Il DPCM del 23 luglio 2020, pubblicato in gazzetta ufficiale il 17 settembre scorso al n. 231, ha indicato quali sono i soggetti che possono beneficiare del contributo conosciuto come 5 per mille e le modalità attraverso le quali tali enti possono effettuare l'accreditamento necessario per l'effettiva percezione.
Nel DPCM del 23 luglio 2020, pubblicato in gazzetta ufficiale il 17 settembre scorso al n. 231, le novità che riguardano il 5 per mille, i soggetti destinatari e le modalità di accreditamento.
La riforma del terzo settore attuata con il d.lgs 117/2017 ha portato un impetuoso vento di cambiamento nel mondo degli enti no profit, che ancora però è rimasto in qualche modo silente a causa della mancata realizzazione del RUNTS, il registro unico del terzo settore, senza il quale la riforma non può ritenersi effettiva.
Il legislatore ha ribadito tale situazione di limbo anche all’interno del provvedimento pubblicato in gazzetta al n. 231, all’interno dell’art. 1 comma 2 ove rimanda le disposizione previste per gli ETS a dopo un anno dall’effettiva operatività del RUNTS.
Vediamo però nel dettaglio come ha operato il DPCM e quali sono i soggetti che possono beneficiare del cinque per mille scaturente dalle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti.
Novità sul 5 per mille: soggetti beneficiari
L’avvicinarsi della scadenza per la presentazione del modello 730 obbliga il legislatore a dover fornire istruzioni più complete riguardo alle modalità di ricezione del contributo 5 per mille ed ai soggetti effettivamente beneficiari.
L’art. 1 del DPCM 23 luglio 2020 elenca i soggetti che possono ricevere il 5 per mille risultante dalle dichiarazioni:
- gli enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 46, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società;
- enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e dell’università, quali università e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- enti della ricerca sanitaria quali gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria;
- enti a sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- associazioni sportive dilettantistiche.
Quanto scritto al comma 1 alla lettera a) viene poi parzialmente modificato dal comma 2 dell’articolo 1 del DPCM 23 luglio 2020, in quanto il legislatore prevede che l’attribuzione del cinque per mille agli enti iscritti al RUNTS sarà possibile trascorso un anno dalla messa in funzione del registro stesso, pertanto ad oggi il contributo è riconosciuto ai seguenti soggetti:
- enti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali;
- associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, indicati nell’art. 2;
- oltre che al finanziamento di attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.
La domanda di accreditamento: modalità di erogazione del 5 per mille
La domanda di accreditamento per ricevere il contributo del 5 per mille è già stata precedentemente presentata dalle associazioni no profit, in quanto il modulo previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera a) e lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 doveva essere già stato trasmesso dall’ente attraverso un intermediario abilitato entro il 7 maggio 2020, in attesa della pubblicazione delle liste dei beneficiari sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Istruzioni per la compilazione e l’invio del modello 5 per mille
- Scarica le istruzioni per la compilazione e l’invio del modello 5 per mille.
L’art 2 del DPCM 23 lugllio 2020 riporta le seguenti indicazioni:
“Ai fini dell’accreditamento per l’accesso al riparto del contributo del cinque per mille gli enti individuati all’art. 1, commi 1 e 2, si rivolgono alle amministrazioni competenti. In particolare al:
a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell’ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore competente, ai sensi dell’art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, gli enti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a);
b) Ministero dell’università e della ricerca, gli enti di cui all’art. 1, comma 1,lettera b);
c) Ministero della salute, gli enti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c);
d) Comitato olimpico nazionale italiano, gli enti di cui all’art. 1, comma 1, lettera e);
e) Agenzia delle entrate, gli enti di cui all’art. 1, comma 2, destinatari del contributo fino all’operatività del registro unico nazionale del Terzo settore”.
Termini per l’erogazione del 5 per mille
L’art. 14 del DPCM 23 luglio 2020 riporta un’ulteriore adempimento da dover effettuare entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario successivo rispetto a quello dell’impegno.
Entro tale data gli enti dovranno comunicare all’amministrazione erogatrice, quindi all’Agenzia delle Entrate o ai ministeri sopra elencati i quali a loro volta avranno un convenzione con la stessa, i dati necessari al fine della ricezione del pagamento del contributo.
Entro il 30 settembre 2020 gli enti dovranno quindi comunicare i propri dati all’amministrazione al fine di poter ottenere quanto a loro stanziato nel periodo d’imposta 2018.
Il comma 3 dell’art 14 specifica inoltre che:
“i beneficiari che non forniscono all’amministrazione erogatrice i dati necessari per il pagamento entro il termine di cui al comma 1 perdono il diritto a percepire il contributo per l’esercizio di riferimento ed i relativi importi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al Fondo corrispondente a quota parte dell’importo del cinque per mille del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’art. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
Nel caso in cui l’ente beneficiario abbia già comunicato i propri dati di pagamento e non sia stato effettuato nessun tipo di cambiamento allora non sarà obbligato a ripetere tale comunicazione, in caso contrario l’adempimento può essere effettuato attraverso due modalità:
- modalità telematica attraverso Entratel-fiscoonline
- presentando l’apposito modello nella sede territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Novità 5 per mille: destinatari e modalità di accreditamento