Note di variazione e fattura elettronica, nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 65 del 10 luglio 2019. Protagoniste sono le operazioni Tax Free Shopping da trasmettere tramite la piattaforma Otello 2.0 delle Dogane.
Note di variazione e fattura elettronica: non è sempre necessario trasmetterle tramite Otello 2.0 nel caso di operazioni Tax Free Shopping. L’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti con la risoluzione n. 65 del 10 luglio 2019.
Il documento integra e torna parzialmente indietro sulle indicazioni già fornite in merito all’emissione delle note di variazione in aumento ed in diminuzione con la risoluzione n. 58/E dell’11 giugno 2019.
Oggetto dei chiarimenti sono le operazioni ex articolo 38-quater del DPR n. 633/1972, ovvero le cessioni di beni superiori di importo superiore 154,94 euro effettuate in favore di soggetti extraUE, per uso proprio personale o familiare, trasportate nei propri bagagli al di fuori dell’Unione Europea.
L’emissione della nota di variazione tramite la procedura Otello 2.0 non è sempre necessaria ma è previsto un “doppio binario” per le cessioni effettuate senza applicazione dell’IVA e per quelle per le quali è invece richiesto il rimborso dell’IVA, ovvero delle note di variazione in aumento o in diminuzione.
Note di variazione e fattura elettronica: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 65/E/2019
Come già chiarito con la risoluzione n. 58/E del 2019, nel caso in cui dopo l’emissione di una fattura dovesse aumentare l’importo dell’imponibile o dell’imposta relativamente ad un operazione, è obbligatorio rispettare le disposizioni di cui all’articolo 21 e seguenti del DPR IVA sulla fatturazione delle operazioni.
Questa regola si applica anche per le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti stranieri che acquistano beni di importo superiore a 154,94 euro, IVA compresa, per l’uso personale e per il trasporto fuori dall’Unione Europea.
La risoluzione n. 65 del 10 luglio 2019 ricorda innanzitutto che, a norma dell’articolo 38-quater, comma 1, ultimo periodo del decreto IVA, nel caso di mancata restituzione della fattura emessa senza l’esercizio di rivalsa e consegnata al cessionario per l’attestazione dell’uscita dei beni dal territorio dell’Unione,
“il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell’articolo 26, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine [terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, ndr.]”
Sarà quindi necessario emettere una nota di variazione in aumento mediante il sistema Otello 2.0 delle Dogane, in maniera singola. Non sarà possibile quindi emettere note di variazione cumulative per le fatture elettroniche Tax Free Shopping.
Diverso è invece il discorso in caso di variazioni in diminuzione.
Note di variazione in diminuzione con annotazione nel registro acquisti e senza invio tramite Otello 2.0
Gli obblighi legati alla fatturazione elettronica e all’invio mediante la piattaforma Otello 2.0 per il Tax Free Shopping seguono regole diverse nel caso di emissione di note di variazione in diminuzione.
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 65 ricorda innanzitutto che:
“laddove il cedente, all’atto della cessione dei beni, abbia applicato l’IVA, il cessionario ha diritto al rimborso dell’imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l’esemplare della fattura vistato dall’ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l’imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all’articolo 25 [registro degli acquisti, ndr.]”
In questi casi quindi è necessario annotare nel registro degli acquisti le variazioni in diminuzione IVA, senza la necessità di effettuare alcun invio mediante il sistema Otello 2.0.
L’Agenzia delle Entrate smentisce parzialmente se stessa rispetto a quanto previsto con la risoluzione n. 58/E, nella quale era stato invece affermato il contrario, ovvero l’obbligo di emissione delle note di variazione mediante Otello 2.0 sia nel caso di variazioni in aumento che in diminuzione rispetto a quanto indicato nella fattura elettronica precedentemente emessa.
Con i nuovi chiarimenti si afferma invece che “l’emissione del documento non sarebbe di per sé di alcuna utilità, non dovendosi recuperare l’IVA in capo al consumatore finale, per il quale l’imposta è indetraibile.”
Resta in ogni caso in capo al contribuente fornire prove della correttezza dell’operazione nel caso di controlli o contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate tali da giustificare la variazione operata ed il collegamento con l’operazione originaria.
L’eventuale prova richiesta potrà essere fornita anche mediante documenti riepilogativi rilasciati dagli intermediari tax free ai propri clienti (cedenti), qualora attestino in maniera inequivocabile l’originaria cessione all’uscita dei beni dal territorio dell’Unione ed alla conseguente variazione, anche cumulativa, annotata nel registro degli acquisti.
Si allega di seguito il testo integrale della risoluzione n. 65/E del 10 luglio 2019:
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Note di variazione e fattura elettronica: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate