Pensione giornalisti, arrivano le istruzioni dell'INPS sul cumulo tra i redditi da lavoro, pensione di cittadinanza e pensione e di invalidità per gli iscritti a INPGI/1. A fornirle il messaggio numero 4213 del 22 novembre 2022. Nel documento di prassi le indicazioni sugli adempimenti per i pensionati e le regole sulle riduzioni che devono essere applicate dai datori di lavoro.
Pensione giornalisti, l’INPS fornisce le istruzioni sul cumulo con i redditi di lavoro per i soggetti che sono iscritti alla gestione INPGI/1.
Le indicazioni dopo il passaggio dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” all’Istituto nazionale di previdenza sociale, previsto dalla Legge di Bilancio 2022, sono riportate nel messaggio numero 4213 del 22 novembre 2022.
Il documento di prassi si sofferma sui divieti di cumulo con i redditi di lavoro, dipendente e autonomo, previsti nei casi di pensione di invalidità e di pensione anticipata, tra i quali rientrano la pensione di cittadinanza e le prestazioni in favore dei lavoratori precoci.
L’INPS chiarisce quali sono le regole che devono applicare gli eventuali datori di lavoro e quali adempimenti devono porre in essere i pensionati.
Pensione giornalisti, le istruzioni INPS sul cumulo con i redditi di lavoro
Il messaggio INPS numero 4213 del 22 novembre 2022 fornisce le istruzioni per alcune categorie di pensionati, giornalisti iscritti alla gestione INPGI/1.
L’articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ovvero la Legge di Bilancio 2022, ha stabilito il passaggio di gestione dall’INPGI all’INPS per i giornalisti dipendenti a partire dallo scorso 1° luglio.
Le indicazioni sul passaggio di gestione per i pensionati sono state fornite nella circolare INPS numero 92 del 28 luglio 2022.
Con recente documento di prassi, invece, l’Istituto chiarisce gli aspetti legati al cumulo con i redditi di lavoro nel caso di pensione di invalidità e di pensione anticipata.
In tale categoria rientrano sia la pensione di cittadinanza sia i trattamenti destinati ai lavoratori precoci.
Le indicazioni riguardano il trattamento delle seguenti categorie di prestazioni:
- trattamenti di invalidità;
- pensione anticipata prevista dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;
- pensione anticipata dei lavoratori precoci, di cui all’articolo 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Il messaggio si sofferma sugli adempimenti a carico dei soggetti che hanno accesso a tali trattamenti. Lo stesso contiene inoltre le indicazioni sulle regole che gli eventuali datori di lavoro devono applicare in materia di cumulo con i redditi di lavoro.
- INPS - Messaggio numero 4213 del 22 novembre 2022
- Regime di cumulo dei trattamenti pensionistici dei giornalisti iscritti alla Gestione INPGI/1 con i redditi da lavoro.
Giornalisti INPI, le istruzioni INPS sulle pensioni di invalidità
In merito alle pensioni di invalidità, l’INPS spiega che a partire dal 1° luglio 2022 è permesso il cumulo solo nei limiti da tre diverse disposizioni:
- l’articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- l’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
- l’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Nel complesso sono due le regole che limitano il cumulo. Nel caso in cui coesistano redditi di lavoro dipendente o autonomo e pensione di invalidità, la stessa deve essere ridotta secondo quanto previsto dalla tabella G dell’allegato al decreto legge numero 335 del 1995.
Le riduzioni sono riepilogate nel messaggio INPS, che spiega quanto di seguito riportato:
“Secondo la tabella G) allegata alla legge n. 335/1995, la percentuale di riduzione è pari al 25 per cento dell’importo dell’assegno per un reddito superiore a quattro volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio.
La percentuale di riduzione è pari al 50 per cento dell’importo dell’assegno per un reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio.”
Prima dell’incumulabilità deve essere prevista la riduzione secondo i criteri indicati. La quota che supera il trattamento minimo, dopo la riduzione, è oggetto di divieto di cumulo.
Il soggetto ha l’obbligo di dichiarare di essere titolare della pensione in questione mentre il datore di lavoro deve detrarre dalla retribuzione la somma non dovuta.
Giornalisti INPI, le istruzioni INPS su pensione di cittadinanza e lavoratori precoci
Una parte del messaggio INPS è dedicata anche ai titolari di pensione anticipata, di cui all’articolo 14, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 4/2019, ovvero la pensione di cittadinanza.
Tale pensione, per il periodo compreso tra l’inizio della prestazione e la maturazione dei requisiti della pensione di vecchiaia, non è cumulabile con i redditi di lavoro autonomo o dipendente.
Fanno eccezione i redditi che rientrano nel limite di 5.000 euro lordi l’anno, derivanti da lavoro autonomo occasionale.
Il divieto di cumulabilità riguarda i redditi percepiti nel periodo precedentemente indicato, per l’attività svolta nello stesso arco temporale.
Lo stesso criterio si applica per i titolari di pensione, di cui all’articolo 1, comma 199, della legge n. 232/2016, ovvero i lavoratori precoci.
Anche in questo caso il divieto di cumulo si applica al periodo di anticipo rispetto ai requisiti che darebbero accesso alla pensione alla generalità dei lavoratori.
Nel caso in cui il pensionato percepisca redditi di lavoro autonomo o subordinato in tale periodo:
“il trattamento pensionistico è sospeso dalla data di decorrenza fino a conclusione del periodo di tempo per il quale è previsto il divieto di cumulo e si fa luogo al recupero delle rate di pensione già erogate.”
Per avere accesso alla pensione anticipata, infatti, il soggetto deve aver cessato l’attività lavorativa di lavoro autonomo o dipendente, svolta in Italia o all’estero.
In merito alle dichiarazioni a carico del pensionato il messaggio INPS chiarisce quanto di seguito riportato:
“Al fine dell’applicazione della norma l’interessato deve comunicare tempestivamente all’Istituto i redditi da lavoro, presentando apposita domanda di ricostituzione.”
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Pensione giornalisti, le istruzioni INPS sul cumulo con i redditi di lavoro