione dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita previsto per l’anno 2019 non si applica ai lavoratori precoci di cui all’articolo 1, commi da 199 a 201, della legge n. 232/2016. Pertanto, a tali lavoratori, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il requisito ridotto dei 41 anni è incrementato di ulteriori 5 mesi.
L’articolo 1, comma 150, della legge n. 205/2017 stabilisce, inoltre, che “la disposizione di cui al comma 147 non si applica ai soggetti che, al momento del pensionamento godono dell’indennità di cui all’articolo 1, comma 179 della legge 11 dicembre 2016, n. 232”.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, ai soggetti che al momento del pensionamento sono titolari dell’indennità di Ape sociale non si applica l’esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita previsto dall’articolo 1, comma 147, della legge n. 205/2017.
Pensioni, adeguamento speranza di vita e soggetti esclusi: termini di pagamento e presentazione della domanda
Al fine dell’accoglimento della domanda di pensione, la sussistenza del requisito previsto è accertata dall’Istituto, attraverso lo scambio dei dati con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e la verifica della conformità delle dichiarazioni del lavoratore e del datore di lavoro con i dati presenti nelle comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolamentato da apposito addendum al Protocollo 2018.
L’INPS chiarisce che con un successivo messaggio, a seguito dell’approvazione del citato addendum, saranno fornite le relative istruzioni procedurali.
In virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 151, della Legge di Bilancio 2018, il termine di pagamento decorre dal momento in cui l’interessato raggiungerà il requisito dell’anzianità contributiva o il requisito dell’età anagrafica, di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, come adeguati agli incrementi della speranza di vita.
I dipendenti pubblici, che accedono al trattamento pensionistico beneficiando dell’esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita stabilito per il 2019, potranno percepire il trattamento di fine servizio o di fine rapporto non prima di 24 mesi o di 12 mesi decorrenti dalla data di conseguimento del primo requisito pensionistico teorico utile secondo la legislazione vigente.
Di seguito il decreto del 18 aprile 2018 con le regole per la presentazione della domanda:
- Circolare numero 126 del 28-12-2018 Allegato 2
- Decreto 18 aprile 2018 con le procedure di presentazione della domanda di pensione per i soggetti esclusi dall’adeguamento alla speranza di vita
Come fare domanda di pensione
I lavoratori esclusi dall’adeguamento alla speranza di vita possono presentare la domanda di pensione, corredata dalla documentazione di seguito indicata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB, se in possesso di un PIN INPS, di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l’accesso ai servizi telematizzati dell’Istituto;
- Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
- Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.
Inoltre è necessario allegare alla domanda di pensione la dichiarazione del datore di lavoro redatta sull’apposito modello reperibile sul sito istituzionale, www.inps.it, nelle sezioni: Prestazioni e servizi, Tutti i moduli, Assicurato/pensionato.
Nel modello, disponibile in due versioni a seconda che il soggetto sia un lavoratore dipendente del settore privato o pubblico (codice AP116) o un lavoratore domestico (codice AP117), il datore di lavoro deve attestare le seguenti circostanze:
- i periodi di svolgimento delle professioni considerate attività gravose di cui all’allegato A) del decreto 5 febbraio 2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze;
- il contratto di lavoro applicato;
- il livello di inquadramento attribuito;
- le mansioni svolte con i relativi codici professionali attribuiti, ove previsti, come individuati dall’allegato A) del citato decreto 5 febbraio 2018.
Nel caso in cui il datore di lavoro non possa presentare la dichiarazione per accertabile oggettiva impossibilità derivante dalla cessazione dell’attività, l’interessato è tenuto ad allegare alla domanda di pensione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che attesti i periodi di svolgimento delle professioni gravose, il contratto di lavoro applicato, il livello di inquadramento attribuito e le mansioni svolte con i relativi codici professionali attribuiti, ove previsti.
I lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti devono produrre la documentazione di cui al D.lgs 21 aprile 2011, n. 67, ed al D.M. 20 settembre 2011, come modificato dal D.M. 20 settembre 2017, attestante lo svolgimento dell’attività per il periodo indicato nell’articolo 1 commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 67 del 2011.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Pensioni, adeguamento speranza di vita 2019: soggetti esclusi