Patent box, la risoluzione numero 9/E del 10 febbraio 2021 dell'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle variazioni in diminuzione da inserire nelle relative dichiarazioni integrative Irpef, Ires ed Irap. L'aliquota può essere scontata se non è stato chiesto il rimborso e si deve applicare il criterio di cassa.
Patent box, le variazioni in diminuzione che riguardano le parti di reddito agevolabile dopo accordi di ruling degli anni di imposta 2015 e 2016 possono essere indicate nelle dichiarazioni integrative Irpef, Ires ed Irap 2016.
Lo spiega l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione numero 9/E del 10 febbraio 2021.
Si possono scontare le aliquote previste per l’anno in questione, a patto che non sia stata presentata la richiesta di rimborso.
Il documento di prassi, inoltre, sottolinea che il principio di cassa deve essere adottato come criterio di imputazione della riduzione della deduzione forfettaria Irap dall’Ires, nei casi in cui sia presentata una dichiarazione integrativa Irap a favore.
Patent box, dichiarazioni integrative: modalità e chiarimenti sui tempi
Il patent box è l’oggetto della risoluzione n. 9/E del 10 febbraio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 9/E del 10 febbraio 2021
- Variazioni in diminuzione riferibili alle quote di reddito agevolabile spettanti a seguito di accordo di ruling da patent box, per gli anni di imposta 2015 e 2016. Criterio di imputazione della riduzione della deduzione forfettaria IRAP dall’IRES in caso di presentazione di dichiarazione integrativa IRAP “a favore”.
Il documento di prassi fornisce chiarimenti sulle variazioni in diminuzione relative al reddito agevolabile dopo accordi di ruling degli anni di imposta 2015 e 2016.
Tali quote possono essere inserite nelle dichiarazioni integrative Irpef, Ires ed Irap 2016 e si possono scontare le aliquote previste per l’anno in questione esclusivamente se non è stata presentata la richiesta di rimborso.
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni integrative a favore, per recuperare le variazioni in diminuzione relative alle quote di reddito agevolabile in questione.
Nel documento chiarificatore vengono inoltre descritti i criteri di imputazione della riduzione della deduzione forfetaria Irap dall’Ires.
L’Amministrazione finanziaria richiama quanto previsto dal decreto interministeriale, MISE e MEF, del 28 novembre 2017.
La norma stabilisce le disposizioni attuative del regime opzionale, agevolativo, del patent box: relativo ai redditi d’impresa che derivano dall’utilizzo di software protetti da copyright, brevetti industriali, di disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
In base a quanto previsto dall’articolo 4, comma 4 del decreto in questione, la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi intercorsi tra la presentazione dell’istanza di adesione al regime e la sottoscrizione dell’accordo può essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sottoscrizione del ruling.
I chiarimenti prendono le mosse anche dalla relazione illustrativa del provvedimento, che spiega che il contribuente può presentare istanza di rimborso o dichiarazione integrativa a favore, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 8-bis, Dpr n. 322/1998.
A riguardo l’Agenzia delle Entrate conferma la linea dei precedenti documenti di prassi, tra i quali viene citata la circolare numero 11 del 2016: le variazioni in diminuzione riferibili alle quote di reddito agevolabile che spettano a seguito di accordo di ruling da patent box, relative agli anni di imposta 2015 e 2016, possono essere indicate nelle dichiarazioni integrative Irpef, Ires e Irap del 2016
In tali casi si possono scontare le aliquote previste per tale anno, a condizione che non sia stata presentata istanza di rimborso, prevista dall’articolo 38 Dpr n. 602/1973.
Patent box: la quota deve essere determinata con il principio di cassa
Nel documento di prassi in questione l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sugli effetti del patent box sull’ammontare della deduzione.
La quota di tale agevolazione è pari al 10% dell’Irap ai fini Ires, forfettariamente riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati.
A stabilirlo è l’articolo 6, comma 1, Dl n. 185/2008 e il periodo di validità è quello previsto dall’accordo.
Nel caso in cui venga presentata la dichiarazione integrativa Irap a favore, dopo un accordo di ruling da patent box, il contribuente che ne ha usufruito deve ridurre la deduzione forfetaria dell’Irap a fini Ires.
In base al richiamo all’articolo 99 del TUIR, viene previsto il principio di cassa come criterio per determinare la quota di Irap deducibile dalla base imponibile Ires, così come già chiarito da precedenti documenti di prassi.
Nella circolare n. 16/2009, sulla cui linea interpretativa si muove anche la circolare n. 8/2013, si legge quanto segue:
“Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell’IRAP versata nell’anno interessato dalla rideterminazione della base imponibile a fronte di versamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento”
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Il conclusione, il principio di cassa deve essere applicato anche nel caso in cui l’imposta regionale sulle attività produttive dovuta per un determinato anno venga poi rettificata a favore.
Nello specifico, la riduzione della deduzione forfettaria in questione deve essere imputata nel periodo d’imposta in cui il credito Irap, emerso in sede di dichiarazione integrativa a favore, diviene utilizzabile.
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