Le imprese assicurative estere, della comunità europea, che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi devono rispettare gli obblighi di monitoraggio fiscale sin dal 2017. Lo spiega l'Agenzia delle entrate nella risposta all'interpello numero 463 del 21 settembre 2022. Finché non interviene un intermediario finanziario residente, le comunicazioni all’Amministrazione finanziaria sulle operazioni transfrontaliere sono sempre dovute.
Con la Risposta a Interpello n. 463 del 21 settembre 2022 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, in relazione ai trasferimenti da e verso l’estero di mezzi di pagamento, le imprese assicurative comunitarie che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi sono soggette agli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’art. 1 del D.L. 167/1990 sin dal 2017.
Non costituisce causa di esonero l’assoggettamento ad imposta sostitutiva dei redditi di capitale da parte dell’intermediario finanziario estero perché, fino a quando nelle operazioni transfrontaliere non intervenga un intermediario finanziario residente, le comunicazioni all’Agenzia delle entrate sono sempre dovute.
L’intervento di prassi ha importanti ricadute pratiche considerato che la violazione degli obblighi di monitoraggio sono sanzionate nella misura tra il 10 e il 25 per cento dell’importo dell’operazione non segnalata.
Il quesito proposto dall’istante
L’istanza è stata prodotta da una compagnia di assicurazioni sulla vita di diritto lussemburghese con sede in Lussemburgo autorizzata, tra l’altro, all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di “libera prestazione di servizi”.
L’oggetto della richiesta di chiarimenti verte principalmente sugli obblighi di monitoraggio fiscale a cui sono tenuti gli intermediari sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, nel caso di operazioni transfrontaliere eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate.
A riguardo la società estera ha ammesso di non aver mai effettuato alcuna comunicazione, ritenendo che tale obbligo non fosse applicabile fino all’entrata in vigore del Regolamento IVASS n. 111 emanato in data 13 luglio 2021, disciplinante gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.
Secondo la società, infatti, considerato che le imprese stabilite “senza succursale” in Italia devono adeguarsi alle nuove disposizioni in materia antiriciclaggio a decorrere dal 1° gennaio 2022 ed essendo la normativa antiriciclaggio e quella in materia di monitoraggio fiscale strettamente connesse, l’applicazione degli obblighi sul monitoraggio fiscale in capo alle imprese aventi sede legale all’estero stabilite “senza succursale”, decorrerebbero solo dal 1° gennaio 2022.
L’istanza è stata prodotta da una compagnia di assicurazioni sulla vita di diritto lussemburghese con sede in Lussemburgo autorizzata, tra l’altro, all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di “libera prestazione di servizi”.
L’oggetto della richiesta di chiarimenti verte principalmente sugli obblighi di monitoraggio fiscale a cui sono tenuti gli intermediari sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, nel caso di operazioni transfrontaliere eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate.
A riguardo la società estera ha ammesso di non aver mai effettuato alcuna comunicazione, ritenendo che tale obbligo non fosse applicabile fino all’entrata in vigore del Regolamento IVASS n. 111 emanato in data 13 luglio 2021, disciplinante gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.
Secondo la società, infatti, considerato che le imprese stabilite “senza succursale” in Italia devono adeguarsi alle nuove disposizioni in materia antiriciclaggio a decorrere dal 1° gennaio 2022 ed essendo la normativa antiriciclaggio e quella in materia di monitoraggio fiscale strettamente connesse, l’applicazione degli obblighi sul monitoraggio fiscale in capo alle imprese aventi sede legale all’estero stabilite “senza succursale”, decorrerebbero solo dal 1° gennaio 2022.
L’attività assicurativa in regime di “libera prestazione di servizi”
La legislazione comunitaria consente a qualsiasi compagnia di assicurazioni, autorizzata e stabilita in un paese membro dell’Unione Europea, di esercitare la propria attività in tutti gli altri paesi dell’UE senza dovervisi stabilire fisicamente.
In tal modo, ad esempio, un cliente italiano può sottoscrivere un contratto di assicurazione vita con un assicuratore avente sede in un altro paese dell’UE.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 463 del 21 settembre 2022
- Compagnia di assicurazioni estera che svolge attività in Italia in regime di stabilimento ed in libera prestazione di servizi - obblighi di monitoraggio fiscale.
La possibilità di operare in Italia in libera prestazione di servizi è condizionato al rispetto di precisi requisiti.
In primo luogo l’impresa con sede legale in un Paese dello Spazio Economico Europeo (SEE) che intende operare in Italia di libertà di prestazione di servizi (o in regime di stabilimento) deve rivolgersi all’Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine (cd. Autorità home).
L’accesso in Italia all’attività nei rami vita e danni nei suddetti regimi è quindi subordinato alla comunicazione all’IVASS, da parte dell’Autorità home, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell’ordinamento europeo.
Nel caso di regime di libertà di prestazione di servizi la comunicazione deve includere il nominativo e l’indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti, che deve risiedere obbligatoriamente in Italia.
La compagnia estera viene quindi iscritta nell’Elenco II dell’Albo imprese tenuto dall’IVASS, relativo alle imprese di assicurazione ammesse ad operare in Italia in libera prestazione di servizi (LPS).
Il parere dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate non ha ritenuto condivisibile la soluzione proposta dalla società istante e ha motivato la propria posizione riproponendo l’excursus normativo della disciplina del monitoraggio fiscale degli intermediari.
Dal lato soggettivo, l’art. 1 del D.L. 167/1990 prevede che gli specifici obblighi di comunicazione riguardino solo alcuni degli intermediari finanziari e non finanziari elencati nell’art. 3 del D.Lgs. 231/2007.
Tale ultima disposizione è stata modifica dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, che ha aggiunto nella categoria degli intermediari bancari e finanziari “gli intermediari bancari e finanziari di cui al presente comma aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana”.
L’articolo 8, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 90 del 2017, entrato in vigore a decorrere dal 4 luglio 2017, ha modificato la disciplina del monitoraggio fiscale di cui al decreto legge n. 167 del 1990. Per effetto di tali modifiche, gli “intermediari bancari e finanziari”, tra cui rientrano anche le imprese assicurative, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, “stabiliti senza succursale” sul territorio della Repubblica italiana sono inclusi tra i soggetti obbligati alla disciplina dell’antiriciclaggio nonché agli obblighi di monitoraggio fiscale.
Questo significa che, in relazione ai trasferimenti da e verso l’estero di mezzi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera s) del decreto legislativo n. 231 del 2007, sono tenute agli obblighi di monitoraggio di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990, tutte le imprese di assicurazione che operano in regime di libera prestazione di servizi in Italia per le operazioni da e verso l’estero successive al 4 luglio 2017, indipendentemente da eventuali limiti e condizioni poste dall’IVASS ai fini dell’antiriciclaggio, che ha finalità diverse dal monitoraggio fiscale.
Ai fini dell’obbligo fiscale è peraltro ininfluente che l’intermediario assicurativo estero assoggetti ad imposta sostitutiva i redditi di capitale perché, fino a quando nelle operazioni transfrontaliere non intervenga un intermediario finanziario residente in grado di monitorare i flussi in entrata/in uscita al/dal circuito bancario e finanziario italiano, tali segnalazioni sono sempre dovute.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Imprese assicurative estere in LPS: d’obbligo il monitoraggio delle operazioni transfrontaliere sin dal 2017