Le sanzioni in materia di transfer pricing non rientrano nella definizione agevolata delle liti pendenti se è stata avviata una procedura amichevole tra gli Stati. Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella risposta numero 437 di oggi, 26 settembre 2023. Accesso consentito con il pagamento
Continuano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla definizione agevolata delle liti pendenti.
La risposta all’interpello numero 437 di oggi, 26 settembre 2023, prende in esame la sanzione in materia di trasfer pricing.
L’Amministrazione finanziaria sottolinea che è necessario verificare se l’importo relativo alle sanzioni collegate alle imposte sia stato definito con un’altra tipologia di definizione o comunque pagato.
Nel caso specifico, la definizione agevolata non è una via percorribile in quanto l’imposta non è stata corrisposta, dal momento che l’imposta è stata sottoposta a procedura amichevole avviata tra Stati.
Lo strumento, che rientra nell’ambito della Tregua fiscale, potrà essere utilizzato nel caso di rinuncia alle procedure amichevoli in corso e all’eventuale pagamento dell’imposta.
Liti pendenti, via libera alla definizione agevolata delle sanzioni con il versamento dell’imposta
Si avvicina la scadenza del 30 settembre, slittata al 2 ottobre, una data cardine per le misure della Tregua fiscale.
Entro il termine dovranno essere versati gli importi dovuti e dovrà essere richiesto l’accesso alle misure previste dalla Legge di Bilancio 2023.
La scadenza interessa, tra le altre misure, la rottamazione quater, il ravvedimento speciale, la definizione agevolata delle liti pendenti.
Su quest’ultimo strumento sono arrivati chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Nella risposta all’interpello numero 437 del 26 settembre 2023 viene preso in esame il caso delle sanzioni in materia di trasfert pricing. Nel caso in esame la sanzione è correlata ad un imposta non corrisposta, essendo sottoposta a procedura amichevole avviata tra gli Stati, in linea con la Convenzione di riferimento.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 437 del 26 settembre 2023
- Definizione liti pendenti.
L’Amministrazione finanziaria non condivide la soluzione proposta dall’istante e spiega per quale motivo è precluso l’accesso alla definizione agevolata, sulla base del quadro normativo di riferimento.
La possibilità di definire in via agevolata le controversie tributarie pendenti è stata prevista dai commi da 186 a 205 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022, ovvero la Legge di Bilancio 2023.
La definizione agevolata è prevista per le controversie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, alla data del 1° gennaio 2023.
Tale definizione è permessa nel caso di pagamento dell’imposto pari al valore della controversia, stabilito secondo il comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, numero 546.
Nello specifico il pagamento deve essere corrisposto nelle seguenti percentuali:
- 90 per cento in caso di ricorso pendente in 1° grado;
- 40 per cento nel caso di soccombenza nella pronuncia di 1° grado;
- 15 per cento in caso di soccombenza nella pronuncia di 2° grado.
Il comma 191 stabilisce quanto di seguito riportato:
“Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi.”
L’importo da corrispondere deve essere commisurato al valore della controversia, ovvero all’importo del tributo al netto di interessi e eventuali sanzioni.
Nel caso di controversie che riguardano esclusivamente sanzioni è stata prevista la possibilità di pagare parte del valore della lite, con il versamento di una percentuale della sanzione, sulla base del grado di giudizio.
Liti pendenti: sanzione del transfer pricing esclusa dalla definizione agevolata
Dopo aver riepilogato il quadro normativo di riferimento, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che nel caso in esame la sanzione in materia di transfer pricing non rientra nella definizione agevolata.
Si tratta, infatti, di un’imposta non corrisposta, dal momento che è sottoposta a una procedura amichevole avviata tra gli Stati sulla base degli articoli 6 e 7 della Convezione 23 luglio 1990, 90/436/CEE.
Come precisato dal paragrafo 5.1.6. della circolare numero 6/2019, le liti pendenti relative alle sole sanzioni rientrano nella definizione agevolata se l’importo è stato definito, anche con altra tipologia di definizione, o comunque pagato.
In questi casi la definizione è prevista senza il versamento di alcun imposto ma esclusivamente con la presentazione della domanda di definizione.
Tali chiarimenti, sebbene si riferiscano alla misura prevista dall’articolo 6 del decreto legge numero 119 del 2018, si applica anche alla nuova misura nell’ambito della Tregua Fiscale.
In materia di transfer pricing, le sanzioni irrogate sono collegate al tributo. L’Amministrazione finanziaria esclude quindi la strada della definizione agevolata.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate sottolinea quanto di seguito riportato:
“Considerato che il pagamento degli altri tributi contenuti nell’avviso non potrà comportare l’azzeramento delle sanzioni correlate ai rilievi sul transfer pricing, la soluzione prospettata dall’istante non può essere condivisa, fatta salva la possibilità di rinunciare alle procedure amichevoli in corso e procedere al pagamento dell’imposta.”
L’accesso alla misura della Tregua fiscale sarà consentito soltanto con il pagamento dell’imposta.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Liti pendenti, via libera alla definizione agevolata delle sanzioni con il versamento dell’imposta