Nuovo patent box, cos'è e come funziona? Tutte le risposte nella circolare numero 28 del 2020 dell'Agenzia delle Entrate che parte dalle definizione e arriva all'analisi della documentazione da presentare. Chiarimenti e soluzioni interpretative sul regime agevolato modificato dal Decreto Crescita.
Nuovo Patent Box, cos’è e come funziona? Tutte le risposte arrivano direttamente dall’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 28 del 29 ottobre 2020.
Il documento tiene conto dei suggerimenti degli operatori economici, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria che hanno partecipato alla consultazione pubblica e riporta chiarimenti e soluzioni interpretative sul regime di tassazione agevolata dei redditi che derivano dall’utilizzo di alcuni beni immateriali, così come modificato dal Decreto Crescita nel 2019.
Nuovo patent box, cos’è e come funziona? La risposta nella circolare 28 del 2020
Il regime Patent Box prevede una detassazione parziale dei redditi che derivano dall’utilizzo di specifici beni immateriali, espressione delle attività di ricerca e sviluppo.
Riguarda sia l’utilizzo diretto che i benefici indiretti, ovvero la cessione a terzi in cambio di un canone.
Fino all’approvazione del Decreto Crescita erano due le strade per accedere all’agevolazione:
- nei casi di utilizzo diretto del bene, per la fruizione del beneficio era necessaria la sottoscrizione di un accordo con l’Agenzia delle Entrate, ruling obbligatorio;
- in caso di concessione in uso del bene o di plusvalenze realizzate in ambito infragruppo, l’accordo era facoltativo.
L’importante semplificazione introdotta dal Decreto Crescita ha previsto un nuovo regime opzionale di autoliquidazione che non necessita di un accordo preventivo con l’amministrazione finanziaria e permette agli stessi contribuenti di stabilire e indicare gli importi nella dichiarazione dei redditi, fornendo a supporto una precisa documentazione.
La fruizione del beneficio è suddivisa nell’arco di tre anni.
L’opzione di autoliquidazione, Oneri Documentali, può essere esercitata anche tardivamente per i contribuenti in linea con i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento che eseguono l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versano contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.
Tutto ciò a patto che siano rispettate le condizioni previste dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 che non preclude la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.
Come sottolinea la circolare numero 28 del 29 ottobre 2020, non mancano però le differenze tra la formula semplificata e quella già prevista:
“Le due opzioni, entrambe irrevocabili e rinnovabili, hanno una diversa durata: mentre l’opzione PB ha una durata quinquennale, l’opzione OD (oneri documentali) ha una durata annuale. Inoltre, la sussistenza di un’opzione PB è condizione necessaria e sufficiente per l’accesso al regime agevolativo di Patent box; di contro, la sussistenza di entrambe è necessaria per beneficiare del Regime di autoliquidazione OD e godere dei relativi effetti”.
Nuovo Patent box, nella circolare 28 del 2020 nuovi chiarimenti e soluzioni interpretative
Il testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 28 del 29 ottobre 2020 con i chiarimenti sul regime Patent Box è organizzato in 9 capitoli:
- Premessa;
- Definizioni;
- Finalità della norma;
- Caratteristiche del nuovo regime di autoliquidazione;
- Ambito soggettivo e opzioni;
- Ambito oggettivo;
- Documentazione in possesso dell’Ufficio;
- Micro, Piccole e Medie imprese;
- Efficacia della documentazione.
Come si legge nel comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate che ha accompagnato la pubblicazione del documento “vengono fornite soluzioni interpretative sulle condizioni e sugli effetti del regime “fai da te”, anche nelle ipotesi di rinuncia alle procedure di ruling pendenti e per coloro che hanno già autoliquidato negli esercizi pregressi. Spazio, infine, ai chiarimenti relativi alla documentazione che il contribuente deve predisporre per consentire il riscontro, da parte dell’Agenzia, della corretta determinazione della quota di reddito escluso” .
Una parte della circolare, infatti, è dedicata proprio al documento unico informativo su cui si basa il processo di determinazione del reddito agevolabile diviso in due sezioni:
- sezione A, i cui contenuti sono finalizzati a fornire all’Amministrazione finanziaria gli elementi conoscitivi necessari per comprendere il contesto organizzativo, funzionale e di rischio del Contribuente, nel corso delle attività di accesso, ispezione, verifica o di altra attività di controllo.
- sezione B, con le informazioni di tipo contabile e fiscale necessarie per consentire il riscontro della corretta quantificazione del beneficio espresso come variazione in diminuzione nei modelli dichiarativi.
Tutti i dettagli, i chiarimenti e le istruzioni per interpretare correttamente la norma di riferimento del regime Patent Box sono contenute nel testo integrale della circolare numero 28 del 29 ottobre 2020.
- Agenzia delle Entrate - Circolare numero 28 del 29 ottobre 2020
- Chiarimenti sulle modifiche alla disciplina del Patent Box - Articolo 4, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, e Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, protocollo n. 2019/658445.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Nuovo Patent Box, cos’è e come funziona? Le risposte nella circolare 28 del 2020