Malattia: visita medica al rientro solo per le mansioni con sorveglianza sanitaria obbligatoria

Giuseppe Guarasci - Leggi e prassi

La visita medica al rientro dalla malattia può essere disposta solo se per la mansione svolta dal lavoratore c'è l'obbligo di sorveglianza sanitaria. Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro nella risposta all'interpello del 6 febbraio

Malattia: visita medica al rientro solo per le mansioni con sorveglianza sanitaria obbligatoria

In caso di assenza dal lavoro per più di 60 giorni per motivi di salute, il datore di lavoro può disporre la visita medica, prima della ripresa dell’attività, solo se per la mansione c’è l’obbligo di sorveglianza sanitaria.

Il chiarimento arriva dal Ministero del Lavoro tramite la risposta all’interpello del 6 febbraio 2024.

La visita medica al rientro della malattia, necessaria a verificare l’idoneità dei lavoratori e delle lavoratrici a riprendere lo svolgimento della mansione, va effettuata solo se per la specifica attività svolta è prevista la sorveglianza sanitaria.

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Malattia: visita medica al rientro solo per le mansioni con sorveglianza sanitaria obbligatoria

Il Ministero del Lavoro con la risposta all’interpello n. 1, pubblicata il il 6 febbraio 2024, fornisce alcuni chiarimenti in materia di malattia e sorveglianza sanitaria.

Nello specifico, è stato chiesto se un lavoratore che non è segnalato né esposto a rischi lavorativi (chimico, biologico, meccanico e per uso di videoterminali) debba essere visitato dopo i 60 giorni di assenza per malattia.

Nel fornire una risposta, il Ministero ha ribadito in primo luogo la definizione di sorveglianza sanitaria, che come indicato all’articolo 2, comma 1, lettera m) del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs n. 81/2008) consiste nell’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Inoltre, come previsto dall’articolo 18 del TU il datore di lavoro (e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite) è obbligato a nominare il medico competente, il quale deve effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti e se richiesto dalla valutazione dei rischi.

Lo stesso articolo 18 poi dispone che il datore di lavoro, nell’affidare i compiti, è anche obbligato a tener conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.

Questo, infatti, è tenuto a vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti a mansioni specifiche senza il giudizio di idoneità.

La visita medica precedente alla ripresa del lavoro va effettuata solo per le mansioni con obbligo di sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria, come indicato al comma 2 dell’articolo 41 del Dlgs n. 81/2008, comprende visite mediche preventive e periodiche per constatare l’assenza di controindicazioni allo svolgimento della mansione specifica a cui il lavoratore è destinato.

La visita può essere richiesta anche direttamente dal lavoratore, se il medico competente la ritiene correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute.

La sorveglianza sanitaria, inoltre, prevede anche una visita medica da svolgere prima della ripresa dell’attività lavorativa, nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice sia assente per motivi di salute per un periodo superiore a 60 giorni continuativi, in modo tale da verificare l’idoneità alla mansione a cui era addetto in precedenza.

Ebbene su quest’ultimo punto, oggetto del chiarimento, il Ministero richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 7566/2020 (richiamata da quella n. 29756 del 2022) pe cui la norma va letta:

“secondo un’interpretazione conforme tanto alla sua formulazione letterale come alle sue finalità - nel senso che la «ripresa del lavoro», rispetto alla quale la visita medica deve essere “precedente”, è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in azienda dopo un’assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre 60 giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni, per le quali sia necessario compiere una verifica di “idoneità” e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica.”

Pertanto, la visita medica al ritorno dalla malattia prolungata va effettuata solamente se per la specifica mansione sussiste l’obbligo della sorveglianza sanitaria, in quanto è necessario verificare se il lavoratore o la lavoratrice in questione è in grado di continuare a sostenere l’attività svolta in precedenza senza danni o rischi per la sua integrità psico-fisica.

Ministero del Lavoro - Interpello n. 1 del 6 febbraio 2024
Sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 gg. per motivi di salute

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