Naspi, Dis Coll e disoccupazione agricola: aumento importi dal 1° gennaio 2019

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Aumento importo massimo dell'indennità Naspi, della Dis Coll, dell'assegno di disoccupazione agricola e non solo: tutte le novità in vigore dal 1° gennaio 2019 nella circolare INPS n. 5.

Naspi, Dis Coll e disoccupazione agricola: aumento importi dal 1° gennaio 2019

Nuovo importo massimo dell’assegno di disoccupazione Naspi, Dis Coll, dell’indennità agricola e non solo: è la circolare INPS n. 5 pubblicata il 28 gennaio 2019 a fissare le soglie degli aumenti in vigore dal nuovo anno.

La circolare riporta nel dettaglio la misura degli importi massimi in vigore dal 1° gennaio 2019 non solo dell’assegno di disoccupazione, ma anche dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, e dell’assegno per attività socialmente utili.

Gli importi delle misure di cui sopra, insieme alla disoccupazione Naspi, alla Dis Coll (disoccupazione collaboratori) e della disoccupazione agricola sono oggetto di rivalutazione annuale, a partire dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. L’aumento è calcolato in misura pari al 100% rispetto alla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Proprio a tal fine l’INPS, con una circolare di inizio anno, fissa i nuovi importi della Naspi, della disoccupazione per collaboratori e dell’indennità per i lavoratori agricoli. Nel dettaglio, la circolare n. 5 fornisce la tabella degli importi di:

Prima di scendere nel dettaglio, si mette di seguito a disposizione la circolare INPS n. 5/2019:

INPS - circolare numero 5 del 25 gennaio 2019
Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili relativi all’anno 2019


Ecco di seguito tutti gli aumenti previsti dal 1° gennaio 2019.

Naspi e Dis Coll 2019, aumento importo assegno di disoccupazione

Per il calcolo della Naspi, a partire dal 1° gennaio 2019, l’importo della retribuzione che bisognerà prendere a riferimento è pari a 1.221,44 euro.

Analogamente, l’importo massimo mensile dell’assegno di disoccupazione non può in ogni caso superare, per il 2019, 1.328,76 euro.

Stessi importi anche per la Dis Coll, l’indennità di disoccupazione per collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla data del 1° luglio 2017.

Indennità di disoccupazione agricola 2019

Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2019 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2018, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.

Pertanto tali importi sono pari a quelli indicati nella circolare n. 19 del 31/01/2018 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire a euro 1.180,76 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e a euro 982,40 (quanto al massimale più basso).

Assegno per attività socialmente utili, importo massimo 2019

L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2019, ad euro 592,97. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.

Trattamenti di integrazione salariale 2019

Così come indicato dalla circolare INPS n. 5 del 28 gennaio 2019, si riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui al citato articolo 3, comma 5, del D.lgs n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2019, e la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84%.

Retribuzione (euro)TettoImporto lordo (euro)Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.148,74 Basso 993,21 935,21
Superiore a 2.148,74 Alto 1.193,75 1.124,04

Anche per le integrazioni salariali relative a contratti di solidarietà il trattamento ammonterà all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali che, quindi, si applicheranno anche ai trattamenti relativi ai contratti di solidarietà sottoposti alla nuova disciplina del D.lgs n. 148/2015.

Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

  • Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali
Retribuzione (euro)TettoImporto lordo (euro)Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.148,74 Basso 1.191,85 1.122,25
Superiore a 2.148,74 Alto 1.432,50 1.348,84

La previsione degli importi massimi delle prestazioni non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo

Importo massimo assegno ordinario e emergenziale del Fondo credito 2019

Per quanto riguarda l’assegno ordinario del fondo credito per il 2019, si riportano di seguito i massimali e le retribuzioni mensili di riferimento:

Retribuzione mensile lorda (euro)Massimale (euro)
Inferiore a 2.173,37 1.180,39
Compresa tra 2.173,37– 3.435,56 1.360,55
Superiore a 3.435,56 1.718,82

Ecco la tabella relativa invece all’assegno emergenziale:

Retribuzione tabellare annua lorda (euro)Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. n. 41/1986) (euro)Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. n. 41/1986) (euro)
Inferiore a 41.621,22 2.431,19 2.289,21
Compresa tra 41.621,22– 54.763,95 2.738,72
Superiore a 54.763,95 3.833,17

L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%. Stante il disposto normativo di cui all’articolo 12, comma 3, lett. a), del citato D.I., tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso Uniemens.

Fondo credito cooperativo 2019

Si riportano infine i massimali mensili previsti all’articolo 12, comma 3, del D.I. n. 82761/2014, per l’assegno emergenziale, aggiornati per l’anno 2019, nonché le retribuzioni mensili di riferimento.

Retribuzione tabellare annua lorda (euro)Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. n. 41/1986) (euro)Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. n. 41/1986) (euro)
Inferiore a 39.346,38 2.331,78 2.195,60
Quota compresa tra 39.346,38 – 54.877,85 3.136,31
Quota superiore a 54.877,85 3.647,82

L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%.

Tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso Uniemens.

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