Numerazione fatture, arrivano nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla numerazione che ribadisce la necessità di rispettare univocità e progressività. Una regola fondamentale da rispettare sia per non ostacolare l'attività di controllo che per permettere l'elaborazione delle bozze dei registri IVA, delle Lipe e delle dichiarazioni annuali a partire dal 2021. I dettagli nella risposta all'interpello numero 505 del 29 ottobre 2020.
Numerazione fatture, nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 505 del 29 ottobre 2020: bocciatura di un sistema esadecimale proposto da un contribuente, che fa emergere criticità applicative e non risulta in linea con la normativa nazionale e comunitaria.
Univocità e progressività sono due caratteristiche fondamentali, anche per non ostacolare l’attività di controllo e per permettere l’elaborazione delle bozze dei registri IVA, delle Lipe e delle dichiarazioni annuali a partire dalle operazioni del 2021.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 505 del 29 ottobre 2020
- Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - articolo 21, comma 2, lettera b), del dPR 26 ottobre 1972, n. 633 - numerazione progressiva delle fatture.
Numerazione fatture, nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Come di consueto, lo spunto per fare luce sulle regole per la numerazione delle fatture arriva dall’analisi di un caso pratico.
Protagonista è un contribuente che ha adottato un particolare sistema di numerazione delle fatture elettroniche che evita di rendere noto a clienti e collaboratori informazioni sul numero totale di documenti emessi.
Per garantire univocità e progressività, inserisce all’interno del numero della fattura elettronica i seguenti elementi:
- giorno di emissione;
- un codice parziale giornaliero in formato esadecimale (es. 000A).
Ad esempio, le fatture elettroniche del 1° giugno sono numerate come segue:
- Fatt. n. 202006010000;
- Fatt. n. 202006010001.
Alla luce della descrizione fornita, si rivolge all’Agenzia delle Entrate con due quesiti:
- la numerazione parziale giornaliera può essere considerata progressiva pur contenendo cifre esadecimali?
- con il passaggio al giorno successivo, il salto di numerazione del codice parziale giornaliero può essere considerato valido anche se da un giorno all’altro si va direttamente dalla fattura n. 20200601 001F alla fattura n. 202006020000?
Con la risposta all’interpello numero 505 del 29 ottobre 2020, arriva il veto dell’Agenzia delle Entrate sulla possibilità di usare questo sistema di numerazione:
Ciò premesso, l’ipotizzata numerazione esadecimale - dichiaratamente volta ad evitare “di esporre a clienti e collaboratori informazioni sul numero totale di fatture emesse” - sebbene sembri, in linea di principio, adeguata a garantire la univocità e la progressività delle fatture, appare, tuttavia, nel sistema proposto - strutturato sulla progressione della data di emissione - inidonea al rispetto della sequenzialità, richiesta dalla direttiva comunitaria, nell’arco temporale mensile o annuale - che restano i termini di riferimento della maggior parte degli adempimenti IVA - potendosi verificare il caso che in alcuni giorni non sia emessa alcuna fattura e che, quindi, si verifichi un “salto data”.
Numerazione fatture, univocità e progressività utili anche per dichiarazione IVA precompilata
Nel motivare la sua posizione, l’Agenzia delle Entrate parte dalla regola generale che si applica dal 1° gennaio 2013: la fattura deve contenere “un numero progressivo che la identifichi in modo univoco”, così come stabilito dall’articolo 21, comma 2, lettera b del decreto IVA modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Dal 2013 quindi per le fatture non è più richiesta una numerazione progressiva per anno solare, ma basta un sistema utile a identificare in modo univoco i documenti e ad evitare sovrapposizioni con altre fatture emesse dal medesimo soggetto.
Questa novità ha adeguato la legislazione interna a quella comunitaria. Sul punto i primi chiarimenti sono arrivati con la risoluzione numero 1 del 10 gennaio 2013 in cui si legge:
“È compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa”.
Ma, come sottolinea l’Agenzia delle Entrate, nel caso analizzato l’identificazione non è possibile neanche con il riferimento temporale.
“Nel caso di specie, l’asserita indicazione della data di emissione nel numero della fattura appare difficilmente praticabile, posto che tale data è quella di trasmissione al Sistema di Interscambio (S.d.I.), nota per definizione solo dopo la trasmissione medesima e potenzialmente diversa dalla data di effettuazione dell’operazione, che è la data da indicare nell’apposito campo della fattura”.
Il sistema adottato, quindi, presenta diverse criticità applicative e non risulta il linea con la normativa vigente.
Così come impostata la numerazione delle fatture elettroniche potrebbe ostacolare il controllo sull’obbligo di corrispondenza tra la numerazione delle fatture e la relativa annotazione sui registri contabili, così come sulla corretta ricostruzione delle operazioni attive e, di conseguenza l’attività di controllo documentale.
Infine, l’Agenzia delle Entrate chiude la panoramica dei chiarimenti con uno sguardo al futuro: l’ordine sequenziale dei documenti è essenziale per la predisposizione, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, delle bozze dei registri IVA, delle Lipe e delle dichiarazioni annuali.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Numerazione fatture sempre progressiva e univoca, nuovi chiarimenti delle Entrate