Atti impositivi: il messo notificatore non può limitarsi alle dichiarazioni del portiere

Ai fini della notifica di un atto impositivo, per determinare l'irreperibilità assoluta non basta l’attività di ricerca svolta dal messo notificatore presso il portiere dello stabile. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione

Atti impositivi: il messo notificatore non può limitarsi alle dichiarazioni del portiere

In tema di notifica di un atto impositivo non è sufficiente, al fine di configurare un’ipotesi di irreperibilità assoluta, l’attività di ricerca svolta dal messo notificatore presso il portiere dello stabile, che si sia limitato a dichiarare solamente che il destinatario si era trasferito altrove.

In tal caso, proprio per la genericità delle affermazioni del portiere, sarebbe stata necessaria un’ulteriore attività di verifica volta ad acclarare se il trasferimento del contribuente fosse avvenuto all’interno del Comune o presso un altro Comune, anche mediante l’esame dei registri anagrafici.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 25563/2024.

Atti impositivi: il messo notificatore non può limitarsi alle dichiarazioni del portiere

Nel caso in esame l’agente della riscossione notificava al contribuente una cartella di pagamento emessa a seguito dell’iscrizione a ruolo disposta dall’Agenzia delle Entrate in virtù dell’avviso di accertamento relativo ad IRPEF ed IVA, divenuto definitivo in quanto non impugnato. Il contribuente impugnava entrambi gli atti deducendo di non aver mai ricevuto l’avviso di accertamento richiamato nella cartella di pagamento.

Nel caso di specie, la notifica del detto atto era stata tentata presso il domicilio fiscale del contribuente ma, stante l’irreperibilità del destinatario – avendo il portiere dello stabile riferito che si era trasferito – il messo notificatore aveva proceduto nelle forme di cui all’articolo 60, lett. e) del DPR n. 600/1973, con deposito presso l’Albo Pretorio con relativo avviso. A seguito del ricorso, L’Agenzia delle Entrate si costituiva eccependo la regolarità della notifica dell’avviso di accertamento.

La CTP accoglieva il ricorso, rilevando la nullità della notifica dell’avviso di accertamento.

L’esito del giudizio è stato ribaltato in appello, laddove la CTR ha ritenuta valida la notifica dell’avviso di accertamento, in quanto non è stato consegnato al portiere ma, proprio perché il portiere ha dichiarato all’ufficiale giudiziario che il contribuente si era trasferito, è stata correttamente data applicazione all’art. 140 cpc tramite il deposito dell’atto presso l’albo pretorio e il contestuale invio dell’avviso di deposito presso la residenza anagrafica del contribuente.

Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del Dlgs n. 546/1992, per non aver il giudice indicato e ragioni per le quali la relata di notificazione dovesse interpretarsi nel senso dell’irreperibilità assoluta del destinatario, anziché della sua irreperibilità relativa.

Inferisce l’illegittimità della notificazione dell’avviso di accertamento, effettuata ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e) del DPR n. 600/1973, in assenza del relativo presupposto, ovvero della irreperibilità assoluta del destinatario, erroneamente basata dalla CTR sulle dichiarazioni rese dal portiere dello stabile al messo notificatore.

Per la notifica dell’avviso di accertamento bisogna distinguere tra irreperibilità relativa e assoluta

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso e in tale ambito ha ricordato che, in tema di notificazione dell’avviso di accertamento, così come della cartella di pagamento ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 602/1973, occorre distinguere l’ipotesi della irreperibilità relativa, che ricorre quando sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario il quale, tuttavia, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, dall’ipotesi della irreperibilità assoluta che ricorre quando il notificatore non reperisca il destinatario perché trasferito in luogo sconosciuto.

In particolare, il citato art. 60, comma 1, lett. e), del DPR n. 600/1973 contiene delle indicazioni specifiche sulla modalità di compimento del processo di notificazione di un atto tributario al contribuente irreperibile.

Invece, quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune, senza l’invio della raccomandata informativa, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione.

A riguardo i giudici di legittimità hanno ripetutamente affermato che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica nelle dette forme, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio.

Il messo deve accertare, infatti, se il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto.

In sostanza, il messo o l’ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all’accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente.

Si è, altresì, precisato che non è sufficiente, al fine di configurare un’ipotesi di irreperibilità assoluta, l’attività di ricerca svolta dal messo notificatore presso il portiere dello stabile, che si sia limitato a dichiarare solamente che il destinatario si era trasferito altrove; in tal caso, proprio per la genericità delle affermazioni del portiere, questa Corte ha ritenuto che sarebbe stata necessaria un’ulteriore attività di verifica volta ad acclarare se il trasferimento del contribuente fosse avvenuto all’interno del Comune o presso altro Comune, anche mediante l’esame dei registri anagrafici.

Nel caso di specie la CTR ha fatto malgoverno dei principi sopra richiamati perché ha ritenuto legittimo il procedimento notificatorio di cui al citato art. 60, comma 1, lett. e) “meno garantista” in assenza dei presupposti di legge, non potendo le generiche dichiarazioni rilasciate al messo notificatore dal portiere circa il trasferimento del destinatario della notifica esonerare il notificante dall’effettuare le dovute ricerche per poter eseguire la notifica nelle dette modalità.

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