Partita IVA stabile organizzazione, anche con il trasferimento della sede legale in Italia non cambia. Deve essere effettuata una comunicazione preventiva delle eventuali modifiche e si deve rispettare il principio di reciprocità
Partita IVA stabile organizzazione, nel caso di spostamento della sede legale in Italia non cambia.
A livello normativo non esiste una disciplina specifica per il trasferimento della sede legale di una società all’estero e viceversa.
Il trasferimento può avvenire in continuità giuridica, senza l’estinzione o liquidazione della società, a patto che la continuità sia riconosciuta anche nello Stato estero di provenienza.
Partita IVA stabile organizzazione, non cambia con il trasferimento della sede legale in Italia
L’Agenzia delle Entrate in passato è intervenuta più volte sul tema della partita IVA in merito a operazioni di riorganizzazione aziendale transfrontaliera.
Per esempio, con la risposta all’interpello numero 800/2021,, l’amministrazione finanziaria ha spiegato che la partita IVA attribuita a una stabile organizzazione può essere conservata anche dopo il trasferimento della sede legale in Italia.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 800/2021
- Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - utilizzo partita IVA attribuita alla stabile organizzazione a seguito di nazionalizzazione della società estera.
Come di consueto, Lo spunto nasce dal quesito posto dall’istante, una società di somministrazione del personale con sede legale in un Paese estero.
Il soggetto ha chiesto, ed ottenuto nel 2018, il riconoscimento a somministrare il personale anche sul territorio italiano.
Per adempiere agli obblighi fiscali e contributivi ha costituito una stabile organizzazione in Italia.
Lo stesso intende trasferire la sede legale in Italia e chiede se può continuare a utilizzare la stessa partita IVA.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che non ci siano specifici impedimenti nel continuare a utilizzare la stessa partita IVA già attribuita alla stabile organizzazione.
Dovrà essere effettuata una preventiva comunicazione delle eventuali modifiche, in linea con quanto previsto dall’articolo 35 del Dpr n.633/1972, ovvero il decreto IVA.
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Partita IVA stabile organizzazione 2024: vale il principio di reciprocità
Prima di motivare il chiarimento l’Agenzia delle Entrate ricorda che, nell’ordinamento giuridico italiano, non esiste una norma che disciplini espressamente il trasferimento della sede legale di una società all’estero e viceversa.
Tuttavia, occorre fare riferimento alla risoluzione numero 9/2006.
Il precedente documento dell’Agenzia delle Entrate spiega che si deve rispettare il principio di reciprocità: alle società straniere sono riconosciuti gli stessi diritti previsti per le società italiane se il loro paese estero riconosce gli stessi diritti anche in favore delle società italiane.
Viene inoltre richiamato, come riferimento normativo, l’articolo 25, comma 3 della legge numero 218 del 1995.
Tale legge prevede che:
“I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati”.
Il trasferimento della sede legale in Italia di un soggetto estero può quindi avvenire in continuità giuridica, senza cioè alcuna estinzione o liquidazione della società.
Tale continuità deve però essere riconosciuta anche nello Stato estero di provenienza. In altre parole è necessario che il trasferimento della sede legale all’estero non costituisca in tale paese un evento estintivo.
L’Amministrazione finanziaria ritiene quindi che non ci siano specifici impedimenti nel continuare a utilizzare la stessa partita IVA, attribuita alla stabile organizzazione.
Sulla stessa linea si erano già espressi due precedenti documenti di prassi:
In tali documenti chiarificatori veniva prevista la possibilità per una stabile organizzazione di una società italiana, che si era trasferita all’estero, di continuare la propria attività in continuità in Italia con il codice fiscale e la partita IVA già attribuiti alla società.
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