Il principio contabile nazionale numero 19 relativo a debiti, in base alle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, ha attuato la direttiva europea n. 2013/34/UE
Il decreto di riforma dei bilanci D.Lgs. n. 139/2015 ha recepito la direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio e ai bilanci consolidati e introdotto una serie di novità che riguardano i principi contabili.
Al pari dei crediti, anche per i debiti la Fondazione OIC è dovuta intervenire per adeguare i principi contabili alle novità in tema di costo ammortizzato introdotte con la riforma dei bilanci.
Il nuovo OIC 19 si ispira di fatto i principi dello IAS 39 il quale ricomprende i debiti tra le passività finanziarie e indica quale metodo di valutazione il metodo del costo ammortizzato.
Con tale metodo si tiene conto del fattore temporale nella valutazione del debito: non è previsto per i bilanci redatti in forma abbreviata e bilanci delle micro-imprese, oppure per i debiti di durata inferiore ai dodici mesi o che presentano aspetti irrilevanti.
OIC 19: classificazione dei debiti in bilancio
I Debiti sono definiti dall’OIC 19:
passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita.
Questa voce, quindi, comprende tutte le passività non estinte che l’azienda ha nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti.
L’articolo 2424 del codice civile prevede che i debiti siano esposti nel Passivo dello Stato Patrimoniale nella voce D Debiti, con la seguente classificazione:
- obbligazioni e obbligazioni convertibili: le obbligazioni possono essere emesse sopra o sotto la pari, a tasso fisso, a tasso variabile o indicizzate, possono offrire interessi corrisposti periodicamente o essere di tipo zero-coupon;
- debiti verso soci per finanziamenti: è l’importo di tutti i finanziamenti concessi dai soci alla società sotto qualsiasi forma, per i quali la società ha un obbligo di restituzione. Nel caso contrario non sono considerati finanziamenti, ma voci di contributo in conto capitale e iscritti in Patrimonio Netto;
- debiti verso banche: scoperti di conto corrente, le anticipazioni a scadenza fissa, anticipi su fatture o ricevute bancarie, i finanziamenti a diverso titolo;
- debiti verso altri finanziatori diversi da banche come ad esempio società finanziarie;
- acconti: ad esempio anticipi da clienti;
- debiti verso fornitori che sono generalmente di natura commerciale, ma accolgono a che i debiti verso società controllate e collegate;
- debiti rappresentati da titoli di credito cioè cambiali commerciali, cambiali finanziarie e certificati di investimento;
- debiti verso imprese controllate;
- debiti verso imprese collegate;
- debiti verso controllanti;
- debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- debiti tributari: comprende le imposte certe e determinate, quali i debiti
per imposte correnti dell’esercizio in corso e degli esercizi precedenti (dirette ed indirette) dovute in base a dichiarazioni dei redditi, per accertamenti definitivi o contenziosi chiusi, ritenute operate alla chiusura esercizio e non ancora versate;
- debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
- altri debiti come ad esempio i debiti verso gli amministratori e dei sindaci per emolumenti, i debiti verso i soci per dividendi deliberati ma non ancora distribuiti o debiti verso i dipendenti per retribuzioni di lavoro subordinato maturate ma non ancora corrisposte.
I principi contabili richiedono di classificare i debiti in base della natura (o all’origine) degli stessi rispetto alla gestione ordinaria, ribadendo quanto disposto dall’articolo 2424 del codice civile che richiede, inoltre, la separata indicazione, per ciascuna voce dei debiti, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo, con riferimento alla loro scadenza contrattuale o legale.
La rilevazione iniziale dei debiti e il principio del costo ammortizzato.
Per quanto concerne la rilevazione iniziale degli stessi, il principio OIC 19 ricalca sostanzialmente quanto previsto per i Crediti.
Essi vengono inizialmente rilevati per competenza: se sorgono dall’ acquisto di beni, il momento di competenza è quello in cui il processo produttivo relativo ad essi è stato completato e si è verificato il passaggio di proprietà sostanziale del bene a cui si riferiscono, inteso come trasferimento dei rischi e dei benefici legati ad esso.
Per i debiti generati da prestazioni di servizi, il momento di rilevazione sarà quello in cui il servizio è stato ricevuto, cioè la prestazione effettuata.
Per la valutazione iniziale, inoltre, è opportuno valutare la natura del debito:
- i debiti di finanziamento e quelli che si originano per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi, sono iscrivibili in bilancio quando sorge l’obbligazione della società al pagamento verso la controparte, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali, che di norma avviene nel momento di erogazione del finanziamento;
- i prestiti obbligazionari sono iscritti al momento della sottoscrizione;
- debiti per gli acconti da clienti vengono iscritti quando sorge il diritto all’incasso dell’acconto.
- per i debiti tributari, dei debiti verso istituti di previdenza e assistenza e degli altri debiti, l’iscrizione del debito avviene quando è sorta l’obbligazione al pagamento, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali.
Cosi come per la valutazione dei Crediti, anche i Debiti iscritti nei bilanci redatti in forma ordinaria, vengono valutati, qualora tale metodo sia rilevante per una rappresentazione veritiera e corretta, con il metodo del costo ammortizzato.
l criterio del costo ammortizzato è un metodo con cui:
la rilevazione iniziale di una passività viene modificata nel tempo per ammortizzare, con un criterio sistematico e finanziario, gli oneri e i proventi iniziali sostenuti.
Anche in questo caso, inoltre, il criterio del costo ammortizzato è facoltativo per la valutazione dei debiti iscritti nei bilanci redatti in forma abbreviata o delle micro imprese, che vanno valutati normalemente al valore nominale.
Per un ulteriore approfondimento sul metodo del costo ammortizzato, suggeriamo il nostro articolo sulla valutazione dei Crediti secondo l’OIC 15.
OIC 19: l’eliminazione contabile di un debito in bilancio
La parte conclusiva dell’ OIC 19, è dedicata ai casi di eliminazione di un debito dalla contabilità. La regola generale prevede di eliminare un debito quando l’obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita.
Ma esistono fattispecie particolari. Ad esempio, se un debito viene sostituito da un nuovo debito nei confronti della medesima controparte, l’eliminazione può avvenire solo se, in termini contrattuali, il debito originario differisce in maniera sostanziale dal debito emesso.
Quando invece accade di rinegoziare un debito per motivi di difficoltà finanziaria del debitore, apportando di fatto una modifica sostanziale in termini contrattuali del debito esistente o di parte dello stesso, contabilmente si procede all’eliminazione del debito originario con contestuale rilevazione di un nuovo debito.
Il nuovo debito seguirà le regole di iscrizione previste per il debito precedente che è stato cancellato (costo ammortizzato e soggetto ad attualizzazione).
La differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l’ultimo valore contabile del debito originario costituisce un utile o una perdita da rilevare a conto economico nei proventi e negli oneri finanziari, e i costi di transazione sono rilevati in conto economico come parte dell’utile o della perdita connessa all’eliminazione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: La valutazione e classificazione dei debiti in bilancio