Naspi anche ai soggetti irreperibili e senza fissa dimora, a differenza di altre prestazioni assistenziali. I chiarimenti in merito sono stati pubblicati dall'INPS con il messaggio n. 689 del 20 febbraio 2019.
Sì alla Naspi anche a chi è senza residenza, ovvero ai soggetti irreperibili o senza fissa dimora.
La conferma arriva dall’INPS, nel messaggio n. 689 del 20 febbraio 2019 che chiarisce le regole per l’accesso alle prestazioni assistenziali e previdenziali.
A differenza dell’indennità per disoccupazione, i soggetti dichiarati irreperibili o senza fissa dimora, non potranno beneficiare delle prestazioni di sostegno del reddito a carattere assistenziale erogate nel rispetto del requisito di residenza.
Ad esempio, quindi, sono sospese fino a regolarizzazione le domande di bonus nido o bonus bebè presentate da soggetti senza residenza.
Per tutte le altre prestazioni previdenziali, come i congedi parentali, i riposi giornalieri o gli assegni familiari e gli assegni per il nucleo familiare la condizione di irreperibilità o senza fissa dimora non costituisce causa d’esclusione.
Facciamo il punto di seguito su tutti i chiarimenti contenuti nel messaggio INPS pubblicato il 20 febbraio 2019.
Naspi anche senza residenza. Chiarimenti INPS per irreperibili e senza fissa dimora
Il tema del diritto alla Naspi al soggetto dichiarato irreperibile o senza fissa dimora è stato affrontato già lo scorso anno, a seguito di alcuni specifici chiarimenti forniti dall’ANPAL.
La tematica oggetto di diverse perplessità è uno dei temi affrontati dall’INPS nel messaggio n. 689 del 20 febbraio 2019 che suddivide le prestazioni sociali subordinate al rispetto del requisito di residenza e quelle per le quali non è richiesto.
La residenza non costituisce requisito di accesso ai fini del riconoscimento delle prestazioni a carattere previdenziale, essendo possibile per il richiedente indicare alternativamente la residenza e/o il domicilio.
Tuttavia, tra queste, vi sono alcune prestazioni, quali la Naspi e la DIS-COLL, per le quali, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è stato previsto il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e che prevedono l’obbligo di presentare la disponibilità al lavoro e la partecipazione alle misure di politica attiva.
I Centri per l’impiego, in sede di sottoscrizione del patto di servizio, potranno indicare l’indirizzo di domicilio dagli stessi obbligatoriamente comunicato in sede di rilascio della DID online, che sarà quello presso il quale verranno inviate anche le comunicazioni relative ai rapporto con il CPI.
Prestazioni assistenziali sospese per i senza fissa dimora ed irreperibili
Non per tutte le prestazioni sociali agevolate valgono le stesse regole previste per la Naspi.
Tra i requisiti necessari per il riconoscimento del diritto alle prestazioni a sostegno del reddito aventi carattere assistenziale è prevista la residenza effettiva del beneficiario nel territorio dello Stato italiano, requisito che viene meno in caso di dichiarazione di irreperibilità.
Per le domande presentate da soggetti irreperibili o senza fissa dimora vi sarà quindi la sospensione dell’istanza fino alla data di regolarizzazione della posizione presso il Comune.
Tra le prestazioni in cui è richiesta la residenza rientra il bonus bebè così come il bonus asilo nido, che non è erogato ai soggetti irreperibili o senza fissa dimora.
Qualora l’interessato dimostri di aver regolarizzato la propria posizione presso i competenti uffici anagrafici, in presenza di tutti gli altri requisiti, le mensilità che erano state interrotte a causa dell’irreperibilità/dell’assenza di fissa dimora, verranno rimesse in pagamento limitatamente ai periodi per i quali risulti dimostrata la predetta regolarizzazione.
Irreperibili e senza fissa dimora, le prestazioni previdenziali senza requisito della residenza
In chiusura, l’INPS segnala le altre prestazioni previdenziali rientranti nell’ambito degli ammortizzatori sociali per le quali la condizione di irreperibilità/senza fissa dimora non costituisce elemento ostativo al riconoscimento del diritto e dei relativi pagamenti.
Rientrano in tale categoria le seguenti prestazioni: le integrazioni salariali, le prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà, le prestazioni di maternità/paternità, i congedi parentali e i riposi giornalieri, i permessi riconosciuti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e il congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, gli assegni familiari e gli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni di TBC, l’indennità di malattia e le prestazioni per gli assicurati ex IPSEMA.
In questi casi, infatti, qualora il soggetto risulti “irreperibile” o “senza fissa dimora”, si farà riferimento all’indirizzo di domicilio obbligatoriamente indicato nella domanda dal soggetto richiedente.
Nel caso dell’indennità di malattia, invece, dal momento che non è prevista alcuna domanda di prestazione, l’indirizzo è quello indicato nel certificato medico telematico o, nei casi residuali, nella certificazione cartacea.
Per ulteriori dettagli si rimanda al messaggio INPS pubblicato il 20 febbraio 2019:
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Naspi anche senza residenza. Chiarimenti INPS per irreperibili e senza fissa dimora