Per il reato di omesso versamento dell'IVA è sufficiente l'acquisizione della comunicazione di irregolarità emessa a seguito del controllo automatico della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. A stabilirlo è la Corte di Cassaizone con la sentenza numero 38475 del 17 settembre 2019.
Il reato di omesso versamento dell’IVA sussiste anche se il giudice penale non acquisisce copia della relativa dichiarazione, essendo sufficiente a tal fine l’acquisizione della comunicazione di irregolarità emessa a seguito del controllo automatico della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle entrate. Tale controllo, infatti, presuppone senza alcun dubbio l’avvenuta presentazione della dichiarazione dell’evasore. Sono queste le conclusione della sentenza della sezione penale della Corte di Cassazione numero 38475/2019.
- Corte di Cassazione - Sentenza numero 38475 del 17 settembre 2019
- Il controllo automatizzato integra il reato di omesso versamento dell’IVA. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza numero 38475 del 2019.
La sentenza – La vicenda attiene il ricorso in cassazione presentato dall’imprenditore avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il reato di omesso versamento dell’IVA. A parere del ricorrente la sentenza indicata era viziata per violazione dell’art. 10-ter del d.lgs n. 74 del 2000 in merito alla sussistenza del reato. Il giudice d’appello, infatti, aveva ritenuto provata l’avvenuta presentazione della dichiarazione IVA da parte del reo, sebbene tale documento fosse assente dagli atti del fascicolo processuale ma fosse presente, quale surrogato, la comunicazione di irregolarità ex art. 54 bis del Dpr n. 633/1972, emessa a seguito del controllo automatico della dichiarazione.
I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto infondato il motivo di ricorso, che contesta l’affermazione di responsabilità per il reato di omesso versamento dell’IVA per la mancata acquisizione agli atti del fascicolo della relativa dichiarazione e per l’impossibilità di ritenere come documento equivalente la comunicazione di irregolarità di cui al richiamato art. 54-bis.
Gli ermellini hanno infatti precisato che, ai fini dell’accertamento del reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, la legge non richiede necessariamente l’acquisizione della dichiarazione fiscale o di alcuna prova legale, essendo “sufficiente che il giudice raggiunga la certezza al di là del ragionevole dubbio, in ordine alla sussistenza degli elementi necessari per l’integrazione della fattispecie, e ne dia conto con motivazione immune da vizi logici o giuridici”.
In particolare, gli esiti del controllo automatizzato da parte dell’Agenzia delle entrate, effettuati a norma dell’art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, fanno piena prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e dell’omesso versamento dell’imposta oltre il limiti previsti dalla legge penale. In altri termini, il controllo automatizzato disposto dall’Agenzia delle Entrate in ordine al mancato pagamento dell’IVA presuppone certamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Di tale principio fanno uso corretto i giudici d’appello, i quali hanno ritenuto provata la sussistenza degli elementi oggettivi del reato di omesso versamento di IVA a carico del ricorrente, desumendo la stessa dagli esiti del controllo automatizzato effettuato dall’Ufficio finanziario e dall’assenza di elementi idonei a far dubitare dell’esame della dichiarazione del contribuente da parte dell’Agenzia stessa. Di qui il rigetto del ricorso e la condanna alle spese a carico del ricorrente.
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