Prestazione occasionale: cosa fare in caso di superamento del limite di 5.000 euro di compensi? Ecco regole e adempimenti e tutti i chiarimenti su obbligo di apertura della partita IVA e versamento dei contributi INPS.
I lavoratori autonomi che ricorrono alla prestazione occasionale per lo svolgimento di lavori saltuari sono in costante aumento e, parallelamente, aumentano i dubbi su cosa fare nel caso di superamento del limite di 5.000 euro.
Per poter stipulare un contratto di prestazione occasionale è necessario che si rispettino specifici requisiti, tra i quali la mancanza di subordinazione tra prestatore e committente.
Ad oggi, l’inquadramento legislativo del lavoro autonomo occasionale è quello previsto dall’articolo 2222 del Codice Civile sul contratto d’opera.
Per prima cosa è bene chiarire che la prestazione occasionale non deve essere considerata come un’alternativa alla partita IVA, ma costituisce la forma di regolamentazione del lavoro autonomo prestato in maniera saltuaria.
Si pensi, ad esempio, ai tanti lavoratori che decidono di avviarsi al lavoro autonomo come freelance: con la prestazione occasionale è possibile iniziare a svolgere una professione senza particolari oneri ed adempimenti, il tutto tuttavia nel rispetto del limite di 5.000 euro.
Lo sforamento di tale soglia di esenzione comporta specifici obblighi e adempimenti. Vediamo di seguito cosa fare quando i compensi da prestazione occasionale superano i 5.000 euro nel corso dell’anno.
Prestazione occasionale, superamento limite 5.000 euro: cosa fare?
I lavoratori autonomi occasionali che superano i 5.000 euro di compensi nel corso dell’anno sono tenuti all’iscrizione alla Gestione separata INPS e al versamento dei contributi.
La prima cosa da fare qualora ci si accorga che i compensi percepiti superino la soglia di esenzione, è comunicarlo al committente; questo perché una parte di contributi dovrà essere versata anche dal datore di lavoro.
Nello specifico, sui compensi per prestazione occasionale che superano i 5.000 euro, l’obbligo contributivo ricade per 2/3 sul committente mentre per 1/3 sul prestatore (tramite ritenuta sul compenso applicata dal datore di lavoro).
Si ricorda, inoltre, che l’obbligo di effettuare il versamento dei contributi è in capo all’azienda committente.
I primi 5.000 euro corrisposti nell’anno rappresentano quindi una soglia di esenzione e, anche in caso di superamento, i contributi dovranno essere versati sulla quota eccedente il predetto limite.
Pertanto, nel caso di compensi percepiti per prestazioni occasionali pari ad 8.000 euro, l’obbligo contributivo riguarderebbe soltanto la parte di reddito eccedente la franchigia, pari quindi a 3.000 euro.
Prestazione occasionale: obbligo partita IVA superato il limite di 5.000 euro?
Al contrario di quanto molti ipotizzano il superamento della soglia di esenzione non comporta l’obbligo di apertura della partita IVA, anche se sarebbe opportuno valutare caso per caso.
L’imposta sostitutiva del 15% prevista dal regime forfettario sarebbe di gran lunga più conveniente rispetto all’applicazione della ritenuta del 20% prevista per la prestazione occasionale e, anche sul fronte dei contributi, è possibile richiedere la riduzione dell’importo dovuto all’Inps.
Qualora l’attività dovesse invece esser svolta in maniera abituale e continuativa, e quindi nel caso di mancato rispetto dei requisiti per la prestazione occasionale, diventerebbe necessaria l’apertura di una partita IVA.
Gestione separata Inps: aliquota 2018 contributi lavoratori autonomi occasionali
Ai lavoratori autonomi occasionali si applicano le stesse regole di iscrizione, ripartizione del contributo, versamento e denuncia previste per i collaboratori coordinati e continuativi, nonché le regole generali in materia di aliquote, massimale e accredito contributivo.
Pertanto, nel caso di superamento del limite di 5.000 euro, l’aliquota per il calcolo dei contributi dovuti alla Gestione separata è pari al 33% per il 2018.
Inoltre, la circolare Inps n. 18/2018, chiarisce che ai collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata si applica l’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51% per finanziare la Dis-Coll.
Tale aliquota si aggiunge a quelle attualmente in vigore pari a:
- 0,50%, utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia;
- 0,22% per cento, disposta dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della citata legge finanziaria 2007, n. 296/2006.
Per i collaboratori già iscritti presso altre forme di previdenza oppure pensionati l’aliquota è invece fissata al 24%. Si tratta, ad esempio, dei casi di lavoratori dipendenti che svolgono anche collaborazioni occasionali e per i quali, in caso di superamento del limite di 5.000 euro, il contributo è dovuto in maniera inferiore e con l’applicazione dell’aliquota agevolata.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Prestazione occasionale, superamento limite 5.000 euro: cosa fare?