L'Ispettorato nazionale del lavoro supera quanto previsto dal Ministero del Lavoro in contrasto con la Cassazione e chiarisce che l'omissione del versamento delle ritenute INPS sarà calcolato secondo il criterio della competenza contributiva.
Omesso versamento delle ritenute INPS: la sanzione applicabile può essere amministrativa o penale in base all’ammontare stesso dell’illecito.
Secondo l’art. 3 comma 6 del Dlgs 8/2016 l’omesso versamento delle ritenute INPS e’ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 quando l’ importo è superiore a euro 10.000 annui.
Quando invece l’omissione non e’ superiore a euro 10.000 annui si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
In entrambi i casi il datore di lavoro non è punibile quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
L’omesso versamento delle ritenute Inps: competenza contributiva
Su quale dovesse essere il parametro annuo per il calcolo dell’esatto importo dell’omesso versamento delle ritenute Inps, al fine di applicare la sanzione penale o amministrativa, il Ministero del Lavoro e la Cassazione hanno avuto diverse interpretazioni.
Ma l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) il 25 settembre è intervenuto a dirimere il contrasto mettendo fine ai dubbi applicativi.
Con lettera circolare n. 8376 ha chiarito che il personale ispettivo dovrà verificare l’eventuale omissione del versamento delle ritenute secondo il criterio della competenza contributiva.
Questo vuol dire che l’omesso versamento deve essere calcolato facendo riferimento al periodo intercorrente dalla scadenza del primo versamento dell’anno contributivo dovuto relativo al mese di gennaio, ossia il 16 febbraio, sino alla scadenza dell’ultimo relativo al mese di dicembre, cioè il 16 gennaio dell’anno successivo.
- Circolare 8376 del 25 settembre dell’Ispettorato nazionale del lavoro
- Con questa circolare l’Ispettorato Nazionale del Lavoro aderisce all’orientamento della Cassazione e chiarisce che occorre far riferimento al criterio contributivo per determinare l’importo dell’omesso versamento delle ritenute Inps.
Calcolo dell’omissione su base annua: il Ministero del lavoro
Con questa precisazione l’ispettorato nazionale del lavoro supera le indicazioni fornite con la nota del 03.05.2016 n. 9099.
In un primo momento, infatti, il Ministero del Lavoro, d’intesa con l’Inps, aveva precisato che il periodo da prendere in considerazione ai fini del calcolo delle omesse ritenute dovesse essere quello che va dal 16 gennaio al 16 dicembre, facendo riferimento cioè alle date del versamento.
Tale parametro annuo veniva preferito poiché permetteva di individuare con esattezza gli importi omessi, e quindi la rilevanza penale o amministrativa della fattispecie.
La Cassazione e il criterio della competenza contributiva
Di diverso avviso è stata invece la Corte di Cassazione che con l’ordinanza n. 39882/2017 ha ribaltato l’indicazione ministeriale.
Si legge nella sentenza che la consumazione del reato, e dunque il superamento del limite dei 10.000€ annui, può avvenire in tre modalità diverse:
- con un’unica omissione a partire dal mese di gennaio;
- con più omissioni riferite al medesimo anno;
- con la sola omissione del versamento di dicembre, alla data del 16 gennaio successivo.
Questo vuol dire che il reato si perfeziona nel momento e nel mese in cui l’importo non versato, calcolato dalla mensilità di gennaio dell’anno di riferimento, supera la soglia dei 10.000 euro e che la cessazione coincide con la scadenza prevista dalla legge per il versamento dell’ultima mensilità ossia il 16 gennaio dell’anno successivo.
Questa interpretazione è stata condivisa dall’Ispettorato del Lavoro ed è dunque chiarito che il parametro temporale da prendere come riferimento per il calcolo dell’importo non versato, al fine della scelta della sanzione applicabile, sarà quello che va dal 16 febbraio al 16 gennaio.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Omesso versamento ritenute Inps: vale il criterio della competenza contributiva