Pace fiscale aperta anche agli errori formali relativi alla certificazione unica. La sanatoria in scadenza il 31 maggio 2019 non sarà applicabile tuttavia ai casi di omessa trasmissione, esclusione che apre a dubbi anche sulla regolarizzazione di dati incompleti o inesatti.
Pace fiscale anche per la certificazione unica, ad esclusione dell’omesso invio. Nel caso di errori e secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, non dovrebbe essere preclusa la possibilità di beneficiare della sanatoria delle irregolarità formali.
Mancano ormai pochi giorni alla scadenza del 31 maggio 2019, termine entro il quale bisognerà far partire l’iter di adesione alla regolarizzazione delle violazioni formali versando la prima o unica rata dei 200 euro dovuti.
La misura è parte del progetto della pace fiscale ed è forse il punto sul quale sono stati sollevati i dubbi maggiori.
Per cercare di fare chiarezza, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 15 maggio 2019 una circolare esplicativa (la numero 11/E) che, tra i punti affrontati, si sofferma anche sulla possibilità di adesione per gli errori relativi alla certificazione unica.
Le sanzioni previste nel caso di omesso, incompleto o errato invio della certificazione unica da parte dei sostituti d’imposta sono particolarmente punitive ed ammontano a 100 euro per singola certificazione, fino ad un massimo di 50.000 euro.
La sanatoria delle irregolarità formali, che prevede il pagamento di una sanzione forfettaria di 200 euro, si presenta particolarmente vantaggiosa per i sostituti d’imposta.
Tuttavia, a pochi giorni dalla scadenza per il versamento della prima o unica rata, restano ancora molti i dubbi e le perplessità da sciogliere.
Pace fiscale, quando la certificazione unica rientra nella sanatoria delle irregolarità formali
La sanatoria delle irregolarità formali consente a tutti i contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime adottato e dalla forma giuridica, di regolarizzare errori, inosservanze ed omissioni formali commesse in materia di IVA, IRAP, imposte dirette e addizionali, nonché imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta.
La pace fiscale di cui all’articolo 9 del DL n. 119/2018, si rivolge tuttavia esclusivamente ad irregolarità, infrazioni ed inosservanze che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e sul versamento delle imposte, qualora commesse entro il 24 ottobre 2018.
I dubbi sulla possibilità o meno che anche gli errori relativi alla certificazione unica siano regolarizzabili sono diretta conseguenza di alcune precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.
Nella circolare n. 11/E del 15 maggio 2019 si legge che è esclusa dalla regolarizzazione, per via delle ricadute sostanziali in capo al contribuente, l’omessa trasmissione delle certificazioni uniche da parte dei sostituti d’imposta.
Quello che si evince è che invece, non essendo stata prevista una specifica esclusione, si potrà beneficiare della regolarizzazione agevolata in tutti gli altri casi di errori o di invio di certificazioni uniche contenenti dati incompleti o inesatti.
Eppure anche in questo caso sono ancora molti i nodi da sciogliere.
Pace fiscale per la certificazione unica errata o incompleta, sanatoria dai confini labili
Sulla base di quanto chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate, la sanatoria delle irregolarità formali riguarderebbe anche l’errata o incompleta trasmissione della certificazione unica da parte dei sostituti d’imposta.
Per tali violazioni la sanzione ordinaria prevista è pari a 100 euro per ciascun modello CU incompleto o inesatto, fino ad un massimo di 50.000 euro. Correggere eventuali irregolarità versando l’importo forfettario di 200 euro per l’intero periodo d’imposta è quindi particolarmente conveniente.
Tuttavia, non mancano i dubbi sulla possibilità che anche per tali violazioni si possa accedere alla pace fiscale.
La norma prevede infatti che la regolarizzazione delle violazioni formali si applichi esclusivamente ai casi in cui “l’errore o l’omissione non rilevi sulla determinazione della base imponibile e sul versamento delle imposte”. Un’interpretazione restrittiva escluderebbe automaticamente la certificazione unica dalla pace fiscale.
Prendiamo ad esempio il caso di una certificazione unica di un dipendente trasmessa dal sostituto d’imposta entro la scadenza ordinaria, ma con l’indicazione di dati errati, come un minor reddito attribuito al lavoratore.
In tal caso l’errore, pur essendo una violazione formale (sanzionata in misura fissa e non in percentuale sulla base dell’imposta dovuta), determinerebbe un potenziale danno economico per l’Erario - e rileverebbe sulla determinazione di base imponibile ed imposta - qualora il lavoratore non si accorgesse dell’errore e non compiesse il doppio step della richiesta di modifica della CU al datore di lavoro e di rettifica dei dati indicati nella precompilata.
Errori nella CU, i dubbi sulla pace fiscale e sulle motivazioni dell’Agenzia delle Entrate
Le criticità relative alla possibilità di accedere alla sanatoria delle irregolarità formali anche per l’errato o incompleto invio della certificazione unica si legano anche alle motivazioni con le quali l’Agenzia delle Entrate ha escluso esplicitamente l’omesso invio.
Se l’omesso invio comporta “ricadute sostanziali in capo ai contribuenti cui si riferisce la dichiarazione”, è ugualmente grave per il contribuente l’invio di dati errati.
Lo è anche e soprattutto considerando che i dati della certificazione unica sono automaticamente inseriti all’interno del modello 730 precompilato e che, nel caso di modifiche effettuate dal lavoratore, scattano in automatico i controlli automatizzati del Fisco.
Ed è forse qui che si scioglie la “matassa” di dubbi legati alla misura, ormai arrivata quasi al capolinea. Ad essere labili sono probabilmente le esclusioni arbitrarie, le interpretazioni ed i “chiarimenti” sommari forniti in extremis dall’Agenzia delle Entrate.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Pace fiscale, certificazione unica solo in parte nella sanatoria irregolarità formali