Coronavirus: per medici e infermieri, quota 100 diventa cumulabile con i redditi di lavoro autonomo. Si tratta di un'eccezione che riguarda coloro che ricevono incarichi per far fronte all'emergenza Covid-19. Necessaria comunicazione all'INPS per non interrompere la pensione. I chiarimenti nella circolare numero 41 del 19 marzo 2020.
Coronavirus: per medici e infermieri che ricevono incarichi durante l’emergenza Covid 19, la pensione con quota 100 è cumulabile con i redditi di lavoro autonomo conseguiti in questo momento di crisi epidemiologica.
A stabilirlo è l’articolo 1 del Decreto numero 14 del 9 marzo 2020. Per continuare a ricevere il trattamento, è necessario inviare una comunicazione all’INPS via mail. I chiarimenti nella circolare numero 41 del 19 marzo 2020.
- INPS - Circolare numero 41 del 19 marzo 2020
- Articolo 1, comma 6, del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, relativo alle misure straordinarie per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario. Cumulabilità dei trattamenti pensionistici c.d. quota 100 i con redditi da lavoro autonomo.
Coronavirus, medici e infermieri: quota 100 cumulabile con i redditi di lavoro autonomo
La pensione quota 100 non è cumulabile, dal primo giorno della decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.
Non creano alcun contrasto solo i redditi da lavoro autonomo occasionale, nel limite dei 5.000 euro lordi annui.
L’emergenza coronavirus, però, impone una serie di eccezioni alle regole ordinarie, anche sull’incumulabilità prevista da quota 100, come chiarisce la circolare numero 41 del 19 marzo 2020.
L’articolo 1, comma 6, del decreto legge numero 14 del 9 marzo 2020 infatti stabilisce che:
“Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l’impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza a personale medico e a personale infermieristico, collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo.
I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto di cui all’articolo 17. Agli incarichi di cui al presente comma non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26”.
In altre parole, per medici e infermieri, che già sono titolari di trattamento pensionistico con quota 100, che hanno ricevuto incarichi di lavoro autonomo previsti per fare fronte all’emergenza COVID-19, non si applica l’incumulabilità tra la pensione e il relativo reddito da lavoro autonomo. Non c’è alcun contrasto.
Il testo specifica che questa particolare regola non vale indistintamente per tutti i redditi di lavoro autonomo, ma solo per quelli che derivano dall’attività lavorativa di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 14 del 2020, la cui durata non deve essere superiore ai sei mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza.
Coronavirus, medici e infermieri in pensione con quota 100: comunicazione INPS per non interrompere l’assegno
I medici e gli infermieri che ritornano operativi a causa dell’emergenza coronavirus devono informare l’INPS per continuare a ricevere la pensione quota 100.
Tutti gli interessati devono riferirsi alle Sedi competenti e inviare agli indirizzi di posta elettronica istituzionale o di posta elettronica certificata una comunicazione in cui affermano di avere ripreso l’attività lavorativa in forma autonoma per emergenza COVID-19 e indicano la durata dell’incarico.
Quando l’emergenza coronavirus sarà finita dovranno integrare la comunicazione trasmettendo il “Modulo AP139”.
Nel testo della circolare numero 41 del 19 marzo 2020 le istruzioni.
Bisogna compilare, “in particolare, la sezione 4, dedicata alle fattispecie reddituali cumulabili in virtù di espressa deroga normativa, con l’indicazione “Emergenza COVID-19” nel campo relativo all’attività lavorativa - unitamente alla documentazione attestante il conferimento dell’incarico ai sensi della richiamata normativa, secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 117 del 9 agosto 2019 e le modalità di dichiarazione di cui al messaggio n. 54 del 9 gennaio 2020”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Coronavirus, medici: quota 100 e redditi di lavoro autonomo diventano cumulabili