Note di variazione IVA entro un anno: la detrazione non può essere effettuata se sono trascorsi più di 12 mesi dall'operazione originaria e la variazione è frutto di un successivo accordo le parti. Una regola che non ammette eccezioni. A ribadire quanto stabilito dall'articolo 26 del Decreto IVA è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 387 del 2019.
Note di variazione IVA entro un anno: se è frutto di un accordo tra le parti successivo all’operazione, la detrazione non può essere effettuata oltre i 12 mesi dalla data in cui è stata effettuata. A ribadire quanto stabilito dall’articolo 26 del Decreto IVA è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 387 del 20 settembre 2019.
Si tratta di una regola che non prevede eccezioni neanche quando le parti avevano avviato un procedimento giudiziario, come nel caso analizzato che ha fornito lo spunto per accendere i riflettori sulla questione.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 387 del 20 settembre 2019
- Interpello articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 – nota di variazione – accordo transattivo.
Note di variazione IVA con limite temporale: entro un anno, se deriva da un accordo successivo all’operazione
Protagonista è una società di leasing che acquistato delle forniture per un cliente, per le quali sono state emesse fatture ed è stata portata l’Iva in detrazione. Sui beni, però, sono stati riscontrati alcuni vizi, e il cliente non ha pagato le fatture.
L’episodio ha generato due procedimenti giudiziali, uno promosso dal fornitore per il recupero delle somme fatturate, l’altro dall’acquirente e dal cliente per accertare i vizi delle forniture.
Successivamente il cliente ha formulato la sua proposta di conciliazione con un contratto di transazione, che prevede la riduzione del prezzo e l’emissione della nota di credito a parziale storno delle fatture emesse.
Alla luce di quanto accaduto, la società di leasing si è rivolta all’Agenzia delle Entrate per verificare se la nota di credito deve essere o meno comprensiva di IVA e, in particolare, se deve essere emessa ai sensi dell’articolo 26 del Decreto IVA.
Con la risposta all’interpello numero 387 del 20 settembre 2019, l’amministrazione finanziaria chiarisce che bisogna considerare una particolare condizione del caso analizzato:
“La riduzione del prezzo convenuto costituisce presupposto per l’emissione della nota di variazione. Detta riduzione è avvenuta non per disposizione del giudice ma per accordo tra le parti”.
Non ci sono i tempi per utilizzare lo strumento della variazione IVA. Scatta, infatti, il limite temporale previsto dall’articolo 26 “secondo cui, in caso di accordo tra le parti, la variazione non può essere effettuata dopo un anno dal momento di effettuazione delle operazioni originarie”.
note di variazione IVA: le regole previste dall’articolo 26 del DPR numero 633 del 1972
Nel motivare la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate richiama più volte il riferimento normativo cardine, l’articolo 26 del DPR numero 633 del 1972, che riporta le regole alla base nota di variazione IVA:
“Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25 del (DPR numero 633 del 1972)”.
Si tratta di una possibilità ammessa anche quando la variazione è frutto di un accordo tra le parti, ma con un limite temporale. Il comma 3, infatti, specifica:
“Non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti”.
Ed è proprio questa l’ipotesi che si verifica nel caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 387 del 20 settembre 2019.
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