TARI, le imprese commerciali ed industriali sono obbligate al pagamento anche se non utilizzano l'immobile. Lo ha stabilito la Cassazione con l'ordinanza n. 11130 del 28 aprile 2021 non ritenendo il mancato uso dei locali, dovuto ad una scelta soggettiva del contribuente, sufficiente ad accordare l'esonero.
Nessuna deroga sul pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per le imprese commerciali e industriali che non utilizzano gli immobili detenuti a qualsiasi titolo.
Il versamento, il cui presupposto è il mero possesso o la detenzione di locali o di aree scoperte, è sempre dovuto quando il loro mancato uso è frutto di scelte soggettive, che non hanno nulla a che fare con l’obbligo previsto.
Lo ha messo nero su bianco la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 11130 del 28 aprile accogliendo il ricorso del comune ricorrente e riformando la sentenza di secondo grado.
Il provvedimento impugnato aveva infatti esonerato un’impresa commerciale dal pagamento della TARI perché aveva provato che non aveva prodotto rifiuti di sorta.
Una decisione che la Corte di Cassazione ha totalmente ribaltato.
Pagamento TARI, obbligate anche le imprese commerciali che non utilizzano l’immobile
Secondo l’art. 1 comma 641 della Legge di Bilancio 2014, fondamento dell’obbligo di versamento della TARI è la disponibilità per il contribuente di immobili o aree, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie non operative e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile, ad esempio scale ed androni, che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Vi sono poi delle eccezioni eventuali, come quelle disciplinate nei commi 659 e 660 dell’art. 1 della citata manovra e subordinate da un’esplicita disposizione dei regolamenti comunali, come quello da cui prende le mosse il caso di specie e la cui portata, secondo l’ordinanza del 28 aprile, è stata mal interpretata dalla Corte d’Appello.
- Cassazione- ordinanza numero 11130 del 28 aprile 2021
- Scarica l’ordinanza su obbligo pagamento TARI anche se locali non sono utilizzati
Il regolamento oggetto della pronuncia, infatti, prevede il non assoggettamento del tributo per le aree e locali intrinsecamente inidonei a produrre rifiuti. Si badi bene l’uso dell’attributo “inidonei” che, secondo l’interpretazione della Suprema Corte, ha tutt’altro significato rispetto alla scelta, soggettiva ed arbitraria, di non fare uso dei locali.
“(...) il mancato utilizzo dei locali da parte della contribuente, come accertato dai consulenti, è legato ad un dato soggettivo che, come si è detto, non solo è irrilevante ai fini dell’applicazione del tributo ma, per di più, è circostanza che non è stata neppure comunicata all’Amministrazione comunale per il tramite di una preventiva domanda corredata dalla documentazione necessaria, come normativamente previsto”.
Si legge nel testo dell’ordinanza.
TARI, il presupposto del tributo sta nell’interesse della collettività
Nel delineare le motivazioni alla base della sua decisione, la Suprema Corte ripercorre le ragioni alla base dell’obbligo di versamento della tassa sui rifiuti che prescinde dallo sfruttamento o meno, da parte del singolo contribuente, dei servizi di raccolta e smaltimento.
La ragione del prelievo tributario, infatti, sta nel mettere le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare gli interessi generali della collettività, e non nel fornire prestazioni riferibili a singoli utenti le cui scelte arbitrarie sono del tutto irrilevanti.
La Cassazione, pertanto, richiamando e confermando i precedenti orientamenti sul tema, ribadisce che sarebbe ingiusto pretendere di condizionare il pagamento della TARI alle diverse condizioni soggettive dei cittadini le quali, oltre ad essere di quasi impossibile individuazione, anche se venissero identificate determinerebbero un’altrettanto difficile quantificazione economica dei costi di gestione da attribuire a ciascuno.
In altri termini, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è destinato a tutta la collettività e quindi, ad eccezione delle esenzioni, delle riduzioni e degli esoneri esplicitamente previsti, tutta la collettività è tenuta a contribuire economicamente in base alle proprie disponibilità.
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