L’estensione del perimetro della dichiarazione dei redditi precompilata a qualsiasi reddito imponibile percepito da persone fisiche “anticipa” il termine dell’invio telematico della CU per tali soggetti, fino allo scorso anno coincidente con quello di invio del modello 770.
L’estensione alla qualsiasi fonte di reddito imponibile della dichiarazione precompilata prevista dal comma 1 bis del Decreto legislativo del 21/11/2014 n. 175 è stata disposta dal Dlgs 1/2024 con effetto dal 13 gennaio 2024.
Qui di seguito si riporta il testo del comma 1 bis aggiunto:
“1-bis. A decorrere dal 2024, in via sperimentale, utilizzando le informazioni e i dati indicati al comma 1, l’Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli indicati al medesimo comma 1. Con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 del presente decreto.”
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 8253 del 15 gennaio 2024, immediatamente successivo alla introduzione del predetto comma, nel disporre riguardo ai termini di invio telematico delle CU al punto 5.4 dispone:
“5.4 La trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui all’art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui al comma 1 del richiamato art. 4, come previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.”
Il richiamo all’articolo 1 così modificato determina automaticamente l’obbligo della presentazione delle Certificazioni Uniche afferenti il qualsiasi reddito dichiarabile mediane modello precompilato entro il termine ordinario del 16 marzo, quest’anno ricadente in giorno festivo e pertanto slittato a lunedì 18, primo giorno feriale successivo.
Questo provvedimento supera, per le persone fisiche, il comportamento di prassi dettato dalla Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa del 2017 qui di seguito riportato:
- Trasmissione della CU: sì all’invio anche oltre marzo per le CU di alcuni redditi
- Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2017
CU 2024 e precompilata partite IVA: anno di imposta o di dichiarazione?
Fino ad oggi è rimasto in molti il dubbio relativo all’effettivo debutto dell’estensione della precompilata e nelle discussioni apertesi tra i colleghi fin da inizio febbraio si discuteva appunto sui dubbi derivanti dalla interpretazione dei provvedimenti e della norma, riassumibili sinteticamente nel seguente quesito:
“A decorrere dal 2024” è da riferirsi all’anno “di imposta” o all’anno “di dichiarazione”?
La soluzione al “dilemma” è stata acquisita con lettura delle istruzioni al modello Redditi definitivamente approvate il 28 febbraio 2024 con il provvedimento n. 68687/2024.
Al fascicolo 1 delle istruzioni si potrà leggere il paragrafo 5 ad essa dedicato:
5. Modello Redditi Persone Fisiche precompilato - Per chi viene predisposto
“Da quest’anno, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati delle Certificazioni Uniche di lavoro autonomo e i dati trasmessi da parte di soggetti terzi, rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati.”
Ed ancora, circa le fonti di acquisizione delle informazioni utilizzate, le istruzioni allo stesso paragrafo riportano:
“Per la predisposizione del modello precompilato, l’Agenzia delle entrate utilizza le seguenti informazioni: i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all’Agenzia delle entrate dai sostituti d’imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico, i redditi di lavoro dipendente, di pensione, i dati relativi ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo, nonché le indennità e le provvigioni, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, il credito d’imposta APE;”
Ecco quindi svanire ogni dubbio al riguardo, con buona pace degli addetti ai lavori che dovranno adempiere entro il 18 marzo prossimo all’invio telematico delle Certificazioni Uniche e questo salvo un auspicabile anche breve periodo di tolleranza per gli eventuali ritardi degli invii.
CU 2024, le sanzioni
Riassumo brevemente, per utilità del lettore, l’attuale regime sanzionatorio in vigore riguardante le Certificazioni Uniche.
Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata è prevista l’applicazione di una sanzione pari a 100 euro per singolo adempimento con il limite massimo di 50.000 euro e sostituto d’imposta per il periodo d’imposta 2020.
Nel caso invece si trasmetta una certificazione unica errata, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 60 giorni la sanzione è ridotta ad 1/3 pari a 33,33 euro, con un limite massimo ridotto a 20.000.
Non è applicabile l’istituto del cumulo giuridico, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 12 del Dlgs n. 472/1997.
Non è applicabile, a parere dell’agenzia delle Entrate, l’istituto del ravvedimento operoso (Circolare 6/e 2015, risposta 2.6).
A questo punto non c’è altro da aggiungere se non buon lavoro.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Le CU persone fisiche tutte al 18 marzo 2024