In caso di omessa presentazione della dichiarazione, i termini per l'accertamento dei redditi si applicano indistintamente a tutti i soggetti. Lo chiarisce l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 33834 del 16 novembre 2022. Per i lavoratori dipendenti tali termini si applicano a prescindere dal fatto che, il datore di lavoro abbia presentato il CUD
Il termine lungo per l’accertamento dei redditi, previsto in caso di omessa presentazione della dichiarazione, deve ritenersi si applichi indistintamente a tutti coloro che, pur avendone l’obbligo, omettano di presentare la dichiarazione dei redditi, così rientrando nell’ipotesi di cui all’art. 43, secondo comma, a prescindere dal fatto, che, in quanto lavoratori dipendenti, il datore di lavoro abbia presentato il CUD in qualità di sostituto d’imposta.
Sono queste le precisazioni contenute nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 33834 del 16 novembre 2022.
La sentenza
Il ricorso in cassazione è stato proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTR che, confermando la sentenza di prime cure, aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2006, l’Ufficio aveva determinato in via sintetica il reddito complessivo netto in mancanza di dichiarazione dei redditi.
Nel ricorso in cassazione l’Agenzia delle entrante ha denunciato violazione dell’art. 43 del D.P.R. 600/1973 nella parte in cui il giudice di merito ha ritenuto che non ricorresse la fattispecie di cui alla norma citata, sebbene la contribuente non potesse ritenersi esonerata dalla dichiarazione dei redditi atteso che l’Ufficio aveva accertato un reddito maggiore di quello percepito dal sostituto d’imposta e comunicato tramite Certificazione Unica, cd. CUD.
Per dirimere la questione i giudici di legittimità hanno ricostruito il quadro normativo di interesse.
In particolare l’art. 43, comma 2, DPR. 29 n. 600 del 1973 prevede, nei casi di omessa dichiarazione dei redditi (o di dichiarazione nulla), che il termine, a pena di decadenza, per la notifica degli avvisi di accertamento sia quello del 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi.
Dall’altra parte l’art. 1, comma 4, lett. b), DPR. n. 600 del 1973 esonera dall’obbligo di presentare la dichiarazione le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
Il discrimine tra le due norme è rappresentato, pertanto, dalla sussistenza o meno dell’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.
Nel caso de qua l’Ufficio aveva determinato, seppur in via sintetica, un maggior reddito rispetto a quello di lavoro dipendente: la percezione di questi redditi, pertanto, escludeva la contribuente dal novero dei soggetti esonerati dall’obbligo della dichiarazione.
A parere della CTR, invece, il contribuente era noto all’Amministrazione finanziaria in ragione dell’invio della CUD da parte del sostituto d’imposta e, quindi, non potrebbe parlarsi in questo caso di omessa dichiarazione, con conseguente inapplicabilità del termine lungo di sette anni previsto oggi dal cit. art. 43.
La sentenza tuttavia non è conforme ai principi affermati dalla Corte di cassazione che, invece, ha ritenuto (in linea con la circolare dell’Agenzia delle entrate, n. 10/E/2014), che qualora il contribuente, titolare di un CUD, abbia omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, pur essendo obbligato a tale adempimento per aver prodotto oltre che un reddito di lavoro dipendente anche altri redditi, la decadenza dal potere di accertamento, ai sensi dell’art. 43 del DPR. n. 600 del 1973, non potrà che aversi, essendo stata omessa la dichiarazione dovuta, il termine lungo previsto dalla norma ratione temporis.
In buona sostanza, quindi, il maggior termine per l’accertamento deve ritenersi si applichi indistintamente a tutti coloro che, pur avendone l’obbligo, omettano di presentare la dichiarazione dei redditi, così rientrando nell’ipotesi di cui all’art. 43, secondo comma, a prescindere dal fatto, che, in quanto lavoratori dipendenti, il datore di lavoro abbia presentato il CUD in qualità di sostituto d’imposta.
- Corte di Cassazione - Ordinanza numero 33834 del 16 novembre 2022
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione, i termini per l’accertamento dei redditi si applicano indistintamente a tutti i soggetti. Tali termini si applicano anche per i lavoratori dipendenti, a prescinde il fatto che il datore di lavoro abbia presentato il CUD
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Omessa dichiarazione: la presentazione del CUD non salva dal termine lungo per l’accertamento dei redditi