Pensionati all'estero, come funzionano i rimborsi INPS per quanto riguarda le addizionali IRPEF e quali sono le regole d'accesso alla flat tax per chi si trasferisce al Sud: l'Agenzia delle Entrate con gli interpelli numero 351 e 353 del 29 agosto 2019 fornisce nuovi chiarimenti sulle agevolazioni fiscali previste.
Pensionati all’estero, come funzionano i rimborsi delle addizionali da richiedere all’INPS dopo aver ottenuto la conferma della detassazione dei redditi? E quali sono le regole d’accesso alla flat tax prevista per chi si trasferisce al Sud? In Italia e all’estero sono diversi i paradisi fiscali per i pensionati e l’Agenzia delle Entrate, con le risposte agli interpelli numero 351 e 353, indica la strada per accedervi.
Lo spunto per i chiarimenti arriva da due contribuenti che vivono rispettivamente in Spagna e in Portogallo: nel primo caso la richiesta di chiarimenti riguarda la possibilità, in linea con le convenzioni contro le doppie imposizioni, di chiedere all’INPS il rimborso anche delle addizionali regionali e comunali, oltre che dell’IRPEF trattenuta; nel secondo il dubbio riguarda la possibilità di beneficiare dell’imposta sostitutiva del 7% nel caso in cui si percepisca la pensione dall’INPS.
Pensionati all’estero, chiarimenti sui rimborsi delle addizionali comunali e regionali da chiedere all’INPS
Nella risposta all’interpello numero 351 del 2019, l’Agenzia delle Entrate affronta la prima questione e conferma, senza alcun dubbio, la possibilità di beneficiare, del rimborso IRPEF sottolineando che “in applicazione delle disposizioni convenzionali, [...] l’imposta IRPEF trattenuta dall’INPS all’atto del pagamento della pensione relativa al 2018, potrà essere chiesta a rimborso”.
Richiamando quanto stabilito dagli articoli 24 e 165 del TUIR, precisa che allo stesso modo non sono dovute le addizionali comunali e regionali, strettamente collegate all’imposta, e possono essere chieste a rimborso al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, via Rio Sparto 21, 65100.
Ma le regole non sono uguali per tutti: questa possibilità è offerta soltanto al contribuente che non è fiscalmente residente in Italia e che è stato un dipendente del settore privato.
Altre categorie di pensionati all’estero dovranno seguire altre procedure prevista dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Spagna:
- per quanto riguarda gli ex dipendenti pubblici: le somme percepite dal non residente sono assoggettate ad imposizione esclusiva in Italia, Stato della fonte, ne deriva l’impossibilità di richiedere il rimborso. Unica eccezione il caso in cui il contribuente abbia nazionalità spagnola, per il quale la tassazione esclusiva viene attribuita allo Stato di residenza;
- per gli ex lavoratori autonomi o imprenditori, la pensione percepita è assoggettata a tassazione esclusiva nello Stato di residenza del contribuente, ed è quindi possibile chiedere il rimborso delle addizionali.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 351 del 29 agosto 2019
- Rimborso addizionali regionali e comunali da parte di un soggetto pensionato residente in Spagna – Articolo 18 della convenzione contro le doppie imposizione stipulata tra Italia e Spagna – Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212.
Pensionati all’estero, la pensione INPS vieta l’accesso alla flat tax per chi si trasferisce al Sud
Il secondo caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate riguarda un pensionato che vive in Portogallo e ha intenzione di trasferirsi in Italia per beneficiare della flat tax al 7%.
La legge di Bilancio 2019 ha trasformato i comuni del Mezzogiorno in piccoli paradisi fiscali dando la possibilità a chi decide di vivere in Italia, nei paesi del Sud con meno di 20.000 abitanti, di beneficiare di un’imposta sostitutiva per 9 anni.
Ma non basta trasferirsi, per accedere all’agevolazione è necessario percepire una pensione da fonte estera.
Ed è proprio questo l’aspetto su cui si sofferma la risposta all’interpello numero 353 del 2019: il contribuente che si rivolge all’Agenzia delle Entrate per sciogliere i suoi dubbi vive in Portogallo, ma ogni mese riceve la pensione dall’INPS.
La risposta è chiara e semplice. Nella condizione descritta mancano del tutto i presupposti per accedere alla fla tax destinata ai pensionati che si trasferiscono al Sud dall’estero:
“Considerato che per poter fruire del regime agevolativo in argomento è necessario che i redditi da pensione siano erogati da soggetti esteri, la circostanza che il reddito percepito venga erogato dall’INPS, soggetto residente in Italia, esclude che l’Istante possa usufruire del regime di favore di cui all’art. 24-ter del TUIR, nell’ipotesi in cui decida di trasferire la propria residenza fiscale in Italia dopo aver maturato il periodo minimo di residenza estera richiesto dalla norma agevolativa (cinque periodi d’imposta)”.
- Agenzia delle Entrate - Risposta numero 353 del 29 agosto 2019
- Applicabilità ad un soggetto titolare di pensione erogata dall’INPS dell’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno – Articolo 24-ter del TUIR – Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Pensionati all’estero, chiarimenti su regole d’accesso a flat tax e rimborsi INPS