Rimborso tasse per i pensionati all'estero, quando è possibile? Per chi risiede nei paesi con cui vige un accordo contro le doppie imposizioni che prevede la detassazione delle somme ricevute, è possibile recuperare le imposte versate. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 246 del 2019.
Rimborso tasse per i pensionati all’estero: è possibile richiederlo nel caso in cui il contribuente risulti residente in una paese con cui vige un accordo contro le doppie imposizioni, che prevede la detassazione delle pensioni corrisposte agli ex lavoratori dipendenti privati nel paese di erogazione e la tassazione nel Paese di residenza. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 246 del 16 luglio 2019.
Per i contribuenti che si trasferiscono all’estero e devono orientarsi tra i rapporti col Fisco di due paesi sono determinanti le convenzioni per evitare la doppia imposizione internazionale, il risultato di un accordo tra due Stati per regolamentare, sulla base del principio di reciprocità, la sovranità tributaria di entrambi.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 246 del 16 luglio 2019
- Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Pensionato privato trasferitosi all’estero – Recupero imposte versate in Italia – Chiarimenti.
Rimborso tasse per i pensionati all’estero, quando è possibile?
Come di consueto, lo spunto per approfondire la questione arriva dall’analisi di un caso pratico: protagonista è un pensionato, dopo un’attività di lavoro dipendente nel settore privato, che si è trasferito all’estero. Residente in Spagna ed iscritto all’AIRE dal 2016, ha chiesto da quest’anno la residenza fiscale spagnola in base alla convenzione tra Italia e Spagna contro la doppia tassazione.
Pur avendo i requisiti e avendo seguito la procedura necessaria per richiedere il rimborso delle imposte, non ha ricevuto alcuna somma dall’INPS. L’Istituto, infatti, gli ha comunicato che ha accettato la richiesta di detassazione con decorrenza dal 1° gennaio 2018, ma che sarà applicata soltanto dal 1° gennaio 2019.
Alla luce della situazione che si è delineata, il pensionato si rivolge all’Agenzia delle Entrate con due quesiti: è necessario presentare la dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2018 anche in Italia? Come fare per recuperare le imposte versate in Italia?
Con la risposta all’interpello numero 246 del 16 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che anche i non residenti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Modello Redditi nel caso in cui possiedano redditi prodotti in Italia.
Inoltre il documento conferma che il pensionato ha diritto a recuperare le imposte trattenute dall’INPS per le pensioni relative al 2018. E che può chiederle a rimborso, ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 602 del 1973, presentando una specifica domanda al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara – entro 48 mesi dalla data del versamento dell’imposta – secondo le modalità stabilite nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 luglio 2013.
Rimborso tasse per i pensionati all’estero: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, nell’argomentare la risposta al contribuente, delinea un quadro delle regole previste per il rimborso delle tasse per i pensionati all’estero: dalle condizioni per cui un cittadino può considerarsi fiscalmente residente in un altro paese ai rapporti con i sostituti di imposta, e a come cambiano in base alle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.
Innanzitutto chiarisce un punto importante:
“I sostituti di imposta (l’INPS, nella specie) possono, sotto la propria responsabilità, applicare direttamente l’esenzione o le minori aliquote convenzionali, soltanto previa presentazione, da parte dei beneficiari del reddito, della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalla convenzione per fruire dell’agevolazione”.
Nel caso in cui si abbia diritto alla detassazione delle somme percepite, è necessario inviare una richiesta all’ente di riferimento, che si occuperà di verificare la sussistenza dei requisiti.
In altre parole, la detassazione non è automatica: il processo deve essere innescato dal pensionato, quando ci sono i presupposti per beneficiarne.
Il documento, inoltre, chiarisce:
“Ai sensi della vigente normativa nazionale, le pensioni corrisposte a persone non residenti nello Stato italiano, da Enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso, sono imponibili nel nostro Paese, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera a), del TUIR, e gli enti pensionistici eroganti (INPS) sono tenuti, quali sostituti d’imposta, ad operare le ritenute con le modalità previste dall’articolo 23 del DPR n. 600 del 1973”.
Ma le regole cambiano in presenza di trattati internazionali per evitare le doppie imposizioni. Nel caso dei rapporti con la Spagna, paese di destinazione del pensionato che si è rivolto all’Agenzia delle Entrate per avere delucidazioni, l’articolo 18 della Convenzione stabilisce le seguenti regole:
“Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, diverse da quelle corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa, o da un suo Ente locale, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego sono assoggettate ad imposizione esclusiva nello Stato di residenza del contribuente”.
Non c’è dubbio, quindi, per l’Agenzia delle Entrate: il pensionato all’estero, che ha presentato specifica richiesta all’INPS, ha diritto alla detassazione delle somme che riceve e può chiedere il rimborso delle tasse trattenute dall’Istituto per la pensione erogata nel 2018.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Rimborso tasse per i pensionati all’estero, quando è possibile?