Arriva l'aggiornamento degli importi per il calcolo delle contribuzioni per l'indennità di malattia, maternità, paternità e delle prestazioni relative alla tubercolosi 2024. I valori sono stati comunicati dall'INPS
Gli importi per il calcolo delle indennità di malattia, maternità e paternità e delle prestazioni relative alla tubercolosi sono stati aggiornati per il 2024.
Si tratta dell’adeguamento annuale sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT.
A comunicare i nuovi valori di riferimento è l’INPS con la circolare del 6 maggio.
Nel documento di prassi, inoltre, sono definiti anche i valori per altre prestazioni come l’assegno di maternità dei comuni e quello di maternità per lavori atipici e discontinui.
Inoltre, vengono specificati i limiti di reddito da utilizzare per determinare il valore dell’indennità del congedo parentale e i massimali, sempre per il 2024, dell’indennità economica e dell’accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili gravi.
Malattia, maternità e paternità 2024: gli importi per calcolare le indennità INPS
L’INPS con la circolare n. 61, pubblicata il 6 maggio 2024, comunica gli importi da prendere in considerazione per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti ai fini dell’erogazione delle indennità di malattia, maternità o paternità e tubercolosi.
Queste si calcolano in riferimento ai periodi di paga 2024 che le diverse categorie di lavoratori devono considerare.
Le tipologie di lavoratori, le prestazioni e gli importi sono sintetizzati nella tabella riassuntiva di seguito.
Tipologia di lavoratori | Prestazioni | Importi per la liquidazione |
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Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 | Malattia, maternità/paternità e tubercolosi | Retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale di 56,87 euro |
Lavoratori agricoli a tempo determinato | Malattia, maternità/paternità e tubercolosi | Retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni pari a 50,59 euro |
Compartecipanti familiari e piccoli coloni | Malattia, maternità/paternità e tubercolosi | In attesa dei nuovi valori si fa riferimento a quelli del 2023. Per la maternità e paternità nel frattempo è utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l’anno 2023 pari a 61,98 euro |
Lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari | Malattia, maternità/paternità e tubercolosi | Si fa riferimento alle retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2024 |
Per quanto riguarda, invece, il calcolo dell’indennità di maternità e paternità per i lavoratori e le lavoratrici italiane e straniere addette ai servizi domestici e familiari, gli importi di riferimento sono i seguenti:
- 8,33 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 9,40 euro;
- 9,40 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 9,40 euro e fino a 11,45 euro;
- 11,45 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 11,45 euro;
- 6,06 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
Malattia e maternità 2024 per i lavoratori autonomi: gli importi per il calcolo dell’indennità
Nel documento di prassi, l’INPS fornisce anche per il calcolo dell’indennità di maternità o paternità, dell’indennità per congedo parentale e di quella per l’interruzione della gravidanza che spettano alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi.
Le categorie di lavoratori/lavoratrici e i relativi importi sono riassunti nella tabella di seguito.
Tipologia di lavoratori | Importi |
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Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali | 50,59 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2024 per la qualifica di operaio dell’agricoltura, con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2024 anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2023 |
Artigiani | 56,87 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera |
Commercianti | 56,87 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera |
Pescatori | 31,60 euro, corrispondenti alla misura giornaliera del salario convenzionale |
Inoltre, sulla base della variazione dell’indice ISTAT, per il 2024, l’importo reddituale di riferimento per il diritto agli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità è pari a 8.972,04 euro.
Gli importi per il calcolo dell’indennità di malattia e maternità 2024 per la Gestione Separata INPS
Con la circolare n. 61, l’INPS comunica anche gli importi da prendere in considerazione ai fini del calcolo delle prestazioni di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo parentale, da erogare ai lavoratori iscritti alla Gestione separata nel corso del 2024.
Per l’anno in corso, nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici iscritte alla Gestione separata, che non sono pensionati o che non risultano già assicurati ad altre forme previdenziali obbligatorie, si applicano le aliquote contributive pensionistiche indicate nella tabella di seguito, che devono essere maggiorate dell’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere che deriva dall’estensione delle tutele relative alla maternità/paternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia.
Per il 2024, dunque, il contributo mensile per l’accertamento del requisito richiesto si ottiene applicando l’aliquota indicata sul minimale di reddito, che per l’anno in corso è pari a 18.415 euro.
Lavoratori di riferimento | Aliquota | Contributo mensile |
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Lavoratori liberi professionisti (soggetti non assicurati ad altra forma di previdenza obbligatoria) | 26,07 per cento | 400,06 euro |
Lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che svolgono prestazioni autonome (soggetti non assicurati ad altra forma di previdenza obbligatoria) | 26,07 per cento | 400,06 euro |
Lavoratori di riferimento | Aliquota | Contributo mensile |
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Collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 33,72 per cento | 517,46 euro |
Collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL e magistrati onorari confermati non esclusivi – art. 15-bis commi 3 e 5 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, senza altra forma di previdenza obbligatoria | 35,03 per cento | 537,56 euro |
Collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate del lavoro sportivo del settore dilettantistico non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 27,03 per cento | 414,80 euro |
Per il 2024 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 è pari a 119.650 euro, il limite di reddito previsto per l’erogazione dell’indennità per degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia è pari a 79.464 euro.
Le indennità per malattia e per degenza ospedaliera sono calcolate applicando, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l’evento, le seguenti percentuali:
- 8, 12 e 16 per cento in caso di malattia (articolo 8, comma 10, legge n. 81/2017);
- 16, 24 e 32 in caso di degenza ospedaliera o di malattia.
Devono essere applicate all’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo, valido per l’anno di inizio della malattia, che per il 2024 è pari a 327,81 euro.
Ne derivano, quindi, i seguenti importi per le indennità.
Importi indennità degenza ospedaliera 2024 | Condizioni |
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52,45 euro (16 per cento) | se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione |
78,67 euro (24 per cento) | se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione |
104,90 euro (32 per cento) | se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione |
Importi indennità di malattia 2024 | Condizioni |
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26,22 euro (8 per cento) | se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione |
39,34 euro (12 per cento) | se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione |
52,45 euro (16 per cento) | se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione |
Per quanto riguarda, infine, l’importo dell’assegno di maternità dei comuni i dettagli sono stati forniti nella circolare n. 40/2024:
- 404,17 euro mensili, 2.020,85 euro totali (misura piena);
- ISEE pari a 20.221,13 euro.
L’importo dell’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, invece, è paria 2.488,14 euro nella misura intera.
Per tutti gli altri dettagli, i limiti di reddito per l’indennità di congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001 e per l’indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità si rimanda al testo integrale della circolare INPS n. 61/2024.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Malattia, maternità e paternità 2024: gli importi per calcolare le indennità INPS