Analisi di un caso pratico di recupero a tassazione delle detrazioni per ristrutturazione edilizia nell'ambito della mediazione tributaria
In questo nostro intervento conclusivo sulla mediazione tributaria verificheremo, attraverso un caso pratico, le modalità con le quali il rilievo può essere definito.
Come è noto, l’attività di controllo formale, ex art.36-ter del D.P.R. n. 600/1973, consente di verificare la correttezza dei dati riportati in dichiarazione, confrontandoli con la documentazione in possesso dei contribuenti (per esempio, scontrini, ricevute, fatture, etc) e con le informazioni ricevute dall’Agenzia inviati da altri soggetti (Inps, datore di lavoro, etc.).
Il controllo formale investe la generalità dei contribuenti, anche non titolari di partita IVA e non impedisce naturalmente un eventuale ulteriore controllo sostanziale, per esempio per i soggetti titolari di partita IVA (nei confronti di un professionista, potrà essere eseguito un controllo degli oneri detraibili indicati in dichiarazione, cui potrà far seguito eventualmente un ulteriore controllo sostanziale sul reddito di lavoro autonomo).
Controllo formale e mediazione tributaria
In forza dell’articolo 36 ter del D.P.R. n. 600/73, gli Uffici procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto di specifiche analisi del rischio di evasione e delle capacità operative dei medesimi Uffici.
Il contribuente o il sostituto d’imposta è invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi.
L’esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
Informazioni disponibili nell’anagrafe tributaria
Il comma 3-bis, dell’articolo 36-ter, del dpr numero 600/1973 prevede che, ai fini di detto controllo, gli Uffici, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della Legge numero 212/2000 (lo Statuto dei Diritti del Contribuente), non richiedono ai contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nell’anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell’Amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente.
Eventuali richieste di documenti effettuate dall’amministrazione per dati già in suo possesso sono considerate inefficaci
Analisi di un caso pratico di mediazione tributaria nell’ambito della contestazione di detrazioni per ristrutturazioni edilizie indebitamente utilizzate
L’ufficio territoriale contesta e disconosce la detrazione per ristrutturazione edilizia, atteso che con il pagamento di 3 fatture per complessivi 50.000 euro non è stato eseguito con il cd. bonifico parlante.
Come è noto, la detrazione, introdotta dall’art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stata resa permanente dall’art. 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha introdotto nel TUIR l’art. 16-bis.
La detrazione spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro diciotto mesi (fino al 31 dicembre 2014 erano sei mesi) dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
In applicazione del criterio di cassa, la detrazione spetta nel periodo in cui le spese sono sostenute.
La detrazione compete, pertanto, anche se il pagamento delle spese è eseguito in un periodo d’imposta antecedente a quello in cui sono iniziati i lavori o successivo a quello in cui i lavori sono completati (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 4).
A partire dal 26 giugno 2012 la percentuale di detrazione dal 36 per cento è stata elevata al 50 per cento e il limite di spesa agevolabile da euro 48.000 a euro 96.000.
Tali limiti sono stati più volte prorogati e da ultimo fino al 31 dicembre 2024. Pertanto, la detrazione spetta in misura pari al:
- 36 per cento per le spese sostenute dal 1° ottobre 2006 al 25 giugno 2012, nel limite massimo di spesa di euro 48.000;
- 50 per cento per le spese sostenute nel periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, nel limite massimo di spesa di euro 96.000.
Per usufruire della detrazione, il contribuente deve aver eseguito gli adempimenti previsti ed essere in possesso della relativa documentazione.
Per fruire della detrazione è necessario che le spese siano pagate mediante l’apposito bonifico dedicato dal quale risulti:
- la causale del versamento dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall’ordinante il bonifico);
- il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Il contraddittorio da mediazione tributaria
Avviata la mediazione, in sede di contraddittorio, compiutamente verbalizzato, il contribuente produce per una delle tre fatture dell’importo di 35.000 euro una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il beneficiario dell’accredito attesta di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilità d’impresa.
Sul punto l’Ufficio rileva che, con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016, l’Agenzia delle entrate ha precisato che il contribuente non perde il diritto all’agevolazione se, per errore, ha utilizzato un bonifico diverso da quello “dedicato” o se lo ha compilato in modo errato, cioè in maniera tale da non consentire a banche, Poste italiane o altri istituti di pagamento di effettuare la ritenuta d’acconto dell’8%.
Per usufruire dell’agevolazione, tuttavia, in queste ipotesi è necessario farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il beneficiario dell’accredito attesti di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilità d’impresa.
Cosa che è avvenuta nel caso di specie.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Mediazione tributaria: un caso pratico relativo a ristrutturazioni edilizie