Uno dei temi più caldi in ambito associativo è sicuramente la migrazione al RUNTS. Gli enti si chiedono infatti quali saranno le tempistiche e le modalità da seguire per poter far parte del terzo settore.
In precedenti approfondimenti abbiamo analizzato quali sono i passaggi e le considerazioni che devono compiere le ONLUS, le APS e le ODV iscritte rispettivamente all’Anagrafica ONLUS, ed ai registri regionali appositamente tenuti, evidenziando le eventuali criticità e differenze, imposte dalla normativa ai fini della loro iscrizione al RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Oggi più che mai risulta essere importante crearsi una linea temporale ed una mappa concettuale da seguire in modo da avere ben chiare quali sono le scadenze da rispettare e a partire da quale momento cesseranno di avere effetto le precedenti normative a favore di quelle contenute nel d.lgs 117/2017.
Ormai è chiaro che le ONLUS e le ODV ed APS seguono dei percorsi a volte complementari e paralleli ma non identici, dobbiamo però in ultimo sottolineare quali sono i passaggi invece obbligati per una associazione neo costituita, cioè formatasi nel periodo transitorio, prima che il RUNTS sia effettivamente in vigore ed anche qual è la modalità da seguire per una associazione che non risulta essere una APS, ODV o ONLUS.
La migrazione al RUNTS degli enti senza registro
Varie volte sono state analizzate le modalità previste dal legislatore per il passaggio delle APS e delle ODV al RUNTS sottolineando quanto questa procedura risulterà essere molto più semplice per tali categorie di enti rispetto agli altri.
Essi difatti avranno praticamente la possibilità di godere di un passaggio automatico, mentre per le ONLUS tale procedura potremmo considerarla semi-automatica, in quanto l’Agenzia delle Entrate dovrà preventivamente comunicare al RUNTS i nominativi delle associazioni presenti all’Anagrafe delle ONLUS e poi loro successivamente dovranno inviare domanda di iscrizione al nuovo registro unico.
A fronte di tali premesse è lecito chiedersi cosa accade invece alle associazioni diverse da quelle sopra citate che non risultano essere iscritte a nessun registro o che si sono costituite in pieno regime transitorio.
Prima di tutto è bene specificare che il regime transitorio pieno si avrà fino al giorno precedente a quello di effettiva operatività del RUNTS.
Poniamo quindi il caso che un’associazione si sia costituita dopo l’entrata in vigore del nuovo codice del terzo settore ma entro il giorno antecedente all’effettiva operatività del RUNTS, che sia priva di personalità giuridica e che non sia iscritta in nessun altro registro.
Essa potrà quindi decidere in autonomia di iscriversi al nuovo registro, e prestare bene attenzione a quale sezione da specificare nell’apposita domanda di adesione al RUNTS.
Chiaramente l’associazione costituitasi nel periodo transitorio dovrà affrontare in alcuni casi comunque il problema dell’adeguamento statutario, perché anche se fortemente consigliabile l’adozione dei nuovi modelli previsti dal d.lgs 117/2017, in realtà essi non essendo ancora obbligatori potevano non esser stati prescelti al momento della formazione della nuova associazione, la quale poteva infatti beneficiare ancora delle norme precedenti al codice del terzo settore.
Le tempistiche per la migrazione al RUNTS
Costruendo la nostra linea temporale ideale, l’associazione sopra descritta dovrà in autonomia inviare la propria richiesta di iscrizione al nuovo Registro Unico e potrà farlo già dal giorno successivo all’effettiva operatività dello stesso.
La documentazione che tale ente dovrà inviare al RUNTS per potersi iscrivere e le modalità da implementare, sono quelle previste dal decreto ministeriale del 15 settembre 2020, pubblicato in G.U. lo scorso 21 ottobre, nel particolare si dovrà prestare attenzione a quanto contenuto nell’art. 8.
La domanda dovrà essere completa e minuziosamente compilata in ogni suo punto, e data la non semplice evasione, sarebbe chiaramente più facile per gli enti essere supportati nel processo da una associazione di categoria o da un professionista esperto in terzo settore, in quanto un’eventuale imprecisione potrebbe rallentare il processo di iscrizione, o nei casi più gravi comportare un caso di esclusione.
Dopo essersi assicurati di aver compilato la domanda correttamente essa dovrà essere inviata agli uffici appositi del RUNTS, i quali avranno 60 giorni di tempo per restituire un esito all’ente.
In tale periodo gli uffici del Registro, potranno anche richiedere un’eventuale integrazione documentale nel caso in cui, le evidenze inviate dalle associazioni non dovessero risultare chiare o complete, concedendo un ulteriore periodo di 30 giorni all’ente per assolvere a tale richiesta.
Dall’invio, infine, dell’ulteriore documentazione richiesta il Registro ha altri 60 giorni per deliberare sull’iscrizione o esclusione dell’ente dal RUNTS.
Nel caso in cui il RUNTS non dovesse restituire alcuna comunicazione, varrà il principio del silenzio assenso e quindi l’ente dovrà ritenere accolta la propria domanda di iscrizione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: La migrazione al RUNTS delle associazioni non iscritte a Registri