I pasti sostitutivi e gli integratori alimentari rientrano tra i prodotti a cui si applica l'aliquota IVA al 10%. Anche se venduti online da un soggetto estero, oltre il limite dei 35.000 euro scontano l'imposta sul valore aggiunto in Italia. A stabilirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 365 del 2019.
Ai pasti sostitutivi e agli integratori alimentari, classificabili dall’Agenzia delle Dogane come “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”, si applica un’aliquota pari al 10%.
Il trattamento IVA è lo stesso anche quando vengono venduti online da soggetti esteri. Oltre il limite dei 35.000 euro di vendite nei confronti di persone fisiche in Italia, infatti, c’è l’obbligo di versare l’imposta sul valore aggiunto nel nostro paese. A stabilire il corretto trattamento fiscale da adottare è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 365 del 3 settembre 2019.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 365 del 3 settembre 2019
- Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 – aliquota IVA applicabile agli integratori alimentari/prodotti sostitutivi dei pasti.
Pasti sostitutivi e integratori alimentari venduti online, aliquota IVA al 10%
Lo spunto per fare luce sulla questione arriva da una società tedesca che vende integratori e pasti sostitutivi tramite i suoi canali di e-commerce. Avendo superato, con le vendite online, il limite previsto si rivolge all’Amministrazione finanziaria italiana per verificare la corretta aliquota IVA da applicare, per calcolare le somme da versare nelle casse italiane.
Dall’azienda con sede in Germania i cittadini italiani hanno acquistato i seguenti prodotti:
- due integratori alimentari composti da ingredienti diversi;
- un preparato in polvere sostitutivo dei pasti.
Come si legge nella risposta all’interpello numero 365 del 3 settembre 2019, sulla base della classificazione dei prodotti a cura dell’Agenzia delle Dogane, si arriva alla seguente conclusione:
- i due integratori alimentari sono riconducibili al numero 64) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972;
- i pasti sostitutivi rientrano nel numero 80) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.
In entrambi i casi, come stabilito dalla legge, l’IVA da versare è pari al 10%.
Pasti sostitutivi e integratori alimentari, come stabilire l’aliquota IVA
Il dubbio sul valore dell’imposta da versare per i pasti sostitutivi e per gli integratori alimentari è ricorrente.
Per determinare il trattamento IVA da applicare, è necessario considerare la composizione dei prodotti in commercio. Sulla base della classificazione dell’Agenzia delle Dogane, che li analizza ed esprime il suo parere tecnico, è possibile stabilire l’aliquota.
L’Agenzia delle Entrate più volte si è espressa sul tema, come sottolinea anche nel chiarimento fornito alla società tedesca.
L’argomento è stato affrontato in passato con tre risoluzioni:
- numero 153/E del 31 ottobre 2005;
- numero 290/E del 10 luglio 2008;
- numero 383/E del 14 ottobre 2008.
Dal 2008 ad oggi hanno guadagnato sempre più terreno le vendite online anche da parte di soggetti esteri, che si rivolgono all’Amministrazione finanziaria italiana con i loro interrogativi sul coretto comportamento fiscale da adottare.
Anche a gennaio 2019, con la risposta all’interpello numero 8, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato un caso simile a quello tedesco e si è espressa sul punto.
Il trattamento fiscale per le vendite online non cambia, e le aziende estere sono tenute a versare l’imposta sul valore aggiunto in Italia oltre il limite dei 35.000 euro, stabilendo l’aliquota sulla base della classificazione del prodotto.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Pasti sostitutivi e integratori alimentari venduti online, aliquota IVA al 10%