In cosa consiste il metodo di valutazione da adottare per i crediti iscritti nel bilancio redatto in forma ordinaria introdotto dal D. Lgs. 139/15? Analizziamolo insieme anche alla luce di quanto previsto dal principio contabile nazionale OIC 15.
Il decreto di riforma dei bilanci D.Lgs. n. 139/2015 ha introdotto il criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli.
Questo metodo di valutazione è obbligatorio a partire dallo scorso 1° Gennaio 2016 per i bilanci in forma ordinaria, mentre può non essere adottato nel bilancio abbreviato e in quello delle micro-imprese.
Una condizione necessaria affinché si debba ricorre al metodo del costo ammortizzato per valutare i crediti in bilancio, è che l’utilizzo di tale metodo sia rilevante per l’informazione di bilancio.
Tale novità, oltre ad avvicinare il codice civile ai principi contabili internazionali sul tema, ha reso necessaria la modifica degli OIC al fine di recepire tale criterio.
Lo scorso 22 dicembre 2016 l’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato la nuova versione dell’OIC 15 che specifica quando e come valutare i crediti al costo ammortizzato.
Vediamo quindi come si determinare l’irrilevanza nell’adozione e come si applica il criterio del costo ammortizzato.
OIC 15: la classificazione dei crediti secondo il codice civile
I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
- il processo produttivo dei beni è stato completato;
- si è verificato il passaggio sostanziale del titolo di proprietà, e non solo formale, che si contraddistingue per il trasferimento dei rischi e benefici.
Il codice civile precisa diverse modalità per individuare tale passaggio. Nel caso di vendita:
- di beni mobili, il trasferimento dei rischi e benefici si verifica con la spedizione o consegna dei beni stessi;
- per i beni per i quali è richiesto l’atto pubblico (ad esempio, beni immobili) il trasferimento dei rischi e benefici coincide con la data della stipulazione del contratto di compravendita;
- nel caso della vendita a rate con riserva della proprietà, l’art. 1523 c.c. prevede che il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.
I crediti originati da ricavi per prestazione di servizi, invece, sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è reso, cioè la prestazione è stata effettuata
L’articolo 2424 del codice civile prevede che i crediti siano esposti nell’attivo patrimoniale nella voce BIII2 relativa ai crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie e nella voce CII relativa ai crediti facenti parte dell’attivo circolante, a seconda della loro natura.
La classificazione dei crediti, che prescinde il principio dell’esigibilità il quale considera il periodo di tempo entro il quale le attività si trasformeranno in liquidità, convenzionalmente rappresentato dall’anno, è effettuata sulla base del ruolo svolto dalle diverse attività nell’ambito dell’ordinaria gestione aziendale, come segue:
B III 2 — Crediti:
a. verso imprese controllate;
b. verso imprese collegate;
c. verso controllanti;
d. verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
d bis. Verso altri;
C II — Crediti:
1. verso clienti;
2. verso imprese controllate;
3. verso imprese collegate;
4. verso controllanti;
5. verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
5-bis) crediti tributari;
5-ter) imposte anticipate;
5 quater) verso altri.
In sostanza, la classificazione dei valori patrimoniali attivi si fonda sul criterio della destinazione (o dell’origine) degli stessi rispetto all’attività ordinaria.
Per i crediti classificati tra le immobilizzazioni finanziarie il legislatore chiede di specificare gli importi esigibili entro l’esercizio successivo, mentre per crediti ricompresi nell’attivo circolante, che in genere sono di origine commerciale, gli importi che sono esigibili oltre l’esercizio successivo.
Per stabilire l’esigibilità di tali crediti, si considerano fattori contrattuali o legali, quali ad esempio, fatti ed eventi previsti nel contratto, l’effettiva capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini previsti nel contratto e l’orizzonte temporale di esigibilità.
I crediti sono esposti nello stato patrimoniale al netto di svalutazioni necessarie per ricondurli al valore di presumibile realizzo.
Le eventuali perdite di valore dei crediti, ad esempio a seguito di un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazione o da prescrizione, si classificano nella voce B14 “oneri diversi di gestione” del conto economico per la parte che eccede l’importo del credito già svalutato.
Per saperne di più sul tema delle perdite e delle svalutazione su crediti i lettori interessati possono fare riferimento al nostro articolo di approfondimento “Crediti commerciali: perdite e svalutazioni”
Principio contabile OIC 15: la rilevazione dei crediti al costo ammortizzato
Il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto un nuovo metodo per valutare i crediti iscritti per la prima volta nel bilancio delle imprese che si attengono alla forma ordinaria, cioè il criterio del costo ammortizzato.
L’intervento normativo, ha di fatto modificato l’articolo 2426 comma 1 n.8 del codice civile, per cui:
“i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale”
Sono esonerati dall’adozione del criterio del costo ammortizzato, le aziende che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese pur avendone la facoltà.
Allo stesso modo, il redattore di bilancio potrà essere esonerato dall’adozione di questo metodo, se il suo utilizzo comporta effetti irrilevanti per sulla corretta informazione fornita dal bilancio.
Come stabilire se gli effetti dell’utilizzo di questo metodo sono irrilevanti?
L’ Oic 15 suggerisce che il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti se sono a breve scadenza (entro l’anno), o se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.
Come si può definire il criterio del costo ammortizzato?
Il criterio del costo ammortizzato è un metodo con cui:
la rilevazione iniziale di un’attività viene modificata nel tempo per ammortizzare, con un criterio sistematico e finanziario, gli oneri e i proventi iniziali sostenuti.
In altre parole, questo metodo permette di spalmare nel tempo la differenza tra il valore iniziale e il valore di rimborso di tale attività, attraverso l’utilizzo di un tasso di interesse interno di rendimento, che tiene conto dei flussi finanziari generati dall’attività.
Il principio contabile OIC 15 spiega che un credito può essere iscritto in bilancio utilizzando il criterio del costo ammortizzato, sia un presenza che in assenza di attualizzazione.
Nel primo caso, l’articolo 2426, comma 1, n. 8, prescrive che occorre tenere conto del fattore temporale nella valutazione dei crediti.
In sede di rilevazione iniziale, per tenere conto del fattore temporale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali deve essere confrontato con il tasso di interesse di mercato.
Il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione similare di finanziamento con termini e condizioni comparabili a quella oggetto di esame.
Qualora si riscontri una significativa differenza tra i due tassi, per attualizzare i flussi di cassa futuri attesi dal credito sarà opportuno preferire il tasso di interesse di mercato.
In tal caso, il valore di iscrizione iniziale del credito è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri più gli eventuali costi di transazione. Per costi di transazione si intendono tutti quei costi marginali direttamente attribuibili all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di un’attività o di una passività finanziaria.
Una volta determinato il valore di iscrizione iniziale a seguito dell’attualizzazione, occorre calcolare il tasso di interesse effettivo, ossia il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale.
Se invece un credito viene iscritto in bilancio adottando il metodo del costo ammortizzato senza attualizzazione, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del credito al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito.
I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando esclusivamente il criterio dell’interesse effettivo, che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del credito.
La svalutazione dei crediti valutati al costo ammortizzato
I crediti sono rappresentati in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti, per cui è necessario al fine esercizio svalutare un credito qualora si ritenga probabile che abbia perso valore.
Fattori che fanno presagire una svalutazione su crediti sono:
- significative difficoltà finanziarie del debitore;
- una violazione contrattuale;
- la probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria;
- significativi cambiamenti negativi del settore economico in cui opera il debitore.
Nei bilancio delle micro-imprese o redatti in forma abbreviata, i crediti sono generalmente iscritti al loro valore nominale, al netto del fondo svalutazione.
Nel caso in cui, invece, è necessario operare una svalutazione di un credito iscritto inizialmente al costo ammortizzato, come richiesto per i bilancio redatti in forma ordinaria, l’importo della svalutazione alla data di bilancio è pari alla differenza tra il valore contabile e il valore dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si prevede di non incassare e attualizzato al tasso di interesse effettivo originario del credito (ossia al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale).
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: OIC 15: la valutazione dei crediti al costo ammortizzato