Non si applica il termine di decadenza se il contribuente ha inserito un credito d'imposta in dichiarazione dei redditi per il rimborso. Non rileva il fatto che nel successivo periodo di imposta tale importo non venga inserito. I chiarimenti dell'Ordinanza numero 25412/2023 della Corte di Cassazione
Qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta, ai fini del rimborso del relativo importo, non trova applicazione il termine di decadenza previsto dall’art. 38 del DPR 29.9.1973, n. 602, non occorrendo la presentazione di un’apposita istanza, in quanto l’Amministrazione, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è già posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria.
A nulla rileva che detto credito non venga riportato nel successivo esercizio per mancata presentazione della dichiarazione, ricorrendo una condizione di esonero.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 25412 del 29 agosto 2023.
Termine decennale per il rimborso del credito d’imposta esposto in dichiarazione
La controversia verteva sul ricorso avverso il diniego di rimborso IRPEF, derivante da eccesso di ritenute subite e riportate negli anni precedenti.
Il credito era stato esposto nella dichiarazione relativa all’anno di competenza mentre per il periodo d’imposta successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presentava la dichiarazione.
Non avendo ottenuto il rimborso del credito, il contribuente presentava apposita istanza, rigettata dall’Agenzia delle entrate in quanto ritenuta tardiva ex art. 38 DPR n. 602/73.
Il ricorso proposto contro il provvedimento di diniego veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale, ritenendo nella specie operante il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso.
La Commissione tributaria regionale, al contrario, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate sul presupposto che nella fattispecie dovesse trovare applicazione il termine di decadenza di quarantotto mesi previsto dall’art. 38 DPR n. 602/73.
Il contribuente ha impugnato la decisione d’appello, ritenendo che l’istanza di rimborso dovesse ritenersi legittima con la presentazione della dichiarazione annuale, considerato che il credito di imposta non riportato nel successivo esercizio in conseguenza della mancata presentazione della dichiarazione non comporta la perdita del credito, il quale può estinguersi solo per intervenuta prescrizione decennale.
La Suprema Corte ha accolto il motivo di impugnazione e ha reiterato un principio oramai consolidato in tema di imposte sui redditi.
A parere della Cassazione, nell’ipotesi in cui il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta, non trova applicazione, ai fini del rimborso del relativo importo, il termine di decadenza previsto dall’art. 38 del DPR 29.9.1973, n. 602, non occorrendo la presentazione di un’apposita istanza, in quanto l’Amministrazione, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria.
La relativa azione è pertanto sottoposta all’ordinario termine di prescrizione decennale, sulla cui decorrenza non incide né il limite temporale stabilito per il controllo c.d. formale o cartolare delle dichiarazioni e la liquidazione delle somme dovute, ai sensi dell’art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973, né il limite alla proponibilità della relativa eccezione, posto dall’art. 2, comma 58, della legge 24.12.2003, n. 350: la prima disposizione è volta infatti ad imporre un obbligo all’Amministrazione finanziaria, senza stabilire un limite all’esercizio dei diritti del contribuente, mentre la seconda contiene un mero “invito” rivolto agli uffici, non suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice.
La sentenza impugnata, affermando che nella fattispecie dovesse trovare applicazione il termine di decadenza di quarantotto mesi previsto dall’art. 38 DPR n. 602/73, non si è uniformata ai principi sopra richiamati ed è stata cassata.
In particolare, il credito d’imposta è stato esposto nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2005 e la domanda di rimborso è stata presentata nel 2013 quando, pertanto, non era ancora decorso il termine decennale di prescrizione previsto dall’art. 2946 c.c.
Il diniego opposto dall’Ufficio al rimborso sul presupposto che la domanda di rimborso fosse tardiva in riferimento al termine di decadenza di quarantotto mesi fissato dall’art. 38 DPR n. 602/73 è stato ritenuto, dunque, illegittimo.
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